Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2009, n. 30
Titolo:Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive"
Pubblicazione:( B.U. 17 dicembre 2009, n. 118 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Cave e torbiere - Miniere

Sommario





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Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all’art. 3, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
ll comma 2 aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all’art. 6, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
ll comma 3 aggiunge l’art. 13 bis alla l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell’art. 18, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
ll comma 5 sostituisce i commi 2 e 3 dell’art. 18, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
ll comma 6 aggiunge il comma 4 bis all’art. 18, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
ll comma 7 sostituisce il comma 2 dell’art. 20, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.



1. Le Province che non abbiano assegnato, a conclusione del procedimento previsto dai rispettivi PPAE, i quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, limitatamente ai quantitativi non assegnati:
a) emanare appositi avvisi pubblici che consentano ai soggetti interessati la presentazione di varianti ai progetti già autorizzati o nuovi progetti, comportanti la prosecuzione o l’ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data di approvazione del PRAE;
b) prevedere poli estrattivi nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE.
3. Ai progetti presentati ai sensi del comma 1 non si applicano:
a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d’acqua di prima e di seconda classe;
b) i divieti di cui all’articolo 6, comma 3, della l.r. 71/1997, ad esclusione di quelli di cui alla lettera a), di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nonché di quello relativo ai parchi ed alle riserve naturali regionali di cui alla lettera f), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 13 della stessa l.r. 71/1997.

4. Le aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati dal PPAE, nonché quelle interne agli stessi e destinate, dai progetti di cave e torbiere e loro varianti, a strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua e di energia, opere di trasporto dei materiali, piste di arroccamento, opere per la sicurezza, sono esentate dagli stessi vincoli di tutela del PPAR da cui sono esentate le cave e le torbiere servite dalle suddette opere.


Nota relativa all'articolo 2
Per l'applicazione di questo articolo vedi art. 24, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 4, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43, ai progetti di ampliamento di cui al comma 1 del medesimo articolo, si applicano le esenzioni di cui al comma 3 di questo articolo.



1. Ai progetti che comportano l’estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 71/1997, fino ad un massimo di 25.000 mc complessivi di materiale utile, e con estrazione massima di 5.000 mc/annui, si applicano le esenzioni  di cui al comma 3 dell’articolo 2.