Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 4
Titolo:Norme in materia di beni e attività culturali
Pubblicazione:( B.U. 18 febbraio 2010, n. 17 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 5, comma 2, di questa legge sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario


Capo I Oggetto e finalità
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Valorizzazione dei beni culturali)
Art. 3 (Promozione delle attività culturali)
Capo II Funzioni della Regione e degli enti locali
Art. 4 (Funzioni della Regione)
Art. 5 (Funzioni degli enti locali)
Art. 6 (Strumenti della programmazione)
Art. 7 (Piano regionale per i beni e le attività culturali)
Art. 8 (Programma operativo)
Art. 9 (Osservatorio regionale per la cultura)
Art. 10 (Cooperazione istituzionale e forme di consultazione)
Art. 11 (Progetti di interesse regionale e locale)
Capo III Interventi per le attività culturali
Art. 12 (Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale)
Art. 13 (Sostegno all’editoria culturale)
Art. 14 (Sostegno al volontariato culturale)
Capo IV Istituti e luoghi della cultura
Art. 15 (Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura)
Art. 16 (Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura)
Art. 17 (Sistema bibliotecario)
Art. 18 (Standard regionali di qualità)
Art. 19
Art. 20 (Sistema informativo regionale della cultura)
Capo V Distretto culturale e sostegno al lavoro in campo culturale
Art. 21 (Distretto culturale delle Marche)
Art. 22 (Sostegno al lavoro in campo culturale)
Capo VI Norme finanziarie
Art. 23 (Fondo unico per i beni e le attività culturali)
Art. 24 (Disposizioni finanziarie)
Capo VII Disposizioni transitorie e finali
Art. 25 (Norme transitorie e finali)
Art. 26 (Abrogazioni)

Capo I
Oggetto e finalità



1. Ai fini di cui all’articolo 5, comma 3, dello Statuto, la presente legge detta norme in materia di beni e attività culturali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito nominato Codice.
2. La Regione e gli enti locali promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e lo sviluppo delle attività culturali nel proprio territorio, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica della collettività. In particolare, la Regione:
a) promuove la qualificazione di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali di cui all’articolo 101 del Codice, nonché la loro funzione educativa e sociale;
b) incentiva e sostiene la progettualità integrata a livello territoriale, all’interno di processi che valorizzano la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti coinvolti;
c) promuove le forme di aggregazione, anche tra soggetti diversi e integrazione tra beni e attività culturali, finalizzate alla sostenibilità economica delle gestioni e alla qualità dei servizi;
d) promuove la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite, al fine di una equilibrata distribuzione nel territorio regionale;
e) sostiene le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;
f) favorisce il concorso dell’associazionismo e del volontariato culturale;
g) sostiene lo sviluppo dell’imprenditoria culturale;
h) promuove lo sviluppo della multiculturalità e del dialogo tra culture;
i) promuove il coordinamento e l’integrazione delle politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio con le iniziative e gli interventi sui beni culturali.

3. La Regione riconosce particolare rilevanza ai beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9 del Codice, promuovendo apposite intese con i soggetti ivi indicati per la valorizzazione dei medesimi beni.




1. La Regione promuove ai sensi dell’articolo 6 del Codice la valorizzazione dei beni culturali favorendo in particolare:
a) la conoscenza e la fruizione pubblica dei beni culturali;
b) l’attività di catalogazione, riproduzioni e pubblicazioni;
c) la realizzazione di convegni, seminari, ricerche, studi e ogni altra iniziativa scientifica, culturale, informativa e di approfondimento;
d) l’attuazione di iniziative volte a caratterizzare gli istituti e i luoghi della cultura, indicati all’articolo 101 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche al fine di valorizzare la memoria e di rafforzare l’identità, la coesione civile, la creatività e le produzioni culturali;
e) lo sviluppo della fruibilità degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone il più ampio accesso al patrimonio esposto e non esposto, l’utilizzo prioritario per lo svolgimento di attività culturali, l’accessibilità da parte di tutti gli utenti, con particolare attenzione alle persone diversamente abili;
f) (abrogata)
g) la diffusione della conoscenza dei beni culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le Università, le Accademie di belle arti, i Conservatori di musica, gli Istituti di ricerca, studio e documentazione operanti in ambito regionale o extraregionale;
h) la realizzazione di attività divulgative e didattiche, nonché di attività formative rivolte al personale;
i) l’organizzazione di mostre e di eventi culturali connessi a beni o a interventi sugli stessi, accompagnati dall’uso di adeguati strumenti esplicativi e informativi;
j) l’organizzazione di itinerari culturali e turistici, che promuovano valori ed identità dei territori in cui il bene o l’istituto si colloca, con particolare attenzione all’artigianato artistico ed alle produzioni di qualità;
k) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l’adeguamento alle norme di sicurezza ed accessibilità.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato all'art. 1, l.r. 18 marzo 2016, n. 5; dall'art. 26, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dall'art. 10, l.r. 27 aprile 2022, n. 9.


1. La Regione promuove le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, finalizzate in particolare:
a) a sostenere la creatività nelle sue varie forme;
b) alla conoscenza e alla promozione dell’arte e dell’architettura anche contemporanee;
c) a creare o potenziare servizi di informazione e documentazione che favoriscano il libero accesso alla conoscenza e alla cultura;
d) alla promozione dell’immagine delle Marche anche tramite strumenti informativi, progetti di innovazione tecnologica, strategie di marketing culturale e attività di formazione;
e) alla rievocazione della tradizione e del costume marchigiani e alla valorizzazione della storia, dell’identità della Regione, con particolare attenzione alle ricorrenze e ai personaggi illustri;
f) alla creazione e incentivazione di centri ed associazioni culturali, favorendone la più ampia diffusione nel territorio regionale e la loro collaborazione;
g) al sostegno di iniziative editoriali;
h) a organizzare mostre, convegni, seminari, attività informative e didattiche, festival multidisciplinari, itinerari di visita dei siti celebri e dei luoghi dell’arte, della storia e della letteratura;
i) a sostenere le attività di sviluppo della pubblica lettura svolte da biblioteche e mediateche.



Capo II
Funzioni della Regione e degli enti locali



1. La Regione svolge in materia di valorizzazione dei beni culturali le funzioni di programmazione, indirizzo, progettazione e monitoraggio previste dalla presente legge.
2. La Regione svolge le attività di tutela dei beni culturali previste dal Codice, promuovendo, in particolare, la conclusione di intese con gli organi statali competenti per la conservazione programmata del patrimonio culturale, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi.
3. La Regione esercita, altresì, funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono esercitate attraverso:
a) l’individuazione dei beni librari oggetto di tutela;
b) la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del Codice;
c) gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base di metodologie definite d’intesa con gli organi statali competenti;
d) l’esercizio della prelazione;
e) le procedure di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni.




1. Gli enti locali provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio.
2. Le Province, in particolare:
a) promuovono e realizzano progetti di interesse locale di cui al comma 3 dell’articolo 11, nonché partecipano con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione;
b) individuano i progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento e, sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel piano regionale di cui all’articolo 7, erogano i relativi contributi.

3. I Comuni, in particolare:
a) curano la progettazione e l’attuazione dei progetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 di loro iniziativa;
b) coordinano i progetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 presentati da altri soggetti pubblici e da soggetti privati;
c) individuano e trasmettono alla Regione i progetti di cui alle lettere a) e b), secondo criteri e modalità fissati dal piano regionale di cui all’articolo 7.


Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni del comma 2 di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Sono strumenti della programmazione nel settore delle attività e dei beni culturali:
a) il piano regionale per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 7;
b) il programma operativo annuale di cui all’articolo 8;
c) le intese e gli accordi con soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 10.

2. I piani e i programmi generali o settoriali regionali diversi da quelli indicati al comma 1 individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge.




1. Il piano regionale per i beni e le attività culturali definisce, in coerenza con le finalità indicate dal capo I, le linee strategiche della politica culturale regionale.
2. Il piano contiene in particolare:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità;
b) gli obiettivi di politica culturale e le relative strategie generali di intervento;
c) le linee di intervento inerenti l’esercizio delle funzioni assegnate alla competenza regionale da norme statali e regionali;
d) gli indirizzi per i progetti di interesse regionale di cui all’articolo 11 da realizzare nel triennio di validità del piano stesso;
e) gli indirizzi per la presentazione delle proposte dei progetti di cui all’articolo 11;
f) gli indicatori per le verifiche di efficienza, efficacia delle politiche e degli interventi;
g) i criteri, i tempi e le modalità per la presentazione dei progetti di cui all’articolo 11;
h) gli indirizzi per lo sviluppo del sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui al capo IV, nonché del distretto culturale di cui al capo V.

3. Il piano ha validità triennale ed è approvato dall’Assemblea legislativa regionale con le modalità della legge di programmazione regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all’approvazione del nuovo.
4. Il piano può essere aggiornato dall’Assemblea legislativa regionale in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario sulla base dell’evolversi delle esigenze di settore.
5. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea un rapporto sullo stato di attuazione del piano, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 9 e sulla base dei dati forniti dal sistema informativo regionale della cultura di cui all’articolo 20.




1. Il programma operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano di cui all’articolo 7, tenendo conto della pianificazione regionale indicata al comma 2 dell’articolo 6 e delle intese stipulate ai sensi dell’articolo 10.
2. Il programma operativo contiene in particolare:
a) il riparto delle risorse da destinare:
1) alla Regione per le funzioni di sua competenza e per i progetti di cui all’articolo 11;
2) (abrogato)
b) la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti beneficiari, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi.
c) (Abrogato)

3. Il programma operativo annuale determina la misura percentuale minima del fondo unico per la cultura da destinare alle funzioni di tutela di cui all’articolo 4, al raggiungimento degli standard di cui all’articolo 18, al sistema unitario di valorizzazione di cui all’articolo 16 e agli interventi di cui al capo III.
4. Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.



Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’Osservatorio regionale per la cultura avente in particolare i seguenti compiti:
a) monitorare la spesa destinata alla cultura dei soggetti pubblici e privati;
b) svolgere rilevazioni, ricerche e analisi di settore;
c) valutare gli effetti delle politiche culturali con particolare attenzione a documentarne l’impatto economico ed occupazionale;
d) collaborare alla formazione del piano regionale di cui all’articolo 7 e alla programmazione delle attività della Regione.

2. Per l’espletamento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale del sistema informativo regionale di cui all’articolo 20.
3. La Giunta regionale può istituire borse di studio e borse lavoro per le attività dell’osservatorio al fine di facilitare la collaborazione con università e centri di ricerca, nonché la formazione di giovani laureati nei settori di competenza.
4. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione assembleare, la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio, comprensive dell’eventuale gettone di presenza omnicomprensivo da corrispondere ad eventuali esperti esterni di comprovata e riconosciuta esperienza e professionalità.




1. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione di cui all’articolo 7.
2. Dell’avvio delle procedure relative agli accordi di programma quadro e intese interistituzionali di programma è data tempestiva comunicazione all’Assemblea legislativa regionale, se non indicate nel piano regionale per la cultura e nel programma operativo annuale.
3. Inoltre, la Giunta regionale:
a) promuove forme di consultazione e coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche anche al fine di individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse, di armonizzare gli interventi e di ottimizzare l’uso delle risorse;
b) promuove forme permanenti di concertazione con le fondazioni bancarie di cui all’articolo 121 del Codice al fine di raccordare ed ottimizzare la programmazione delle risorse.

4. In relazione ai beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9 del Codice e per la promozione delle attività culturali ad essi connesse, la Regione coopera con la Conferenza episcopale marchigiana, nonché con le autorità delle altre confessioni religiose, ricorrendo a specifiche intese finalizzate ad individuare adeguate forme di valorizzazione, nel rispetto della peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l’istituzione di commissioni paritetiche per la definizione dei relativi programmi e progetti.




1. I progetti di interesse regionale, annuali e pluriennali, riguardano attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare, progetti:
a) di valorizzazione delle eccellenze regionali e dell’immagine complessiva della Regione;
b) di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
c) di carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli disseminabili ed esportabili;
d) finalizzati alla riduzione degli squilibri sociali e territoriali;
e) che interessano una pluralità di soggetti istituzionali o che investano porzioni significative del territorio regionale.

2. La Giunta regionale direttamente realizza i progetti di cui al comma 1, o finanzia quelli presentati dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, sulla base del programma operativo di cui all’articolo 8.
3. I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli enti locali, da altri soggetti pubblici e privati, sulla base delle disposizioni del piano regionale di cui all’articolo 7.



Capo III
Interventi per le attività culturali



1. La Regione promuove, sostiene e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, l’attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche.
2. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l’elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, determina i criteri e le modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2, nonché quelli per la sua pubblicazione.
4. L’elenco è aggiornato annualmente mediante verifiche sulla permanenza dei requisiti degli iscritti.




1. Nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 11, la Regione sostiene iniziative realizzate da soggetti pubblici e privati finalizzate in particolare a:
a) la pubblicazione di volumi di interesse regionale, rivolti alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale delle Marche;
b) il sostegno della creatività nel settore della scrittura;
c) l’organizzazione di incontri tra autori, operatori culturali ed editori, anche per la presentazione di produzioni librarie di interesse culturale per le Marche;
d) i progetti per lo sviluppo dell’editoria elettronica e multimediale;
e) la partecipazione a fiere e appuntamenti espositivi nazionali ed internazionali.

2. La Giunta regionale dispone l’acquisto di volumi, riviste e collane di rilevante interesse culturale per le Marche, da destinare a dotazione delle biblioteche di cui all’articolo 15.
3. Presso l’Assemblea legislativa regionale è istituito l’Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico). L’Assemblea e la Giunta regionale collaborano per garantire il funzionamento dell’Archivio anche al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale delle Marche e realizzare servizi bibliografici collegati alla produzione editoriale contemporanea.




1. Nell’ambito dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e ai sensi della normativa regionale vigente, la Regione promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato che persegue finalità di carattere culturale, favorendone l’apporto originale e complementare all’intervento pubblico.
2. La Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) finalizzate anche allo sviluppo della cittadinanza attiva delle persone anziane, fatto salvo il mantenimento in capo al personale degli istituti culturali dei compiti e delle funzioni tecnico-professionali.



Capo IV
Istituti e luoghi della cultura



1. La Regione promuove gli istituti e i luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice, nonché gli altri luoghi di particolare valore storico-culturale tra cui il patrimonio di archeologia industriale, favorendo la conservazione del patrimonio culturale e il raggiungimento degli standard di cui all’articolo 18.
2. In particolare la Regione sostiene:
a) musei, siti e beni di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché raccolte d’interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico e naturalistico;
b) biblioteche, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche, centri polifunzionali di pubblica lettura e multimedialità;
c) archivi storici, centri di documentazione, raccolte e fondi documentari di interesse storico-culturale.



Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 14, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28.


1. La Regione organizza servizi unitari a supporto degli istituti e dei luoghi della cultura, in particolare per la catalogazione del patrimonio, la comunicazione e l’informazione.
2. La Regione, al fine di garantire la sostenibilità delle gestioni e lo sviluppo complessivo degli istituti e luoghi della cultura, incentiva la formazione di sistemi e reti territoriali o tematiche volte a:
a) assicurare che siano garantiti, ai sensi dell’articolo 114 del Codice, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni occorrenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per la funzionalità, la qualità e la redditività dei servizi;
b) incentivare la continua e progressiva qualificazione dei servizi erogati e del personale;
c) sviluppare e valorizzare le relazioni tra istituti e luoghi della cultura e territorio di riferimento;
d) incentivare e sostenere forme di aggregazione e cooperazione, anche temporanee, finalizzate al raggiungimento di economie di gestione e allo sviluppo di servizi integrati di qualità;
e) promuovere l'innovazione dei servizi erogati, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, favorendo la digitalizzazione del patrimonio culturale regionale, la sua massima fruizione in rete e la sua promozione e valorizzazione attraverso i più diversi media e piattaforme.


Nota relativa all'articolo 16
Cosí modificato dall'art. 7, l.r. 22 aprile 2020, n. 15.


1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 16, la Regione, in particolare:
a) assicura la realizzazione di una rete integrata di strutture e servizi bibliotecari;
b) promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) nel territorio regionale sostenendo l’adesione di nuove biblioteche e l’implementazione di nuovi servizi;
c) definisce i criteri per coordinare l’informazione bibliografica con particolare riguardo alle procedure di catalogazione, i sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, le università, le altre Regioni e gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio culturale contenuto negli istituti e luoghi della cultura, determina:
a) gli standard regionali inerenti i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi forniti dalle singole strutture di cui all’articolo 15 o da reti di istituti e luoghi della cultura;
b) le procedure e le modalità per l’autovalutazione delle strutture e delle reti di cui alla lettera a);
c) le modalità di verifica periodica del rispetto degli standard regionali;
d) i criteri e le modalità di adeguamento agli standard indicati alla lettera a) da parte delle reti, degli istituti e luoghi della cultura esistenti che ne fanno richiesta.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 19

...........................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Abrogato dall'art. 4, l.r. 28 dicembre 2015, n. 30.
L'art. 4, l.r. 28 dicembre 2015, n. 30, riorganizza la Fondazione Marche Cinema Multimedia che assume la nuova denominazione Fondazione Marche Cultura, assorbendo parte delle competenze della Fondazione Marche Musei prevista da questo articolo nel testo previgente all'abrogazione.



1. La Regione organizza e gestisce il sistema informativo regionale della cultura.
2. Il sistema informativo regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva ed aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all’utenza.
3. In particolare, il sistema informativo regionale:
a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
b) rileva i dati attinenti le risorse esistenti per una corretta misurazione dei servizi, della loro qualità e della loro efficacia ed efficienza, nonché per la formulazione di rilevazioni statistiche e di attività permanenti di monitoraggio;
c) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;
d) promuove l’integrazione dei sistemi informativi e delle banche dati esistenti, e contribuisce all’implementazione dei sistemi informativi previsti a livello nazionale.

4. Gli enti pubblici e privati, gli istituti culturali e di ricerca collaborano all’implementazione ed all’aggiornamento dei dati, nel rispetto di protocolli e standard regionali.
5. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento del sistema informativo.



Capo V
Distretto culturale e sostegno al lavoro in campo culturale



1. E’ istituito il Distretto culturale delle Marche, quale sistema territoriale di relazioni tra soggetti pubblici e privati, volto a sviluppare le potenzialità del territorio regionale in ambito culturale, a garantire il governo integrato delle dinamiche del settore e a sostenere programmi di sviluppo locali.
2. Il Distretto culturale comprende l’intero territorio regionale.
3. Possono aderire al Distretto culturale:
a) le imprese operanti in ambito culturale o ad esso connesso;
b) gli istituti e i luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice;
c) gli enti e le organizzazioni, pubbliche e private, che erogano servizi culturali e alla cultura;
d) il sistema dell’alta formazione universitaria riconducibile al settore dei beni culturali e della cultura in genere.

4. Il Distretto culturale è finalizzato a:
a) dare visibilità all’intero comparto cultura, promuovendolo anche a livello internazionale;
b) sostenere la crescita economica del settore, lo sviluppo delle professionalità, della qualità dei servizi, di nuovi segmenti di offerta culturale e turistica;
c) promuovere le forme di aggregazione anche tra soggetti diversi, tra beni e attività produttive e culturali;
d) sostenere l’indotto, la costituzione di filiere orizzontali e verticali;
e) favorire l’integrazione tra pubblico e privato, tra la ricerca, la formazione e il mondo del lavoro;
f) sostenere la libera aggregazione tra i soggetti per favorirne la competitività.

5. L’adesione al Distretto culturale è a carattere volontario, ed è attuata secondo criteri, modalità e procedure individuate dalla Giunta regionale.



1. E’ istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati regionale delle professioni per i beni e le attività culturali in cui vengono iscritti i soggetti che lo richiedono.
2. La Giunta regionale determina i criteri per l’inserimento nella banca dati regionale delle professioni di cui al comma 1.
3. L’iscrizione nella banca dati non è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività sul territorio regionale, ma ha esclusivamente fine conoscitivo ed informativo.
4. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia di formazione e politiche attive del lavoro, individuano, per quanto di competenza, interventi a sostegno della formazione e lavoro in campo culturale.



Capo VI
Norme finanziarie



1. E’ istituito, a decorrere dall’anno 2011, il fondo unico per i beni e le attività culturali finalizzato agli interventi di cui alla presente legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
2 bis. Per ottimizzare l’impiego delle risorse previste dal fondo, la Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione i criteri e le modalità per la verifica delle voci di spesa destinate al finanziamento dei beni e delle attività culturali nei piani e programmi dei vari settori di competenza della Regione in rapporto al piano e al programma di cui agli articoli 7 e 8, anche al fine del riutilizzo delle eventuali economie riscontrate. I dati necessari per tale verifica, forniti dalle strutture regionali, confluiscono nel sistema informativo di cui all’articolo 20.
3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all’articolo 8, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all’articolo 7.



Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 8, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Per l’anno 2010, per il finanziamento degli atti adottati ai sensi dell’articolo 25 si provvede mediante impegno delle risorse iscritte nelle UPB per le specifiche leggi regionali indicate all’articolo 26.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante le risorse del fondo unico di cui all’articolo 23.
3. Il fondo unico è determinato annualmente, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni comunitarie, statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall’anno 2011, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nelle Unità previsionali di base (UPB):
a) fondo unico per i beni e le attività culturali - corrente;
b) fondo unico per i beni e le attività culturali - investimento.



Capo VII
Disposizioni transitorie e finali



1. Fino alla data di esecutività del piano di cui all’articolo 7 continuano ad applicarsi le leggi regionali abrogate dall’articolo 26 e i relativi provvedimenti attuativi.
2. Sono iscritti d’ufficio all’elenco di cui all’articolo 12, comma 2, gli organismi culturali già iscritti nel registro regionale di cui alla l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l’erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale) o che usufruiscono di contributi regionali ai sensi delle altre norme abrogate dalla presente legge.
3. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.
4. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice.




1. ........................................................

Nota relativa all'articolo 26
Abroga le l.r. 30 dicembre 1974, n. 53; 22 maggio 1975, n. 44; 1 settembre 1979, n. 28; 13 luglio 1981, n. 16; 24 luglio 1981, n. 19; 16 dicembre 1981, n. 39; 24 gennaio 1983, n. 5; 25 gennaio 1983, n. 6; 10 dicembre 1987, n. 39; 7 giugno 1988, n. 20; 3 luglio 1989, n. 13; 27 aprile 1990, n. 51; 4 settembre 1992, n. 43; 5 settembre 1992, n. 45; 27 gennaio 1993, n. 7; 28 aprile 1994, n. 16; 12 aprile 1995, n. 38; 28 maggio 1996, n. 17; 2 settembre 1996, n. 40; 9 gennaio 1997, n. 1; 30 luglio 1997, n. 46; 29 dicembre 1997, n. 75; 24 marzo 1998, n. 6; 28 ottobre 1999, n. 29; 31 dicembre 1999, n. 38; 10 gennaio 2000, n. 1; 13 marzo 2001, n. 7; 24 luglio 2002, n. 13; 1 febbraio 2005, n. 4; 15 dicembre 2006, n. 17; 15 dicembre 2006, n. 18; nonché l’art. 3, l.r. 6 agosto 1997, n. 51; l'art. 32, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, e i commi 1, 2 e 3 dell’art. 5, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.