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Atto:LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 21
Titolo:Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura
Pubblicazione:( B.U. 24 novembre 2011, n. 99 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:

In attuazione del Capo I del Titolo I di questa legge regionale é stato emanato il r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


Sommario


Art. 1 (Finalità)
TITOLO I
MULTIFUNZIONALITA
Art. 2 (Ambito di applicazione)
CAPO I
AGRITURISMO
Art. 3 (Attività agrituristiche)
Art. 4 (Rapporto di connessione)
Art. 5 (Ospitalità)
Art. 6 (Somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 7 (Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali)
Art. 8 (Organizzazione attività ricreative, sportive, divulgative e culturali)
Art. 8 bis (Aree e spazi attrezzati)
Art. 9 (Fattoria didattica)
Art. 10 (Attività e servizi complementari)
Art. 11 (Operatori agrituristici)
Art. 12 (Elenco regionale degli operatori agrituristici)
Art. 13 (Segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 14 (Obblighi degli operatori)
Art. 15 (Pubblicità dei servizi e prezzi)
Art. 16 (Immobili destinati all'agriturismo)
Art. 17 (Recupero del patrimonio edilizio)
Art. 18 (Barriere architettoniche)
Art. 19
Art. 20 (Formazione professionale)
Art. 20 bis (Programmazione integrata di attività promozionali)
Art. 21 (Regolamento di attuazione)
Art. 22 (Vigilanza e controllo)
Art. 23 (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Art. 24 (Sospensione e cessazione dell'attività)
CAPO II
AGRICOLTURA SOCIALE
Art. 25 (Caratteristiche)
Art. 26 (Rapporto di connessione)
Art. 27 (Attività esercitabili)
Art. 28 (Esercizio dell'attività)
Art. 29 (Agricoltura sociale e impresa agricola)
Art. 30 (Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale)
Art. 31 (Comunicazioni relative all'esercizio dell'attività)
Art. 32 (Immobili per l'agricoltura sociale)
Art. 33 (Regolamento di attuazione)
Art. 34 (Vigilanza e controllo)
Art. 35 (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Art. 36 (Sospensione e cessazione dell'attività)
CAPO III
ALTRE ATTIVITA CONNESSE CON L ATTIVITA AGRICOLA
Art. 37 (Vendita diretta)
Art. 38 (Trasformazione di prodotti aziendali)
Art. 39 (Produzione di energia)
Art. 40 (Contoterzismo)
Art. 41 (Sistemazione e manutenzione del territorio)
Art. 42 (Trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi)
Art. 42 bis (Ospitalità di animali)
TITOLO II
DIVERSIFICAZIONE
Art. 43 (Definizione)
Art. 44 (Tipologia delle attività)
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 (Contributi)
Art. 46 (Vincolo di destinazione)
Art. 47 (Disposizioni finanziarie)
Art. 48 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 49 (Abrogazioni)



1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, sostiene l'agricoltura e il mondo rurale promuovendo la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, allo scopo di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse peculiari di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con maggiore attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
c) promuovere la differenziazione e l'incremento dei redditi della famiglia agricola;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità della vita;
e) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale.
2. In particolare la Regione con la disciplina dell'agriturismo promuove forme di turismo nelle campagne, al fine di:
a) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche locali;
b) diffondere la conoscenza della cultura rurale, le sue tradizioni e l'educazione alimentare, anche attraverso il sostegno alle iniziative culturali del mondo rurale;
c) sviluppare il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.

TITOLO I

MULTIFUNZIONALITA



1. Ai fini di promozione e sostegno di cui alla presente legge, nel concetto di multifunzionalità rientrano le attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare:
a) l'agriturismo;
b) l'agricoltura sociale;
c) la vendita diretta;
d) la trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli aziendali;
e) la produzione di energia;
f) il contoterzismo;
g) le attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
h) la trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi;
h bis) l'ospitalità di animali.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.
CAPO I

AGRITURISMO



1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate, anche in forma societaria o in associazione tra loro, dai soggetti di cui all'articolo 11, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Rientrano in particolare tra le attività agrituristiche:
a) la fornitura di alloggio in appositi locali dell'azienda, con la somministrazione eventuale della prima colazione;
b) l'ospitalità in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
c) la somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico;
d) l'organizzazione, anche all'esterno delle strutture aziendali, di degustazioni ed eventi promozionali, ivi inclusa la mescita di vini, di birra e di distillati prodotti nella regione;
e) l'organizzazione, anche all'esterno delle strutture aziendali o dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e anche in convenzione con gli enti locali, di attività ricreative, ivi comprese quelle volte a promuovere il benessere psico-fisico della persona, culturali, didattiche, divulgative, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo;
e bis) la messa a disposizione per gli ospiti e i visitatori di aree utilizzabili per pic-nic e di spazi attrezzati al fine di consentire lo svolgimento di lavoro a distanza.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo e di eventuali priorità nella concessione di contributi, nonché a ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 2, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con le attività agricole, che devono rimanere prevalenti. Il rapporto di connessione si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività agrituristica.
2. La Giunta regionale adotta le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indica i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.
3. Il rapporto di connessione è presunto nel caso di aziende che danno ospitalità completa a non più di dieci persone o somministrano fino a venti pasti giornalieri oppure accolgono autocaravan, roulotte e tende per un massimo di quattro piazzole. In questo caso l'azienda deve avere una superficie agricola utilizzata di almeno due ettari contigui. Ai fini di questa legge si considerano appezzamenti contigui anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini di appartenenza o di comuni limitrofi.
4. Qualora l'azienda con un rapporto di connessione presunto ricada nelle aree montane individuate in base alla normativa europea, il requisito dei due ettari di SAU di cui al comma 3 può essere raggiunto prescindendo dal criterio di contiguità e prendendo in considerazione l'utilizzazione di tutti i terreni nella disponibilità dell'impresa compresi entro i confini del Comune in cui è ubicata o dei Comuni a esso limitrofi.
5. In presenza di cause di forza maggiore, accertate dai competenti organi statali e regionali, dovute a calamità atmosferiche o naturali, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola, l'attività agrituristica prosegue anche in assenza del parametro della connessione per tutta la durata dell'evento che giustifica tale condizione. A tal fine, l'operatore invia apposita comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente e al Comune dove hanno sede gli immobili destinati all'agriturismo.

Nota relativa all'articolo 4
Prima modificato dall'art. 28, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, poi così sostituito dall'art. 3, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. L'attività di ospitalità in alloggi è esercitata, nel rispetto del rapporto di connessione, mediante l'utilizzo di camere o unità abitative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nel limite massimo di presenze risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 13.
2. Ai fini del computo del numero massimo di presenze di cui al comma 1, i minori alloggiati aventi età inferiore a dodici anni vengono conteggiati al 50 per cento.
3. La capacità ricettiva dell'ospitalità in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta non può essere superiore a venticinque piazzole purché la SAU in cui l'azienda esercita l'attività agrituristica consista in almeno tre ettari contigui.
4. Qualora le aziende ricadono nelle aree montane individuate in base alla normativa europea, il requisito dei tre ettari di SAU di cui al comma 3, può essere raggiunto prescindendo dal criterio di contiguità e prendendo in considerazione l'utilizzazione di tutti i terreni nella disponibilità dell'impresa compresi entro i confini del Comune in cui è ubicata o dei Comuni a esso limitrofi.
5. ...................................................................................
6. Le tipologie e le caratteristiche degli alloggi, delle strutture e delle attrezzature da utilizzare nel caso di ospitalità con piazzole di sosta, nonché la metodologia di sorveglianza continua e le caratteristiche delle polizze assicurative richieste, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
7. Nel caso in cui le aziende agricole che svolgono l'attività di cui al comma 1 offrano agli ospiti alloggiati la prima colazione, la materia prima utilizzata deve essere tracciata o tracciabile e provenire da aziende agricole singole o associate della Regione per una quota di almeno il 65 per cento di prodotto.

Nota relativa all'articolo 5
Prima modificato dall'art. 8, l.r. 27 novembre 2012, n. 37; dall'art. 20, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49, e dall'art. 28, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, poi sostituito dall'art. 4, l.r. 31 marzo 2022, n. 7. Così modificato dall'art. 1, l.r. 27 luglio 2022, n. 17.


1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana, nell'osservanza dei parametri e dei criteri riportati ai commi 2, 3 e 4.
2. Per il fine indicato al comma 1, l'impresa agricola esercente attività agrituristica garantisce che:
a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale;
b) un ulteriore 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da aziende agricole singole o associate ubicate in ambito regionale o in comuni contigui di regioni limitrofe come prodotto tracciato o tracciabile;
c) un massimo del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM);
d) la quota residua massima del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolata su base annua, provenga dalla normale distribuzione commerciale.

3. Per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea, la percentuale di produzione aziendale è ridotta al 25 per cento.
4. Sono considerati di produzione aziendale i prodotti ottenuti da materia prima dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi.
5. Il valore su cui determinare le percentuali di cui a questo articolo è determinato su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio rilevati secondo i criteri e le modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 21.
6. In presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche o naturali, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e che sono state accertate dai competenti organi statali e regionali, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in deroga ai limiti percentuali indicati ai commi 2 e 3, per la durata dell'evento che giustifica la deroga stessa. A tal fine, l'operatore invia apposita comunicazione al Comune dove hanno sede gli immobili.
7. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno, compresi quelli somministrati mediante asporto o consegna a domicilio, è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e dalla capacità di autoapprovvigionamento.
8. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, nonché del limite massimo di pasti annui risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 13, l'attività di somministrazione può essere svolta anche mediante il servizio di asporto o di consegna a domicilio.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli operatori agrituristici che esercitano l'attività di cui a questo articolo comunicano alla Regione ed al Comune, anche telematicamente, i dati relativi ai pasti somministrati nell'anno precedente.

Nota relativa all'articolo 6
Prima modificato dall'art. 25, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall'art. 28, l.r. 18 aprile 2019, n. 8. Così sostituito dall'art. 5, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Rientra tra le attività agrituristiche l'organizzazione, anche all'esterno delle strutture aziendali, di degustazioni ed eventi promozionali, ivi inclusa la mescita di vini, di birra e di distillati prodotti nella regione, di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda integrati con prodotti di aziende agricole della regione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del relativo territorio.
2. Le attività di cui a questo articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nota relativa all'articolo 7
Così sostituito dall'art. 6, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Rientra nell'attività agrituristica la fornitura di servizi ricreativi, culturali, divulgativi, di pratica sportiva, escursionistici, di ippoturismo, promozionali, che favoriscono la crescita turistica e culturale, esercitati in modo autonomo e dietro pagamento del relativo corrispettivo, quali:
a) l'organizzazione di servizi ricreativi compresi quelli volti a promuovere il benessere psico-fisico della persona;
b) l'organizzazione di corsi di cucina basati sulla tradizione enogastronomica rurale e finalizzati alla valorizzazione dei prodotti aziendali;
c) l'organizzazione di corsi per enoamatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed enogastronomici locali;
d) la pesca sportiva su laghetto aziendale;
e) le passeggiate a cavallo;
f) le escursioni con guida sia su percorsi volti alla valorizzazione del patrimonio storico o culturale sia su percorsi naturalistici con punti di osservazione della fauna e della flora autoctona, nel rispetto della normativa regionale in materia di professioni turistiche;
g) l'organizzazione di eventi promozionali.

2. Non danno luogo al pagamento di alcun corrispettivo autonomo la fruizione delle strutture sportive o ricreative messe a disposizione degli ospiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 quali piscine ad uso natatorio, campi da tennis, bocce, golf, calcetto, pallavolo o pallacanestro.
3. La fruibilità delle piscine di cui al comma 2 è consentita nel rispetto delle vigenti norme che regolano gli aspetti igienico sanitari in merito alla loro costruzione, manutenzione e vigilanza.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione delle attività elencate al comma 1 di questo articolo.

Nota relativa all'articolo 8
Così sostituito dall'art. 7, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Allo scopo di valorizzare il patrimonio rurale e naturalistico aziendale, tra le attività di cui a questo articolo sono ricompresi anche il recupero e la messa a disposizione di:
a) aree utilizzabili per il pic-nic, dove gli ospiti ed i visitatori dell'azienda, dietro pagamento di un corrispettivo a discrezione dell'operatore agrituristico, possono consumare alimenti e bevande, compresi eventualmente quelli ceduti dall'azienda agrituristica in modalità da asporto;
b) spazi attrezzati al fine di consentire lo svolgimento di lavoro a distanza.


Nota relativa all'articolo 8 bis
Aggiunto dall'art. 8, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. L'organizzazione della fattoria didattica consente di accogliere presso l'azienda agricola scolaresche o altri ospiti ed è rivolta:
a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e in generale del legame esistente fra le tradizioni alimentari gastronomiche e il patrimonio storico-culturale;
b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli in relazione alle attività agricole praticate.

2. Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.


1. Sono considerati complementari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 96/2006, le attività e i servizi che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e che possono essere offerti ai soli ospiti che fruiscono dei servizi di cui agli articoli 5 e 6.
2. Rientrano in particolare tra i servizi complementari le attività inerenti la cura del benessere e della salute, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.
2 bis. La messa a disposizione, ad uso esclusivo degli ospiti di cui al comma 1 dell'articolo 5, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualifica professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo all'operatore agrituristico, di fornire all'ospite le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 9, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di fascicolo aziendale, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 12 e che esercitano l'attività in base alle disposizioni stabilite dalla presente legge.
2. Per l'esercizio dell'attività agrituristica, gli operatori agrituristici possono avvalersi della collaborazione di familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché di personale dipendente regolarmente assunto per l'attività aziendale. E' consentito il ricorso a lavoratori esterni all'impresa agricola solo per lo svolgimento delle attività e dei servizi complementari di cui all'articolo 10.
3. E' vietato l'uso delle denominazioni di agriturismo, agrituristico, agriturist e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori agrituristici ai sensi del comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'utilizzo della propria denominazione da parte dell'associazione Agriturist e dei suoi associati, a integrazione della denominazione aziendale.
4. E' altresì vietato agli operatori agrituristici l'uso delle denominazioni riservate alle strutture turistiche e commerciali dalla normativa vigente nelle rispettive materie.
5. La Regione e gli enti locali assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori agrituristici, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 28, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 10, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici. L'elenco contiene un'apposita sezione cui sono iscritti gli operatori agrituristici che svolgono l'attività di cui all'articolo 9.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione e delle eventuali successive variazioni nell'elenco di cui al comma 1. L'iscrizione è negata nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.
3. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione e nei casi di cessazione dell'attività. Non si fa luogo alla cancellazione se il mancato inizio dell'attività è dovuto all'esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all'articolo 17, purché l'attività sia intrapresa entro i dodici mesi successivi al loro completamento inteso come data dell'attestazione o del rilascio dell'agibilità.
4. Nel caso di cancellazione dall'elenco gli operatori devono restituire l'eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data dell'accertamento secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. La Regione informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività agrituristica dell'avvenuta iscrizione e cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 11, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Gli imprenditori che intendono svolgere l'attività agrituristica presentano al Comune dove hanno sede gli immobili da utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente. Nella SCIA devono essere descritte le attività che si intendono esercitare, nonché indicati i limiti massimi di presenze, di spazi aperti per la sosta e di pasti somministrabili su base annua, le utenze annuali e i periodi di apertura, nel rispetto di quanto previsto da questa legge.
2. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione della SCIA. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni e ritenuta utile all'istruttoria è acquisita d'ufficio dal Comune, che effettua altresì i controlli di legge relativi alla SCIA presentata.
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 dicembre 2016, n. 27, e dall'art. 12, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Oltre a quanto previsto all'articolo 13, gli operatori agrituristici sono tenuti a:
a) comunicare l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente;
b) prevedere, nel caso di attività non annuale, un periodo di apertura nell'arco dell'anno solare pari ad almeno quattro mesi, frazionabili in mesi, settimane o giorni a discrezione dell'operatore, rispettando i periodi di apertura e chiusura stabiliti;
c) esporre al pubblico una copia del titolo abilitativo;
d) esercitare l'attività nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21, riportati nella SCIA, nonché delle tariffe esposte ai sensi dell'articolo 15;
e) provvedere alla registrazione e alla denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
f) comunicare gli arrivi e le partenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;
g) mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 350/1999, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM offerti dall'azienda;
h) esporre al pubblico l'elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate non prodotte nell'azienda.


Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 25, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati, compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.
2. In ogni camera o unità abitativa deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.
3. I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati.
4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, gli operatori che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti, che dal 1° gennaio dell'anno successivo intendono variare i prezzi comunicano la variazione al Comune e alla Regione mediante la piattaforma informatica regionale dedicata.
5. Entro il 1° marzo di ogni anno gli stessi operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 4, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
6. La mancata o incompleta comunicazione della variazione dei prezzi nei termini e con le modalità di cui ai commi 4 e 5 comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi comunicati.

Nota relativa all'articolo 15
Così sostituito dall'art. 13, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, già esistenti nel fondo.
1 bis. (Abrogato)
2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non dispone di fabbricati e strutture nel fondo coltivato, purché ubicati nello stesso Comune o in un Comune contiguo.
3. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 96/2006.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 25, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33; dall'art. 14, l.r. 31 marzo 2022, n. 7, e dall'art. 1, l.r. 27 luglio 2022, n. 17.


1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione sono consentiti gli aumenti volumetrici previsti dalla normativa urbanistica comunale.
2. Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservando l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici con l'uso di materiali e tecniche tipici della zona e, per quanto possibile, con il ricorso a tecniche e materiali di edilizia sostenibile.
3. I titoli abilitativi sono rilasciati a titolo gratuito, previa verifica dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12.
4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'esercizio dell'attività agrituristica, fatta salva la realizzazione di servizi igienico-sanitari, di volumi tecnici o di impianti sportivo-ricreativi, secondo le caratteristiche definite nel regolamento di cui all'articolo 21.


1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le disposizioni contenute nella Parte II, Capo III, Sezioni I e II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. La conformità degli edifici destinati all'esercizio dell'attività agrituristica alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 specifica i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 di questo articolo.

Nota relativa all'articolo 18
Prima modificato dall'art. 25, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e sostituito dall'art. 15, l.r. 31 marzo 2022, n. 7, poi così sostituito dall'art. 1, l.r. 27 luglio 2022, n. 17.

Art. 19

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Abrogato dall'art. 28, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. La Regione, direttamente o tramite gli enti di formazione accreditati, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale in materia di formazione professionale.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 16, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Le strutture regionali competenti per materia operano sinergicamente nell'ambito dei rispettivi piani di settore secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 20 bis
Aggiunto dall'art. 17, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente commissione assembleare e sentite le organizzazioni professionali agricole, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo; in particolare il regolamento contiene:
a) (abrogata)
b) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione;
c) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) i criteri e le modalità per la rilevazione dei prezzi di vendita al dettaglio;
e) le caratteristiche delle aziende, con particolare riguardo alle tecniche produttive, all'accoglienza, alla sicurezza, alla didattica;
f) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
g) le norme e le caratteristiche strutturali degli edifici e degli impianti sportivo-ricreativi;
h) le norme di carattere igienico-sanitario da osservare oltre a quelle di cui all'articolo 19;
i) ogni altra disposizione necessaria.


Nota relativa all'articolo 21
Così modificato dall'art. 28, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
In attuazione del presente articolo è stato emanato il r.r. 18 settembre 2014, n. 4



1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 21 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno quinquennale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Spettano alla struttura organizzativa regionale competente la verifica periodica, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti:
a) il rispetto del requisito della principalità agricola;
b) il livello di classificazione;
c) il rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 6.

2 bis. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 2, la struttura organizzativa regionale può avvalersi della polizia locale competente per territorio.
3. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 25, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall'art. 2, l.r. 2 dicembre 2016, n. 27.
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 2 dicembre 2016, n. 27, in forza e per gli effetti dell’art. 2 della medesima legge, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste da questo articolo si intende prorogato di due anni dalla scadenza del triennio disciplinato da questo articolo nel testo antecedente all’entrata in vigore di questa legge della stessa l.r. 27/2016.



1. L'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, anche in forma occasionale, senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 13 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Contestualmente, il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.
2. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 11, comma 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.
3. L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività indicate nella SCIA;
b) (abrogata)
c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche; d) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dalla presente legge in merito alla somministrazione di alimenti e bevande.
e) (Abrogata)

4. L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 quando:
a) non effettua la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e f);
b) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 15 risulta incompleta o priva delle indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto le precedenti comunicazioni;
c) la tabella riepilogativa dei prezzi è compilata in modo non corretto o incompleto oppure non è esposta oppure è in contrasto con quanto comunicato al Comune;
c bis) non espone al pubblico la SCIA;
d) espone o applica prezzi superiori a quelli comunicati.
d bis) (Abrogata)

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Per le sanzioni di cui al comma 4 restano ferme in particolare le disposizioni sulla diffida di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 3, l.r. 2 dicembre 2016, n. 27; dall'art. 28, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 18, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all'articolo 23, comma 3, il Comune sospende l'esercizio dell'attività agrituristica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l'operatore agrituristico commetta un'altra violazione tra quelle indicate all'articolo 23, comma 3, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all'articolo 23, comma 3, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. Qualora la struttura organizzativa regionale competente accerti il venir meno di uno o più requisiti oggettivi in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'agriturismo, il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della struttura medesima, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati. Nei casi più gravi il Comune sospende per uguale periodo massimo l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine stabilito, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
4. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività nei confronti delle aziende, autorizzate ai sensi della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), che non si adeguano alle disposizioni stabilite dalla presente legge entro il termine di cui all'articolo 48, comma 3.
5. Il Comune dispone altresì la cessazione dell'attività quando:
a) viene meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti;
b) l'operatore agrituristico sospende l'attività in violazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a).

6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
7. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente per l'eventuale revoca dei contributi concessi.
CAPO II

AGRICOLTURA SOCIALE



1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività svolte ai sensi dell'articolo 27:
a) dalle imprese agricole singole o associate, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;
b) dai soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali, in conformità alle normative di settore e alla programmazione regionale e locale.



1. Le attività di agricoltura sociale devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività primaria.
1 bis. Per i soggetti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all’interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell’articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).
2. Con il regolamento di cui all'articolo 33 sono adottate le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indicati i tempi previsti per l'espletamento delle attività di agricoltura sociale.

Nota relativa all'articolo 26
Così modificato dall'art. 20, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.


1. Rientrano tra i servizi educativi e didattici la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli.
2. Rientrano tra i servizi sociali e assistenziali le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti.
3. Rientrano tra i servizi socio-sanitari le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali.
4. Rientra altresì tra le attività di agricoltura sociale il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizione di disagio, così come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 (regolamento generale di esenzione per categoria).
5. Le singole tipologie delle strutture e dei servizi corrispondono a quelle individuate dalle vigenti normative regionali di settore e dal regolamento di cui all'articolo 33.


1. L'attività di agricoltura sociale è svolta a favore dei soggetti sia privati che pubblici, ferma restando la necessità rispettivamente dell'autorizzazione e dell'accreditamento previsti dalle vigenti normative di settore.
2. Le imprese agricole stipulano apposite convenzioni, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con gli enti pubblici per la prestazione delle attività di cui al presente Capo, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità dell'azienda.


1. I titolari delle imprese agricole o un membro della famiglia agricola o uno o più collaboratori, che possono anche essere esterni alla stessa impresa agricola, devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo previste dalle vigenti normative di settore.
2. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all'articolo 27 sono soggetti agli obblighi previsti dalle normative che regolano il settore interessato, oltre che agli obblighi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 33.


1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
3. La struttura regionale di cui al comma 1 informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività dell'avvenuta iscrizione e cancellazione dall'elenco.


1. Gli imprenditori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30 inviano al Comune, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la comunicazione relativa all'inizio dell'attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalle normative di settore. Nella comunicazione sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti.
2. In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell'attività esercitata, il titolare deve darne comunicazione al Comune entro dieci giorni, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge.
3. Il Comune informa le strutture organizzative regionali competenti rispettivamente in materia di agricoltura e di servizi sociali delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1 e 2.
4. L'operatore è tenuto a comunicare alla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti di cui all'articolo 26 in base ai quali l'attività stessa è stata avviata, procedendo all'aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale.
5. Il regolamento di cui all'articolo 33 indica le ulteriori modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo.


1. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo devono possedere le caratteristiche strutturali e le attrezzature previste dalle normative di settore e dal regolamento di cui all'articolo 33.
2. Gli immobili di cui al comma 1 mantengono la loro destinazione di uso agricolo.


1. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore e previo parere della competente commissione assembleare, le disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo con riferimento alle tipologie di attività di cui all'articolo 27.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene:
a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole e all'attività di agricoltura sociale e i criteri di conteggio;
b) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione;
c) ogni altra disposizione necessaria.



2. La vigilanza e il controllo sul rispetto del requisito della principalità agricola sono esercitati dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, che a tal fine effettua verifiche periodiche nelle aziende.
1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno quinquennale, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
3. La vigilanza e il controllo relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi sono esercitati dagli enti indicati nella normativa di settore interessata, con le modalità ivi previste.
4. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Nota relativa all'articolo 34
Così modificato dall'art. 2, l.r. 2 dicembre 2016, n. 27.
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 2 dicembre 2016, n. 27, in forza e per gli effetti dell’art. 2 della medesima legge, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste da questo articolo si intende prorogato di due anni dalla scadenza del triennio disciplinato da questo articolo nel testo antecedente all’entrata in vigore di questa legge della stessa l.r. 27/2016.



1. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato le comunicazioni di cui all'articolo 31 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio, con contestuale divieto di svolgere l'attività per un anno.
2. L'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle comunicazioni di cui all'articolo 31;
b) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate, con le procedure di cui alla l.r. 33/1998 rispettivamente dai Comuni o dalla Regione in base al riparto di competenze stabilito dall'articolo 34. I proventi derivanti sono introitati dall'ente irrogatore. La Regione trasmette copia delle sanzioni irrogate al Comune competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 36.
4. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative di settore in relazione alla specifica attività di agricoltura sociale autorizzata.


1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all'articolo 35, comma 2, il Comune sospende l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Se l'operatore commette un'altra violazione tra quelle indicate all'articolo 35, comma 2, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all'articolo 35, comma 2, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. Qualora la struttura organizzativa regionale competente ai sensi dell'articolo 34, comma 2, accerti il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della struttura medesima, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati. Nei casi più gravi il Comune sospende l'attività per un uguale periodo massimo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine stabilito, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
4. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di sospensione e cessazione previste dalle normative di settore in relazione all'attività di agricoltura sociale autorizzata.
5. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati alla struttura organizzativa regionale competente per l'eventuale revoca dei contributi concessi.
CAPO III

ALTRE ATTIVITA CONNESSE CON L ATTIVITA AGRICOLA



1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, compreso il consumo sul posto, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. La vendita può riguardare anche i prodotti derivati di cui all'articolo 38, nonché prodotti acquistati da terzi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché questi ultimi siano riconducibili allo stesso comparto agronomico dell'azienda agricola del venditore.
3. Nell'ambito della vendita diretta, i prodotti di origine dell'azienda agricola devono essere prevalenti in termini di valore rispetto a quelli acquistati da terzi.

Nota relativa all'articolo 37
Così modificato dall'art. 19, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. E' attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile la produzione di beni ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa.
2. Per migliorare la qualità o aumentare la quantità o la varietà dell'offerta possono essere lavorati anche prodotti acquisiti da terzi, purché sia garantita la prevalenza di prodotti propri.
3. Oltre al vino e all'olio, rientrano tra le produzioni ammissibili i prodotti freschi di panetteria, i succhi di frutta, la birra e gli altri prodotti individuati come previsto dalla normativa di settore e fiscale.

Nota relativa all'articolo 38
Così modificato dall'art. 20, l.r. 31 marzo 2022, n. 7.


1. La produzione e la cessione di energia elettrica o calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da vegetali derivanti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario quando rispettano i limiti e i vincoli previsti delle vigenti disposizioni statali.


1. L'attività di contoterzismo è considerata attività agricola per connessione quando l'imprenditore agricolo esegue la prestazione a favore di terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata per proprio conto, come previsto dalla normativa statale vigente.


1. Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 228/2001, gli imprenditori agricoli possono svolgere attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico, con finalità generali di utilità collettiva.
2. Per l'assegnazione dei lavori gli enti pubblici possono prevedere priorità per le aziende in grado di realizzare gli interventi con il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.


1. L'attività di trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi è considerata attività agricola per connessione quando le imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, esercitano tale servizio mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità della stessa azienda agricola, ai sensi della normativa statale.


1. Gli imprenditori agricoli possono offrire il servizio di ospitalità agli animali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, e delle normative igienico-sanitarie di sanità pubblica veterinaria; in particolare, gli stabilimenti e gli operatori devono essere registrati nella Banca Dati Nazionale e gli animali devono essere identificati secondo la normativa vigente. Le materie prime per la produzione delle razioni alimentari da somministrare devono essere di prevalente origine aziendale.

Nota relativa all'articolo 42 bis
Prima aggiunto dall'art. 21, l.r. 31 marzo 2022, n. 7, poi così sostituito dall'art. 1, l.r. 27 luglio 2022, n. 17.
TITOLO II

DIVERSIFICAZIONE



1. Per diversificazione si intendono tutte quelle attività che, pur esterne a quella agricola, risultano integrate e complementari con essa in ambito rurale e possono essere svolte in azienda indipendentemente dall'attività agricola, al fine di fornire occasioni di impiego ai fattori di produzione e opportunità di reddito integrative all'agricoltore e alla famiglia agricola.


1. Le tipologie delle attività esercitabili ai sensi dell'articolo 43 sono individuate con apposito atto della Giunta regionale.
TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI



1. La Regione concede contributi agli imprenditori agricoli singoli o associati per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, specificando in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi;
d) le procedure per l'attuazione degli interventi e per la presentazione delle domande.

3. Gli interventi sono attuati in base ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. La revoca del contributo per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge o nel provvedimento di concessione determina il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.


1. Le opere e gli allestimenti utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al Titolo I, Capi I e II, e finanziati ai sensi dell'articolo 45 sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione finale dei contributi.


1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali rispettivamente per euro 350.000 e per euro 150.000 relativamente all'anno 2011. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 a carico dei fondi regionali, si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nell'esercizio 2010 a carico dell'UPB 30908 e conservate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nello stato di previsione della spesa del bilancio 2011 al capitolo 221. Per quanto concerne i fondi statali, mediante utilizzo di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 30907 e 30908.


1. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui agli articoli 21 e 33 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività agrituristiche ai sensi della l.r. 3/2002 proseguono l'esercizio dell'attività in base all'autorizzazione originariamente rilasciata se rispettano quanto stabilito agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente legge e se mantengono il rapporto di connessione di cui all'articolo 4 della presente legge.
2 bis. Le aziende di cui al comma 2 in attività, titolari di autorizzazioni rilasciate in attuazione della l.r. 3/2002 e non rinnovate ai sensi della legge regionale medesima, presentano la SCIA di cui all’articolo 13 entro il 31 dicembre 2015. La mancata presentazione della SCIA oltre tale data determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 23, comma 1.
3. Le aziende di cui al comma 2 non in regola con le disposizioni indicate nel comma medesimo adeguano i requisiti difformi entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21.
3 bis. Le aziende che non intendono adeguarsi ai requisiti richiamati al comma 2 possono trasformare la propria attività in osservanza delle disposizioni della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio). Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21, il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere necessarie alla trasformazione può essere rateizzato o rinviato di dodici mesi dal rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA, dal momento della presentazione della stessa; in tali ipotesi gli obbligati sono tenuti a prestare idonee garanzie fideiussorie, secondo le modalità stabilite dal comune competente per territorio.
3 ter. Nel caso di trasformazioni ai sensi del comma 3 bis, le aziende non sono tenute ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione per le opere realizzate ai sensi della l.r. 3/2002 e della l.r. 25/1987.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 49 e i relativi atti applicativi.
5. Le disposizioni contenute nel Titolo I, Capo II, producono effetti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 33.
6. La Giunta regionale presenta, a cadenza almeno triennale, alla competente commissione assembleare una relazione sulle verifiche e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 34, comma 2, della presenta legge.

Nota relativa all'articolo 48
Così modificato dall'art. 28, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45; dall'art. 33, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall'art. 25, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33; dall'art. 13, l.r. 13 aprile 2015, n. 16, e dall'art. 4, l.r. 2 dicembre 2016, n. 27.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 25, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, ai fini di quanto previsto dal comma 2 di questo articolo, come modificato dal comma 8 del predetto art. 25, le aziende in attività, titolari di autorizzazioni rilasciate in attuazione della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), e non rinnovate ai sensi della legge regionale medesima, presentano la SCIA di cui all’art. 13, l.r. 21/2011 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata l.r. 33/2014. La mancata presentazione della SCIA nel termine predetto determina l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'art. 23, l.r. 21/2011.



1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 49
Il comma 1 abroga la l.r. 3 aprile 2002, n. 3; la l.r. 6 novembre 2002, n. 22; la l.r. 21 ottobre 2005, n. 25; la lett. b), comma 1, art. 15, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1; l'art. 21, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19; l'art. 14, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 e il r.r. 13 maggio 2004, n. 3.