Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 31
Titolo:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)

Pubblicazione:( B.U. 24 dicembre 2009, n. 121 supplemento n. 9)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 29 di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.
La Corte costituzionale, con sentenza 332/2010 e 34/2015, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4 (Autorizzazioni di spesa)
Art. 5 (Cofinanziamento regionale)
Art. 6 (Variazioni di bilancio)
Art. 7 (Interventi comunitari)
Art. 8 (Collaborazione per l’iniziativa Adriatico-Ionica)
Art. 9
Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 20/2001)
Art. 11 (Razionalizzazione della spesa per il personale)
Art. 12 (Scadenza dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria)
Art. 13 (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)
Art. 14 (Attività organizzative per le elezioni regionali dell’anno 2010)
Art. 15 (Modifica alla legge regionale 12/2009)
Art. 16 (Modifica alla legge regionale 2/1996)
Art. 17 (Modifiche alla legge regionale 2/2005)
Art. 18
Art. 19
Art. 20 (Modifiche alla legge regionale 18/2008)
Art. 21
Art. 22 (Fondi di garanzia dei confidi)
Art. 23 (Modifiche alla legge regionale 7/2005)
Art. 24
Art. 25 (Modifica alla legge regionale 5/2006)
Art. 26 (Progetto Appennino)
Art. 27 (Modifiche alla legge regionale 6/2005)
Art. 28 (Contributo per il Centro documentazione sulle politiche sociali)
Art. 29 (Servizi assistenziali di competenza delle Province)
Art. 30 (Modifica alla legge regionale 2/2004 )
Art. 31 (Finalizzazione di spesa della legge regionale 9/2002)
Art. 32
Art. 33 (Modifica alla legge regionale 5/2008)
Art. 34 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 35 (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 36 (Acquisti in economia delle aziende del servizio sanitario regionale)
Art. 37 (Modifiche alla legge regionale 11/2009)
Art. 38 (Modifica alla legge regionale 8/2001)
Art. 39 (Modifiche alla legge regionale 39/1997)
Art. 40 (Fondo per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici)
Art. 41 (Alienazione di immobili regionali)
Art. 42 (Modifiche alla legge regionale 71/1997)
Art. 43 (Contabilità ambientale)
Art. 44 (Modifica alla legge regionale 31/2001)
Art. 45 (Fondo regionale anticrisi anno 2010)
Art. 46 (Clausola sociale per il personale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica)
Art. 47 (Risorse per i programmi regionali di internazionalizzazione)
Art. 48 (Modifica alla legge regionale 19/2007)
Art. 49 (Modifiche alla legge regionale 35/2001)
Art. 50
Art. 51 (Modifica alla legge regionale 7/1995)
Art. 52 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 53 (Proroga termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto”)
Art. 54 (Sostituzione della tabella F della legge regionale 37/2008)
Art. 55 (Servizio prestato da personale regionale)
Art. 56 (Riorganizzazione amministrativa)
Art. 57
Art. 58 (Modifica alla legge regionale 15/2004)
Art. 59 (Finanziamento degli interventi relativi al servizio idrico integrato)
Art. 60 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 61 (ALLEGATO)



1. Per il periodo 2010/2012, il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
1) previsione entrate, anno 2010:
euro 3.948.968.293,40;
2) previsione entrate, anno 2011:
euro 4.010.119.287,37;
3) previsione entrate, anno 2012:
euro 4.090.258.516,01.




1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2010 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.




1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2010, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.




1. Per l’anno 2010 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.




1. Per l’anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.




1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2010 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto ministeriale 5 marzo 2007, n. 17114 codificazione SIOPE.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire l’organizzazione dell’attività per le elezioni regionali dell’anno 2010.
4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2010, stanziate a carico dell’UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente”, la Giunta regionale può disporre, con la medesima modalità di cui al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse.
5. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate.
5 bis. La Giunta regionale può altresì disporre, sempre con le modalità indicate al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse per consentire il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione). Sono ratificate le intese raggiunte con la medesima Regione in data 18 febbraio 2010 e 15 settembre 2010.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 5, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.


1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010 - FEAGA - Piano d’azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini della codificazione SIOPE di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale definisce, con proprie deliberazioni, il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.





1. Per le finalità e limitatamente al periodo di Presidenza dello Stato italiano dell’iniziativa Adriatico-Ionica di cui all’articolo 13 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), la Giunta regionale può conferire un incarico di collaborazione a personale della carriera diplomatica.
2. Il soggetto cui conferire l’incarico è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Ministero degli affari esteri. Nella deliberazione di conferimento sono determinate, d’intesa con lo stesso Ministero, le modalità di collaborazione, le competenze da attribuire, il trattamento economico lordo spettante per la durata dell’incarico e le modalità della relativa corresponsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all’attuazione di quanto disposto nel presente articolo nell’ambito delle disponibilità stabilite annualmente con legge finanziaria, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della l.r. 25/2008.



Art. 9

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Nota relativa all'articolo 9
Abrogato dall'art. 10, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.


1. (Abrogato)
2. Al fine del rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all’articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 ter e 3 quater dell’articolo 28 della l.r. 20/2001, nonché ai commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 5 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. Per sostenere i processi già avviati volti alla riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale e alla conseguente riduzione del contingente numerico dirigenziale, è confermato, a decorrere dall’anno 2009, lo stanziamento iniziale di euro 364.446,47, al netto degli oneri riflessi, nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
2. L’importo di cui al comma 1 confluisce stabilmente nelle risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 23 dicembre 1999 della separata area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
3. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” dei bilanci regionali dei singoli anni. Per l’anno 2010 le risorse trovano copertura nella medesima UPB. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge finanziaria regionale.
4. L’indennità del personale regionale assegnato alla struttura indicata all’articolo 10, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), finanziata con le risorse di cui all’articolo 9, comma 3 bis, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2010 della Regione. Legge finanziaria 2009), è cumulabile con la parte accessoria del trattamento economico spettante al medesimo personale, secondo la disciplina della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
5. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, dei componenti l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, del personale dei gruppi politici, degli assistenti dei consiglieri regionali e degli autisti, previsto dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e confluiscono tra quelle di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.
6. Fermi restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, gli oneri sostenuti dalla Regione per il personale dei gruppi assembleari sono configurabili come spese di funzionamento dei gruppi medesimi e non concorrono alla determinazione della spesa per il personale ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 ter, della l.r. 37/2008, l’ammontare del fondo per il salario accessorio del personale dell’Assemblea legislativa dell’anno 2009, comprensivo delle risorse previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell’11 aprile 2008 e del 31 luglio 2009 dell’area del comparto Regioni ed Autonomie locali, è rideterminato in euro 1.257.240,19.



Nota relativa all'articolo 11
La Corte costituzionale, con sentenza 332/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 del presente articolo.


1. L’incarico del direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria è prorogato fino al sessantesimo giorno dall’insediamento della nuova Giunta regionale, successivo all’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’anno 2010.




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Nota relativa all'articolo 13
Modifica il comma 1 dell’art. 14, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. Al fine dell’organizzazione delle attività relative allo svolgimento delle elezioni regionali dell’anno 2010, secondo quanto previsto dalla l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), il personale della Regione è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 39 del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 1° aprile 1999. Per la medesima finalità è altresì autorizzata l’assunzione straordinaria di personale a tempo determinato o mediante ricorso, in assenza di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
2. Le risorse finanziarie necessarie per l’applicazione dei comma 1 non concorrono alle limitazioni di spesa fissate dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dall’articolo 76, comma 6, del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
3. Alla copertura della relativa spesa si provvede con le risorse a carico delle UPB 1.03.14 “Fondo regionale per le spese elettorali - corrente” e 1.03.15 “Fondo regionale per le spese elettorali - investimento”.




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Nota relativa all'articolo 15
Modifica il comma 4 dell’art. 2, l.r. 26 maggio 2009, n. 12.


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Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 4, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 ter all’art. 4, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2.



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Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 4, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 2 abroga l’art. 5, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 3 aggiunge la lett. a bis) al comma 3 dell’art. 6, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 4 abroga la lett. h) del comma 3 dell’art. 6, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 5 modifica il comma 6 dell’art. 8, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 6 aggiunge il comma 1 bis all’art. 19, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 7 sostituisce la rubrica dell’art. 21, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 8 modifica il comma 2 dell’art. 21, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 9 modifica il comma 1 dell’art. 22, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 10 sostituisce il comma 2 dell’art. 26, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 11 aggiunge il comma 2 bis all’art. 26, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 12 modifica il comma 5 dell’art. 26, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.


Art. 18

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Nota relativa all'articolo 18
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.

Art. 19

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Nota relativa all'articolo 19
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.



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Nota relativa all'articolo 20
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all’art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 3 aggiunge i commi 4 bis e 4 ter all’art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 4 modifica la lett. b) del comma 7 dell’art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 5 modifica l'Allegato A, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 6 abroga il comma 5 dell’art. 8, l.r. 1 4 agosto 2009, n. 20.


Art. 21

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Nota relativa all'articolo 21
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. E’ eliminato ogni vincolo di destinazione dei fondi di garanzia attivati a valere sulle Misure 1.3 del Docup. Ob. 2 Marche 1994/1996 e 1997/1999 e sulla Misura 2.1.3 del Docup. Ob. 5 Marche 1994/1999, allo scopo di consentire ai confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), l’attribuzione delle relative risorse al patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).
2. La somma di euro 500.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 20/2003 è finalizzata al finanziamento delle cooperative artigiane di garanzia di cui all’articolo 24, comma 2, lettera b), della stessa.




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Nota relativa all'articolo 23
Aggiunge il comma 1 bis all’art. 6, l.r. 23 febbraio 2005, n. 7.

Art. 24

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Nota relativa all'articolo 24
Abrogato dall'art. 19, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.
Ai sensi dell'art. 18, l.r. 28 luglio 2022, n. 18, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le disposizioni della stessa legge regionale si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.



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Nota relativa all'articolo 25
Modiifca il comma 7 bis dell’art. 31, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.


1. In attuazione degli impegni assunti dalla Regione con la firma della Carta di Fonte Avellana, al fine di valorizzare e sviluppare gli interventi per la montagna e le forme organizzate di lavoro forestale e di dare continuità alle attività in essere, favorendo nel contempo la creazione di nuovi posti di lavoro, attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali nel quadro di una politica attiva dell’ambiente, viene avviato il “Progetto Appennino: la Montagna come occasione di sviluppo ed occupazione”.
2. Il progetto costituisce un programma di interventi nell’appennino marchigiano con il coinvolgimento delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, dei Centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione e delle Cooperative forestali, con i seguenti obiettivi specifici:
a) dare continuità nel tempo e nel territorio alle attività di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale, e più in generale dell’ambiente e del territorio, attraverso un’occupazione stabile delle maestranze che già lavorano nel settore allo scopo di garantire anche il presidio del territorio e la residenza nelle aree rurali e montane;
b) far fronte all’emergenza occupazionale provocata dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi economico-sociali montani, individuando interventi organici, in conformità con gli indirizzi programmatici della Regione e del piano forestale, che siano in grado di offrire garanzie lavorative agli iscritti nelle liste di mobilità da reimpiegare, nel campo della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, del verde pubblico, della gestione del demanio forestale e della selvicoltura.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in due fasi:
a) interventi già previsti e finanziati dal Piano di sviluppo rurale 2007/2013, dal Protocollo d’Intesa per la difesa del suolo sottoscritto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 settembre 2007, dal FAS 2007/2013 (Fondo per le aree sottoutilizzate), dal bilancio di previsione 2009 della Regione;
b) nuovi interventi attuabili a medio termine che richiedono un’elaborazione progettuale e potranno essere avviati, una volta individuate le risorse necessarie.

4. Gli interventi del progetto indicati al comma 3, lettera b), sono diretti prioritariamente:
a) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale;
b) alla tutela e conservazione attiva dei territori ad alto valore ecologico;
c) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi e alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di alluvioni;
d) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;
e) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, e più in generale allo sviluppo delle infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale;
f) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;
g) all’arredo a verde di aree residuali quali scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori, comprese le mascherature di insediamenti industriali e artigianali;
h) alla conservazione dei beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico, storico e culturale;
i) all’animazione culturale in tema ambientale e idraulico-forestale, da realizzarsi in particolare tramite l’informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all’attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione.

5. La struttura organizzativa regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro svolge tutte le funzioni inerenti il coordinamento e l’organizzazione del progetto relativamente agli interventi previsti al comma 3, lettera b), con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 e avvalendosi delle professionalità presenti nelle strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente e paesaggio, foreste ed irrigazione, riordino territoriale e comunità montane, difesa del suolo, turismo e cooperazione.
6. L’esecuzione degli interventi avverrà anche mediante affidamento a favore di cooperative forestali, ai sensi della normativa vigente.
7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individua le fonti di finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), ed approva il relativo progetto esecutivo.



Nota relativa all'articolo 26
Così modificato dall'art. 25, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.

Per l'applicazione di questo articolo vedi anche l'art. 13, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.



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2. .........................................................
3. ........................................................
4. .........................................................
5. ........................................................


Nota relativa all'articolo 27
Il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 11, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 2 aggiunge il comma 2 bis all’art. 11, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell’art. 20, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 4 modifica il comma 2 dell’art. 30, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 5 modifica il comma 3 dell’art. 30, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.



1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’associazione Gruppo Solidarietà con sede a Castelplanio un contributo annuo pari ad euro 10.000,00 per l’attività svolta a titolo gratuito attraverso il Centro documentazione sulle politiche sociali, in particolare in materia di disabilità. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa.




1. Le funzioni assistenziali di cui all’articolo 5 dei decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono esercitate dalle Province in base alle disposizioni vigenti, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati.



Nota relativa all'articolo 29
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.


1. ........................................................

Nota relativa all'articolo 30
Modifica il comma 1 dell’art. 34, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2.


1. La somma di euro 100.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) è destinata, quale contributo della Regione Marche, all’Università della Pace di cui all’articolo 15 della medesima l.r. 9/2002.



Art. 32

.........................................................


Nota relativa all'articolo 32
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 33
Modiifca il comma 3 dell’art. 13, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.


1. È istituito per l’anno 2010 un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del Comune con minor numero di abitanti.
3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
6. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
7. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione dell’anticipazione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente, su motivata istanza dell’ente locale beneficiario.




1. E’ rinnovata per l’anno 2010, limitatamente ad euro 590.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2011 e termine nell’anno 2030, di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 2/2004 (decima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 11.800.000,00. Il limite di impegno di euro 590.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2010.
2. E’ rinnovata per l’anno 2010, limitatamente ad euro 500.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2011 e termine nell’anno 2030, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 10.000.000,00. Il limite di impegno di euro 500.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2010.
3. E’ rinnovata per l’anno 2010, limitatamente ad euro 519.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2011 e termine nell’anno 2030, di cui al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, legge finanziaria 2005, (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 10.380.000,00. Il limite di impegno di euro 519.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2010.
4. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83, di durata massima ventennale, concesso con l’articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001).




1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende del servizio sanitario regionale e l’INRCA adeguano i propri regolamenti sull’acquisizione in economia di beni e servizi alle disposizioni del regolamento regionale vigente in materia.




1. ........................................................
2. ........................................................
3. La somma di euro 30.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 11/2009 è finalizzata alla seguente iniziativa: “Contributi per le attività del teatro amatoriale da svolgersi nei comuni con meno di 10.000 abitanti.”.



Nota relativa all'articolo 37
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 2 dell’art. 7, l.r. 3 aprile 2009, n. 11.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all’art. 14, l.r. 3 aprile 2009, n. 11.



1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 38
Sostituisce il comma 2 dell’art. 2, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.


1. ........................................................
2. .........................................................
3. L’atto di cui al comma 3 dell’articolo 9 bis della l.r. 39/1997 è adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.



Nota relativa all'articolo 39
Il comma 1 aggiunge l'art. 9 bis alla l.r. 30 giugno 1997, n. 39.
Il comma 2 modifica la lett. a) del comma 5 dell'art. 13, l.r. 30 giugno 1997, n. 39.



1. La Regione persegue il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico mediante:
a) il ricorso a ogni modalità e strumento atti a conseguire il pieno raggiungimento di tale obiettivo, comprese le forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata;
b) la partecipazione alla formazione e al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per il 2010 un apposito capitolo, a carico dell’UPB 4.26.04, denominato “Finanziamenti per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 3.300.000,00.




1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, gli immobili di proprietà della Regione non più necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, destinati ad abitazione, attività produttiva o all’attività di associazione senza scopo di lucro. La cessione è effettuata a prezzo di mercato, desunto da apposita perizia tecnico-economica, con priorità per gli affittuari, concessionari o conduttori in atto dei beni medesimi.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, già utilizzata per l’esercizio della formazione professionale alberghiera, ad un prezzo inferiore fino al 30 per cento a quello posto a base della gara del 23 aprile 2009.




1. ..........................................................
2. Il riparto percentuale di cui al comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 71/1997, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dall’anno 2010 sui contributi versati nell’anno medesimo in relazione al tipo e alla quantità del materiale estratto nell’anno 2009. Per i quantitativi scavati negli anni 2007 e 2008 e ferma restando la destinazione delle somme, si applicano le seguenti percentuali di riparto:
a) 80 per cento al Comune;
b) 15 per cento alla Provincia;
c) 5 per cento alla Regione.

3. Le tariffe di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 71/1997, come sostituito dall’articolo 24 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), si applicano anche alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 19/2007 relativamente ai materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. .........................................................


Nota relativa all'articolo 42
Il comma 1 sostituisce il comma 8 dell’art. 17, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
Il comma 4 abroga i commi 2 e 3 dell'art. 24, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.



1. A titolo sperimentale, la relazione allegata al rendiconto generale contiene un apposito paragrafo relativo alla riclassificazione della spesa in senso ambientale, da realizzare in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica secondo i criteri CEPA (Classification of Environmental Protection Activities) e CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures).




1. .........................................................

Nota relativa all'articolo 44
Modifica il comma 1 dell’art. 11, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.


1. Per l’anno 2010, il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 16.190.000,00 iscritti a carico dell’UPB 2.08.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
2. L’importo di cui sopra risulta così ripartito:
a) euro 5.000.000,00 da destinare agli interventi a favore delle PMI;
b) euro 1.440.000,00 da destinare ad interventi a favore delle famiglie con lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione;
c) euro 2.550.000,00 da destinare all’integrazione delle politiche sociali;
d) euro 2.700.000,00 da destinare al sostegno dell’occupazione;
e) euro 2.700.000,00 da destinare alla compensazione delle minori entrate degli ERAP, conseguenti al blocco dei canoni, ed alla manutenzione del patrimonio;
f) euro 1.800.000,00 da destinare al rimborso dei ticket sanitari dei lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione.




1. I capitolati di gara per l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, prevedono, con clausole espresse, l’obbligo, per le società e imprese partecipanti che in caso di aggiudicazione subentrino ad altra società o impresa nel servizio, di assorbire le maestranze risultanti negli organici al momento della pubblicazione del bando di gara, mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l’anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge, nonché l’obbligo, per le stesse società e imprese, di applicare i contratti collettivi nazionali di settore, di sistema, individuali e di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo nuova contrattazione successiva tra le parti sociali.
2. I capitolati di gara di cui al comma 1 prevedono, altresì, che la mancata osservanza degli obblighi indicati al comma medesimo costituisce causa di risoluzione del contratto.


1. Le risorse del fondo unico regionale di cui all’articolo 20 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), iscritte a carico del capitolo 31402901 del bilancio di previsione per l’anno 2010, sono destinate, nella misura del 5 per cento del loro ammontare complessivo, a integrazione dei programmi di attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale di cui alla l.r. 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).




1. .........................................................

Nota relativa all'articolo 48
Modifica il comma 1 dell’art. 28, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.


1. .........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.


Nota relativa all'articolo 49
Così modificato dall'art. 34, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 1 aggiunge la lett. e quater) al comma 4 dell’art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.
Il comma 2 aggiunge il comma 5 ter all’art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.


Art. 50

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 50
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


1. ........................................................


Nota relativa all'articolo 51
Sostituisce il comma 1 dell’art. 31, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.


1. Ai sensi dell’articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2010/2012 e l’elenco annuale 2010 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 della tabella F allegata alla presente legge.




1. Il termine di fine lavori del progetto denominato “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto” annualità IV e IV-bis, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004, ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 85/SO9 del 22 giugno 2006, finanziato ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), è prorogato al 31 dicembre 2010.




1. La tabella F “Elenco beni immobili dell’ASUR, dell’INRCA e delle Aziende ospedaliere non più necessari ai fini istituzionali in base alla programmazione regionale”, allegata alla l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009) già sostituita con l.r. 18/2009, è sostituita dalla tabella G allegata alla presente legge.




1. Il periodo di servizio presso la Regione prestato anteriormente alla data di immissione in ruolo dal personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 29 agosto 1980, n. 52 (Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale - I provvedimento) e all’articolo 3 della l.r. 25 gennaio 1983, n. 6 (Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali) è riconosciuto ai fini pensionistici come rapporto di lavoro subordinato e regolarizzato, a domanda degli interessati, da presentare alla struttura regionale competente in materia di personale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante le disponibilità presenti nella UPB 2.07.01 del bilancio regionale.




1. La Giunta regionale predispone, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2010, 2011 e 2012, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto antecedentemente al 1° gennaio 2008 mediante selezione pubblica con rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 è assunto a tempo indeterminato nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, con riserva pari ad almeno il 90 per cento dei posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
4. Al fine di consentire la continuità delle attività di informazione e comunicazione proprie della Regione, il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dell’espletamento di selezioni pubbliche, assegnato agli uffici della Giunta e dell’Assemblea legislativa di cui all’articolo 7 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale), è ammesso a partecipare, nei limiti di cui al comma 5, ad una prova selettiva finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Nella predisposizione dei programmi annuali e triennali dei fabbisogni per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono individuati non più di quattro posti a tempo pieno e non più di quattro posti a tempo parziale al 50 per cento, rispettivamente per la Giunta e l’Assemblea legislativa, in categoria C, da destinare alle finalità di cui al comma 4.
6. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui ai commi 4 e 5, sono prorogati i contratti in atto del personale di cui al comma 4.



Art. 57

................................................................................


Nota relativa all'articolo 57
Abrogato dall'art. 24, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20.
La Corte costituzionale, con sentenza 332/2010, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo.



1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 58
Aggiunge il comma 2 ter all’art. 3, l.r. 14 luglio 2004, n. 15.


1. E’ consentita, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) l’unificazione o l’accorpamento degli organi e delle strutture amministrative delle Autorità d’ambito previste dall’articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) e dal citato articolo 7 della l.r. 24/2009.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano a condizione che i confini degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondano a quelli provinciali.




1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.




OMISSIS