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Atto:LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2010, n. 8
Titolo:Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere
Pubblicazione:( B.U. 18 febbraio 2010, n. 17 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione promuove, nell’ambito delle sue competenze, in attuazione dell’articolo 3 dello Statuto regionale, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e sulla identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l’uguaglianza dei cittadini.
2. La Regione garantisce l’accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
3. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge, in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l’associazionismo.




1. La Regione, le Province e le Aziende del servizio sanitario regionale, nell’ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale sulle specifiche problematiche sanitarie e sociali dell’omosessualità e sulle migliori modalità di intervento degli operatori pubblici in contatto con le vittime di discriminazione o di reati legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
2. Le Aziende del servizio sanitario regionale assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno agli utenti avvalendosi del personale formato ai sensi del comma 1.
3. La Regione promuove politiche attive del lavoro volte ad evitare l’esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.




1. La Regione promuove e sostiene iniziative volte a sviluppare la conoscenza del fenomeno della discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nei settori della salute, delle politiche sociali, dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. In particolare la Regione promuove campagne di comunicazione per accrescere l’attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti.
2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell’ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della discriminazione derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall’identità di genere.
3. Il CORECOM effettua rilevazioni periodiche sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.



1. Nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) le vittime di discriminazione legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, anche sottoposte a misure restrittive della libertà personale, possono rivolgersi all’Autorità di cui alla l.r. 23/2008 per la tutela non giurisdizionale dei propri diritti.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, l’istruzione, la cultura e la formazione professionale individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge e promuovono azioni positive volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
2. Anche in esecuzione degli indirizzi contenuti nella pianificazione indicata al comma 1, la Regione concede contributi per l’attuazione delle iniziative di aggiornamento professionale previste al comma 1 dell’articolo 2 e per le iniziative indicate al comma 1 dell’articolo 3.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata, sentite la competente Commissione assembleare e le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell’identità di genere operanti nelle Marche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale annuale.




1. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del rapporto indicato all’articolo 2 bis della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), presenta all’Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.
2. La relazione indicata al comma 1 è discussa in Assemblea contestualmente all’esame del rapporto indicato all’articolo 2 bis della l.r. 32/2008.
3. Alla seduta assembleare indicata al comma 2 possono essere invitati a partecipare le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell’identità di genere operanti nelle Marche.

Nota relativa all'articolo 5 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 30 aprile 2013, n. 8.


1. La Regione promuove l’attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e riduzione del disagio determinato dalla discriminazione per l’orientamento omosessuale ed eterosessuale o dalla identità femminile e maschile.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l’attivazione dei centri indicati al comma  1, nonché le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.

Nota relativa all'articolo 5 ter
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 30 aprile 2013, n. 8.


1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l’entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall’anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l’anno 2011 e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).