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Atto:LEGGE REGIONALE 24 maggio 2011, n. 11
Titolo:

Disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale

Pubblicazione:( B.U. 03 giugno 2011, n. 47 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La presente legge detta disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli enti del servizio sanitario regionale e in particolare per:
a) la riduzione dei componenti dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), in attuazione in particolare di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) la razionalizzazione delle spese relative alle attività di formazione organizzate dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
c) l'espletamento delle attività necessarie alla programmazione di interventi strategici e dei compiti relativi all'attività statistica della Regione.


1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. Il collegio sindacale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) è composto da tre membri, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona), come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. Al fine di assicurare un adeguato utilizzo delle risorse e di razionalizzare le spese relative alla formazione, la Giunta regionale definisce le indennità e i rimborsi spettanti per l'espletamento delle attività di docenza e di tutoraggio presso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.
2. Lo svolgimento da parte di dipendenti regionali delle attività di docenza o di tutoraggio organizzate dalla Scuola dà diritto, purché effettuato al di fuori del normale orario di lavoro, alla corresponsione di un'indennità non superiore al 75 per cento di quella prevista per i docenti o i tutor esterni.


1. Per le esigenze connesse alla programmazione, la Giunta regionale può:
a) costituire un comitato tecnico-scientifico, composto da non più di cinque esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale, nominati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2001;
b) concludere accordi con le Università per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. I provvedimenti di incarico adottati ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la corresponsione di gettoni di presenza onnicomprensivi, il cui ammontare annuo non può superare i 10.000,00 euro per ogni componente.
3. Nel caso di interventi strategici per la Regione, la Giunta regionale può affidare altresì, mediante selezione pubblica, un incarico di natura occasionale o coordinata e continuativa a docenti universitari dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza, nominati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2001.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 7, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.

Art. 6

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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 7

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Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


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3. ............................................................................
4. ............................................................................
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6. ............................................................................
7. I riferimenti al servizio sistema informativo statistico di cui alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 (Organizzazione amministrativa della Regione), abrogata dalla l.r. 20/2001, contenuti nelle disposizioni della l.r. 6/1999 non espressamente modificate dalla presente legge si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico ai sensi della l.r. 20/2001 suddetta.

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 5, l.r. 29 marzo 1999, n. 6.
Il comma 2 sostituisce il comma 8 dell'art. 5, l.r. 29 marzo 1999, n. 6.
Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 6, l.r. 29 marzo 1999, n. 6.
Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 6, l.r. 29 marzo 1999, n. 6.
Il comma 5 aggiunge il comma 3 bis all'art. 6, l.r. 29 marzo 1999, n. 6.
Il comma 6 sostituisce l'art. 7, l.r. 29 marzo 1999, n. 6.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 20, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce l'art. 4, l.r. 28 dicembre 2010, n. 22.


1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le designazioni effettuate non in contrasto con le disposizioni medesime.
2. Fino alla nomina dei nuovi collegi sindacali restano in carica quelli operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.