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Atto:LEGGE REGIONALE 15 novembre 2010, n. 16
Titolo:

Assestamento del bilancio 2010

Pubblicazione:( B.U. 18 novembre 2010, n. 101 supp. n. 8)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 187/2011 e con ordinanza 314/2012, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2009)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2009)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2009)
Art. 4 (Adeguamento delle riautorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2009)
Art. 5 (Modifiche alle l.r. 31/2009 e 32/2009)
Art. 6 (Alienazione di immobili regionali)
Art. 7 (Modifiche alle l.r. 51/1997 e 7/2009)
Art. 8 (Modifica alla l.r. 4/2010)
Art. 9 (Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia)
Art. 10 (Razionalizzazione delle spese)
Art. 11 (Modifica alla l.r. 11/2010)
Art. 12 (Riorganizzazione amministrativa)
Art. 13 (Misure per la riduzione della spesa)
Art. 14 (Ridestinazione di somme del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
Art. 15 (Modifica alla l.r. 31/2001)
Art. 16 (Modifiche alla l.r. 36/2005)
Art. 17 (Attività a supporto dell’Iniziativa adriatico ionica (IAI)
Art. 18
Art. 19 (Modifiche alla l.r. 15/2008)
Art. 20 (Modifica alla l.r. 39/1997)
Art. 21 (Modifica alla l.r. 6/2005 )
Art. 22 (Modifica alla l.r. 7/1995)
Art. 23 (Modifica alla l.r. 5/2003)
Art. 24 (Modifiche alla l.r. 27/2009)
Art. 25 (Modifiche alla l.r. 33/1989)
Art. 26
Art. 27
Art. 28 (Modifiche alla l.r. 6/2007)
Art. 29
Art. 30 (Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane)
Art. 31 (Modifica alla l.r. 60/1997)
Art. 32 (Rideterminazione dei contributi a seguito di economie conseguite nella realizzazione di interventi previsti in Accordi di programma quadro)
Art. 33 (Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008)
Art. 34 (Modifica alla l.r. 21/2003)
Art. 35 (Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013)
Art. 36 (Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
Art. 37 (Modifica alla l.r. 11/2009)
Art. 38 (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 39 (Finalizzazioni di spesa)
Art. 40 (Gestori dei servizi pubblici locali)
Art. 41 (Strutture assistenziali)
Art. 42 (Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009)
Art. 43 (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010)
Art. 44 (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2010)
Art. 45 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009)
Art. 46 (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009)
Art. 47 (Riepiloghi generali riassuntivi)
Art. 48 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati



1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2009, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l’importo presunto di euro 3.732.650.820,67, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 4.021.531.941,87.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2009, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 per l’importo presunto di euro 3.213.726.074,79, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.317.713.689,60.



1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2009, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l’importo presunto di euro 50.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2009, nell’importo di euro 148.510.065,28 presso il tesoriere della Regione.



1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2009, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l’importo presunto di euro 568.924.745,88, è rideterminato in euro 852.328.317,55 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2009.



1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 22 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione per l’anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 46.003.579,05 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera j), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 55.349.367,35;
b) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 63.347.948,25 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera i), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 63.339.560,25;
c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 56.830.577,19 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 52.656.038,81;
d) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.553.040,49 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.520.491,55;
e) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.096.164,53 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.072.576,08;
f) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 73.959.996,50 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.929.492,29;
g) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.529.599,46 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.404.107,68;
h) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 24.681.648,11 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 24.681.467,83.



1. .........................................................
2. .........................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge il comma 5 bis all’art. 6, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
Il comma 2 aggiunge il comma 4 bis all’art. 23, l.r. 22 dicembre 2009, n. 32.



1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili elencati nell’allegato A, anche mediante trattativa privata. La cessione è effettuata al prezzo di mercato desunto da perizia tecnico-economica, con priorità per gli enti locali.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, già utilizzata per l’esercizio della formazione professionale alberghiera, mediante trattativa privata a un prezzo inferiore fino al 10 per cento di quello a base della gara del 23 aprile 2009.
3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad alienare l’immobile di proprietà della Regione sito in comune di Gabicce Mare, viale della Vittoria 41, denominato palazzo del Turismo, anche mediante trattativa privata al prezzo desunto da apposita perizia tecnico-economica con una riduzione fino al 10 per centro.
4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito alla Provincia di Pesaro e Urbino il bene indicato all’articolo 10, comma 4, della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007). L’immobile è trasferito con i connessi rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del suo trasferimento. La consegna è effettuata con apposito verbale che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Provincia.



1. ........................................................
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a effettuare gli adempimenti necessari al recesso dall’associazione Mediateca delle Marche, cui la Regione aderisce ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale), ovvero ad aderire all’eventuale scioglimento dell’associazione medesima.
3. I rappresentanti della Regione nell’associazione Mediateca delle Marche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al recesso della Regione o allo scioglimento dell’associazione medesima.
4. .......................................................
5. Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede mediante impiego delle risorse iscritte a carico dell’UPB 5.31.03.

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce l'art. 6, l.r. 31 marzo 2009, n. 7.
Il comma 4 abroga l'art. 8, l.r. 6 agosto 1997, n. 51, e gli art. 5 e 8, comma 2, l.r. 31 marzo 2009, n. 7.



1. ........................................................

Nota relativa all'articolo 8
Aggiunge il comma 2 bis all’art. 23, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.


1. In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, al fine di rafforzare la conoscenza e la condivisione delle radici comuni è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per il sostegno di iniziative di rilievo regionale tese alla valorizzazione della storia e della cronaca nazionale e marchigiana del periodo, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale.
2. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.31.03 dello stato di previsione della spesa.



1. A decorrere dall’anno 2010, la Giunta regionale incrementa stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell’1 aprile1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L’importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L’importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.
4. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa adottano idonee misure per la riduzione delle spese per le missioni del personale della Regione nel rispetto dei principi previsti dal comma 12 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, stabilendo modalità di svolgimento e limiti per i rimborsi spese.
5. ........................................................
6. ........................................................
7. ........................................................
8. ........................................................
9. (Abrogato)
10. ......................................................
11. ......................................................
12. .....................................................
13. .....................................................
14. ......................................................


Nota relativa all'articolo 10
Il comma 5 modifica il comma 3 dell’art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11.
Il comma 6 sostituisce il comma 6 dell’art. 16, l.r. 2 settembre 1996, n. 38.
Il comma 7 sostituisce l'art. 17, l.r. 2 settembre 1996, n. 38.
Il comma 8 modifica il comma 2 dell’art. 45, della l.r. 2 settembre 1996, n. 38.
Il comma 10 sostituisce l'art. 17, l.r. 14 gennaio 1997, n. 9.
Il comma 11 aggiunge il comma 2 bis all’art. 21, l.r. 14 gennaio 1997, n. 9.
Il comma 12 sostituisce la lett. a) del comma 2 dell’art. 4, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.
Il comma 13 abroga la lett. q) del comma 4 dell’art. 4, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.
Il comma 14 sostituisce i commi 2 e 3 dell’art. 11, l.r. 5 novembre 1992, n. 49.
Così modificato dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.



1. ........................................................


Nota relativa all'articolo 11
Sostituisce l'art. 6, l.r. 3 agosto 2010, n. 11.


1. Al fine della riorganizzazione delle attività della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa regionale e per la copertura dei posti vacanti nella relativa dotazione organica, per le esigenze rilevate nell’ambito del programma triennale del fabbisogno di personale sono utilizzate, fino al 31 dicembre 2011, le graduatorie delle progressioni indette antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), all’articolo 9, comma 1, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), e all’articolo 56 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, purché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
3. ........................................................
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 3 ter, della l.r. 37/2008 l’ammontare del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente dell’Assemblea legislativa dell’anno 2010 è rideterminato in euro 1.128.444,39 al netto degli oneri riflessi. Il fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente dell’Assemblea legislativa è determinato per l’anno 2010 in euro 395.943,11 al netto degli oneri riflessi.
5. Sono fatte salve le procedure relative alle progressioni verticali previste dal piano del fabbisogno riferito agli anni 2008 e 2009, indette dall’Assemblea legislativa entro l’anno 2009, da concludersi entro il 31 dicembre 2010.
6. Al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato addetto alla custodia degli immobili di pertinenza dell’Assemblea legislativa ed alla gestione del parco autovetture, in alternativa alla concessione dell’alloggio, è corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dall'Ufficio di presidenza in misura equivalente a quelli previsti dalla lettera a) del comma 7 e dal comma 7 ter dell'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale).


Nota relativa all'articolo 12
Il comma 3 modifica il comma 3 bis dell’art. 9, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.
Così modificato dall'art. 20, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, e dall'art. 4, l.r. 8 luglio 2019, n. 18.

Ai sensi dell'art. 6, l.r. 8 luglio 2019, n. 18, le disposizioni di questo articolo, così come modificato dalla medesima l.r. 18/2019, si applicano a decorrere dalla XI legislatura regionale.
 
Ai sensi dell'art. 6, l.r. 8 luglio 2019, n. 18, fino alla scadenza della X legislatura, il comma 6 di questo articolo è il seguente:
"6. Al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato addetto alla custodia degli immobili di pertinenza dell’Assemblea legislativa ed alla gestione del parco autovetture, in alternativa alla concessione dell’alloggio, è corrisposto un trattamento economico accessorio omnicomprensivo determinato con le stesse modalità previste per il personale di cui all’articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).".



1. La riduzione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), derivante dal combinato disposto dell’articolo 19 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006), e dell’articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è complessivamente pari al 30 per cento dell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.
2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).
3. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale, non trova applicazione quanto previsto al comma 2 del presente articolo. In tal caso, il trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi è pari a quello risultante dall’applicazione dell’articolo 19 della l.r. 2/2006.
4. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 11/2010, non trova applicazione nei casi di attività o partecipazioni conseguenti a programmazione, nomina, designazione o proposta da parte della Regione antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima.



1. La somma di 1.500.000,00 euro, già destinata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 1159, al fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento della occupazione), è rimodulata nel modo seguente:
a) quanto a 230.000,00 euro, per la copertura delle domande presentate dai consorzi di imprese ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione;
b) quanto a 1.270.000,00 euro, per la corresponsione degli oneri di gestione pendenti con i soggetti gestori delle attività relative alle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste).

2. Sono destinate all’attività relativa all’abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolta ai sensi delle leggi 949/1952 e 240/1981:
a) la somma di 853.463,23 euro, corrispondente al ristorno di oneri relativi alla legge 949/1952 e reiscritta nel capitolo 31402901 dello stato di previsione della spesa;
b) una somma pari a 500.000,00 euro a valere sulla disponibilità del capitolo 31403108 dello stato di previsione della spesa.



1. ........................................................
2. ........................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 aggiunge la lett. b) bis al comma 1 dell’art. 63, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell’art. 63, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.



1. .........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. .........................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 2 dell’art. 1, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 aggiunge l’art. 5 bis alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell’art. 6, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 4 sostituisce il comma 2 bis dell’art. 6, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.



1. L’attività della Regione nell’ambito dell’Iniziativa adriatico ionica (IAI), disciplinata dall’articolo 13 della l.r. 25/2008, è svolta, in accordo con il ministero competente, anche attraverso la predisposizione di un progetto pluriennale e la costituzione di una fondazione di partecipazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2010, n. 102 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), allo scopo di ottenere il riconoscimento, da parte dell’Unione europea, di una strategia per la macroregione di riferimento.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, avvalendosi delle disponibilità allocate con legge finanziaria nell’UPB 3.14.07 secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, della l.r. 25/2008.

Art. 18

...............................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Abrogato dall'art. 14, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.


1. ........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................


Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 modifica l'alinea del comma 1 dell’art. 2, l.r. 26 giugno 2008, n. 15.
Il comma 2 aggiunge la lett. f) bis al comma 1 dell’art. 2, l.r. 26 giugno 2008, n. 15.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell’art. 3, l.r. 26 giugno 2008, n. 15.



1. ........................................................
2. La durata in carica del Consiglio dei marchigiani all’estero operante alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque non oltre il 30 giugno 2011.


Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 9, l.r. 24 maggio 2011, n. 11.
Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell’art. 4, l.r. 30 giugno 1997, n. 39.



1. ........................................................


Nota relativa all'articolo 21
Modifica il comma 2 dell’art. 17, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.


1. ........................................................
2. ........................................................


Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 modifica il terzo periodo del comma 1 dell’art. 31, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 sopprime il quarto periodo del comma 1 dell’art. 31, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.



1. ........................................................

Nota relativa all'articolo 23
Aggiunge il comma 6 bis all’art. 15, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.


1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. (Abrogato)
9. (Abrogato)
10. (Abrogato)
11. (Abrogato)
12. (Abrogato)
13. (Abrogato)
14. (Abrogato)
15. (Abrogato)
16. (Abrogato)
17. (Abrogato)
18. (Abrogato)
19. (Abrogato)
20. (Abrogato)
21. (Abrogato)
22. (Abrogato)
23. (Abrogato)
24. (Abrogato)
25. (Abrogato)
26. (Abrogato)
27. (Abrogato)
28. La limitazione di cui al comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 non si applica alle manifestazioni che già si svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni ricadenti nelle aree depresse dell’ex Obiettivo 2.
29. In fase di prima applicazione, la comunicazione e la richiesta di cui al comma 8 dell’articolo 55 della l.r. 27/2009, come modificato dal comma 15 del presente articolo, devono pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. La commissione prevista dal comma 8 ter del medesimo articolo 55, come inserito dal comma 16 del presente articolo, è costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed esprime il proprio parere vincolante sulle richieste pervenute entro il 31 gennaio 2011.
30. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.



1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................


Nota relativa all'articolo 25
Il comma 1 aggiunge l'art. 4 bis alla l.r. 30 dicembre 1989, n. 33.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 30 dicembre 1989, n. 33.
Il comma 3 abroga il comma 6 dell'art. 6, l.r. 30 dicembre 1989, n. 33, e le l.r. 1° luglio 1976, n. 17; 19 gennaio 1977, n. 3, e 7 dicembre 1977, n. 45.


Art. 26

................................................................................


Nota relativa all'articolo 26
Aggiunge il comma 3 bis all’art. 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43.
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


Art. 27

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 27
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.
Prima modificato dall'art. 35, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.



1. ........................................................
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3. ........................................................
4. ........................................................
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6. ........................................................
7. ........................................................

Nota relativa all'articolo 28
Il comma 1 sostituisce la lett. b) del comma 1 dell’art. 24, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.
Il comma 2 abroga la lett. c) del comma 1 dell’art. 24, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 dell’art. 24, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.
Il comma 4 aggiunge il comma 2 bis all’art. 24, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.
Il comma 5 sostituisce il comma 4 dell’art. 24, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.
Il comma 6 sostituisce il comma 5 dell’art. 24, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.
Il comma 7 aggiunge il comma 3 bis all’art. 28, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.


Art. 29

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 29
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.


1. Per la tutela della sanità e dell’igiene pubblica, al fine di scongiurare situazioni di emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi non conformi alla normativa vigente e di garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010 n. 145, il piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è integrato da un programma di interventi indifferibili e urgenti per l’adeguamento o la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, che stabilisce le priorità e la relativa tempistica.
2. Il termine di conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti non può superare la data del 31 dicembre 2015.
3. Le Province autorizzano provvisoriamente gli scarichi di cui al comma 1 per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel comma 2 e nel programma di cui al comma 1.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, le Province autorizzano in via definitiva gli scarichi ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 152/2006.


Nota relativa all'articolo 30
La Corte Costituzionale, con sentenza 187/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


1. ........................................................


Nota relativa all'articolo 31
Aggiunge la lett. m) bis al comma 1 dell’art. 5, l.r. 2 settembre 1997, n. 60.


1. In presenza di economie derivanti dalla realizzazione di interventi assistiti da contributi previsti in Accordi di programma quadro, i contributi sono rideterminati per il nuovo importo nella stessa misura percentuale del contributo iniziale, salvo diversa determinazione da parte dello Stato. Il contributo iniziale resta invariato in presenza di un aumento del costo dell’intervento.



1. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane), è soppressa alla data del 1° gennaio 2011. A decorrere da tale data la Provincia di Pesaro e Urbino subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Comunità montana soppressa, ivi compresi i rapporti relativi al personale in servizio, a eccezione di quanto stabilito nei commi seguenti.
2. Sono trasferite:
a) al Comune di Saltara le unità di personale a tempo indeterminato di categoria D5 (Istruttore tecnico direttivo), C5 (Istruttore amministrativo – ufficio segreteria) e C5 (Istruttore tecnico geometra);
b) al Comune di Barchi le unità di personale a tempo indeterminato di categoria D5 (Funzionario amministrativo) e D1 (Ragioniere economo);
c) alla Regione le due unità di personale a tempo indeterminato di categoria D3 (Funzionari agronomi).

3. La proprietà della discarica sita in località Rafaneto del Comune di Barchi è assegnata ai Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa, in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009. La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata al Comune di Barchi, che subentra in tutti i rapporti connessi.
4. La proprietà della quota del 64,766 per cento del centro di macellazione sito in località Schieppe di Orciano e di un terreno adiacente, nonché il subentro nel contratto di gestione del centro per la quota indicata e le quote di partecipazione nella Fondazione Villa del Balì sono assegnate al Comune di Saltara.
5. La proprietà dei beni mobili e delle attrezzature affidati in comodato è assegnata ai Comuni comodatari. Per i beni in comodato a soggetti diversi, la proprietà è assegnata al Comune in cui ha sede il soggetto comodatario, con obbligo di mantenere il rapporto di comodato in essere. L’Unione di Comuni Roveresca subentra nella proprietà dei beni mobili e delle attrezzature affidati in comodato all’Unione medesima e al Centro marchigiano antincendio CMA, con obbligo, relativamente ai secondi, di mantenere il rapporto di comodato in essere.
6. La gestione del Centro disabili di Montefelcino è affidata al Comune di Fossombrone, in qualità di Comune capofila dell’ambito territoriale sociale.
7. La gestione dei servizi informatici effettuata dalla Comunità montana soppressa è affidata al Comune di Sant’Ippolito, anche in veste di capofila per la gestione aggregata dei servizi trasferiti. La proprietà della Scheda 3 COM 905 FAST – 3 COM SWITCH 16 porte e dell’Halley server CUBE p4 3200 completo, derivante dalla gestione del progetto Metauro on line, è assegnata rispettivamente ai Comuni di Piagge e di Serrungarina.
8. La gestione delle funzioni relative ai lavori di ampliamento e di adeguamento del cimitero di Saltara è affidata al Comune di Saltara. Per il finanziamento degli interventi la Comunità montana del Catria e del Nerone di Cagli subentra nel contratto di mutuo stipulato dalla Comunità montana del Metauro con la Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.), fino alla data del 31 dicembre 2012, sulla base di specifica intesa fra le parti, al fine di consentire la continuità nell'adempimento delle obbligazioni assunte. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Comune di Saltara subentra nel contratto di mutuo.
9. Le funzioni amministrative già esercitate dalla Comunità montana soppressa sono esercitate a norma delle leggi regionali vigenti. La gestione del demanio forestale regionale ricompreso nei Comuni di Fossombrone e Isola del Piano, e dei relativi progetti, è affidata ai Comuni medesimi per la parte ricadente nei rispettivi territori. Ciascun Comune che aveva delegato alla Comunità montana lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico per le attività produttive subentra alla Comunità montana nella gestione del contenzioso pendente che lo riguarda.
10. Le spese sostenute per le retribuzioni del personale trasferito dalla Comunità montana agli enti subentranti non concorrono alle limitazioni fissate dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), e dall’articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. ......................................................

Nota relativa all'articolo 33
Così modificato dall'art. 35, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20; dall'art. 25, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20; dall'art. 3, l.r. 26 marzo 2012, n. 4, e dall'art. 2, l.r. 29 giugno 2012, n. 22.
Il comma 11 aggiunge il comma 14 bis all’art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.



1. ........................................................

Nota relativa all'articolo 34
Sostituisce il comma 7 dell’art. 1, l.r. 10 dicembre 2003, n. 21.


1. La Regione, nell’ambito delle strategie di contrasto alla crisi economica in atto, realizza l’integrazione tra gli interventi di sostegno al sistema produttivo e quelli di politica attiva del lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, per il triennio 2011/2013 il Piano regionale delle attività artigiane ed industriali di cui all’articolo 3 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e il Piano regionale per le politiche attive del lavoro di cui all’articolo 3 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono sostituiti dal Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013. Il Piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, adottata previo parere del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all’articolo 7 della l.r. 20/2003 e della Commissione regionale per il lavoro di cui all’articolo 6 della l.r. 2/2005 che si esprimono in seduta congiunta.



1. Allo scopo di prevenire impatti negativi per l’ambiente e il paesaggio, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e i progetti di quelli in corso di autorizzazione relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai punti 6.2, 6.8, 6.9 e 6.11 dell’Allegato II alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 30 settembre 2010, n. 13 (Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n. 12). I progetti degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in corso di autorizzazione, relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono altresì essere adeguati alla prescrizione di cui al punto 6.12 dell’Allegato II alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 13/2010.
1bis. Allo stesso scopo di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina della deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 13/2010 gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ricadenti in aree classificate come zone D ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli ricadenti esclusivamente nelle aree di cui ai codici 10.5, 10.6, 20.3, 22.3 e 32 dell’Allegato I alla deliberazione medesima.
1ter. Il Comune competente per territorio verifica l’adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 e qualora accerti il mancato adeguamento alle stesse nel termine stabilito dalla legge applica una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 3 per cento del valore certificato dell’impianto, secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). I proventi delle sanzioni sono destinati a interventi su strutture pubbliche volti al risparmio ed all’efficienza energetica.
2. Le serre individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 sono soggette alla disciplina di cui all'atto approvato dall’Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 4 agosto 2010 n. 12 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale”).
3. L'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 produce effetti dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell’entrata in vigore dell’atto di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle predette domande.
5. La disciplina degli impatti cumulativi applicabile agli impianti fotovoltaici a terra che determinano nel loro complesso una potenza superiore a 1.000 KW non si applica qualora la potenza dei singoli impianti sia inferiore o uguale a 20 KW.


Nota relativa all'articolo 36
Così modificato dall'art. 1, l.r. 5 febbraio 2013, n. 2.

Ai sensi dell'art. 2, l.r. 5 febbraio 2013, n. 2, l’adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, come modificato dalla predetta legge, deve essere effettuato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della stessa.



1. ........................................................

Nota relativa all'articolo 37
Aggiunge l’art. 9 bis alla l.r. 3 aprile 2009, n. 11.


1. ........................................................
2. La deliberazione della Giunta regionale indicata al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006, come modificato dal comma 1, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Nota relativa all'articolo 38
Il comma 1 modifica il comma 5 dell’art. 9, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.


1. La somma di euro 20.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa della l.r. 9/2006 è destinata al finanziamento dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI) indicata al comma 5 dell’articolo 9 della medesima l.r. 9/2006.


1. Gli atti di affidamento, i contratti di servizio e le convenzioni attuative dei servizi pubblici locali a rilevanza economica vigenti non possono essere oggetto di nuovi affidamenti anche sotto forma di proroghe o rinnovazioni nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento o il riconoscimento delle gestioni ai sensi dell’articolo 23 bis, commi 2, 3, 8 e 10, lettera g), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I soggetti gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio pubblico e gli interventi anche relativi a reti e impianti sino all’attivazione delle nuove gestioni.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
1 ter. Nelle more dell’effettuazione delle gare per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati i gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio.
2. Il servizio idrico integrato in quanto d’interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.


Nota relativa all'articolo 40
Così modificato dall'art. 35, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
La Corte Costituzionale, con sentenza 187/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.



1. Il tempo per l’adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell’allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004 n. 1, come modificato dal regolamento regionale 24 ottobre 2006 n. 3, è prorogato di due anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.



1. (Abrogato)
2. .......................................................
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4 agosto 2010, n. 12 (Modifica alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”).
4. ........................................................
5. (Abrogato)
6. .......................................................
7. .......................................................
8. ........................................................
9. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), si interpreta nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, ivi previste, sono ricomprese le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).
10. .....................................................
11. I procedimenti di cui all’articolo 11 della l.r. 24/2009, ora abrogato dal comma 10, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la presente disciplina dall’autorità individuata quale autorità competente dalla norma vigente al momento della presentazione dell’istanza.
12. Restano di competenza delle Province i procedimenti di cui all’articolo 24 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009).
13. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 24/2009, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, ancora in fase di istruttoria presso la Regione, sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente. A tal fine la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. L’esercizio delle attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs.152/2006, è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia di impianto e ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata, già iscritte nell’apposito registro provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la garanzia entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione suddetta.
15. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto, promuove la diffusione e l’attuazione nel territorio regionale di attività connesse al tema dello sviluppo sostenibile, attraverso la concessione di contributi a favore di enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nei registri regionali. I contributi non possono superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono concessi in base ai criteri e alle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.


Nota relativa all'articolo 42
Così modificato dall'art. 1, l.r. 9 maggio 2011, n. 9, e dall'art. 16, l.r. 9 maggio 2019, n. 11.
Il comma 2 sostituisce la lett. n decies) del n. 6) dell'allegato B2 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7.
Il comma 4 sostituisce il punto 2 della lett. g) del comma 1 dell’art. 2, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 6 sostituisce i commi 2 e 3 dell’art. 3, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 7 aggiunge il comma 1 bis all’art. 4, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 8 modifica il comma 8 dell’art. 20, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 10 abroga l’art. 50, l.r. 17 maggio 1999, n. 10, e la lett. d) del comma 1 dell’art. 2 e l’art. 11, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 9 maggio 2011, n. 9, i procedimenti di cui al comma 11 del presente articolo sono conclusi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della medesima l.r. 9/2011.
La Corte Costituzionale, con sentenza 187/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 7 e 9 del presente articolo.



1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate: tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2010 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate: tabella 2 “Elenco delle variazioni degli stanziamenti di competenza per funzioni obiettivo”; tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa”.



1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2010, già stabilita nell’importo di euro 49.896.293,04 per effetto dell’articolo 21 della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.382.048,54.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della l.r. 32/2009.




1. Gli allegati alla l.r. 31/2009 sono modificati come segue:
a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.



1. Gli allegati alla l.r. 32/2009 sono così modificati o sostituiti:
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Variazione alle Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 2 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 2 allegato alla presente legge.



1. E’ approvato il “Riepilogo generale per titoli” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle entrate del bilancio 2010 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.
2. E’ approvato il “Riepilogo generale per aree d’intervento” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese del bilancio 2010 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 5.



1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

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