Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 22
Titolo:Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttivitŕ, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione
Pubblicazione:( B.U. 31 dicembre 2010, n. 115 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario




Art. 1

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.


Art. 2

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.


Art. 3

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Prima modificato dall'art. 6, l.r. 1 agosto 2016, n. 18, poi abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. Nell'ambito dell'Assemblea legislativa:
a) il Programma annuale triennale di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003 e il piano dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Direttore Generale previo parere dell'Ufficio di Presidenza, rappresentano il Piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 150/2009;
b) la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Direttore generale all'Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta il documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 150/2009.

4. Il Programma annuale e triennale e la relazione sui risultati conseguiti del Direttore generale sono rispettivamente allegati al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo dell'Assemblea e come tali sottoposti al preventivo esame, oltreché dell'Ufficio di Presidenza, rispettivamente della Conferenza dei presidenti dei gruppi e dei Revisori del conto di cui agli articoli 22 e 12 del Regolamento interno dell'Assemblea.

Nota relativa all'articolo 4
Prima sostituito dall'art. 10, l.r. 24 maggio 2011, n. 11, e poi cosě modificato dall'art. 11, l.r. 10 marzo 2016, n. 4.

Art. 5

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.


Art. 6


Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.