Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2011, n. 20
Titolo:

Assestamento del Bilancio 2011

Pubblicazione:( B.U. 08 novembre 2011, n. 91 Suppl. n. 7)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 52/2012 e 256/2012, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Capo I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO FINANZIARIO 2011

Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2010)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2010)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2010)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2010)
Capo II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 5 (Alienazione di immobili regionali)
Art. 6 (Contributi alle imprese per l’adeguamento del parco veicoli)
Art. 7 (Contributo straordinario all’ERAP di Ascoli Piceno per la messa in sicurezza degli edifici di ERP)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 20/2010 )
Art. 9 (Modifica alla l.r. 37/2008)
Art. 10
Art. 11 (Disposizioni in materia di Irap)
Art. 12 (Reimpiego delle economie ex l.r. 40/1992)
Art. 13 (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
Art. 14 (Fondo di garanzia dei confidi nel settore agricolo)
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 36/2005 )
Art. 16 (Modifiche alla l.r. 11/2004)
Art. 17
Art. 18 (Modifica di termini in materia di artigianato e industria)
Art. 19 (Modifica alla l.r. 71/1997)
Art. 20 (Riparto tra le Province di Ascoli Piceno e Fermo dei quantitativi di materiale di cava autorizzabili)
Art. 21 (Modifica alla l.r. 6/2005)
Art. 22 (Modifiche alla l.r. 4/2011)
Art. 23 (Differimento del termine di cui all’articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 6/2009)
Art. 24 (Modifica alla l.r. 7/2004 e alla l.r. 31/2009)
Art. 25 (Modifica alla l.r. 16/2010)
Art. 26 (Riorganizzazione amministrativa)
Art. 27 (Modifica alla l.r. 32/2001)
Art. 28 (Modifica alla l.r. 21/2010)
Art. 29 (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 30 (Modifiche alla l.r. 22/2001)
Art. 31 (Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell’intermodalità)
Art. 32 (Modifiche alla l.r. 45/1998)
Art. 33
Art. 34 (Modifica alla l.r. 7/2011)
Art. 35 (Investimenti nel settore sanitario)
Art. 36
Art. 37 (Disposizioni finanziarie conseguenti alla soppressione dell’ERF)
Art. 38 (Modifica alla l.r. 23/1995)
Capo III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 39 (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2011)
Art. 40 (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2011)
Art. 41 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 20/2010)
Art. 42 (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 21/2010)
Art. 43 (Riepiloghi generali riassuntivi)
Art. 44 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 45 (ALLEGATI)

Capo I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO FINANZIARIO 2011



1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2010, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 per l’importo presunto di euro 2.748.745.629,50, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.380.119.546,99.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2010, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2011 per l’importo presunto di euro 1.851.946.070,85, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.609.728.410,11.


1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2010, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 per l’importo presunto di euro 40.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2010, nell’importo di euro 136.079.663,57 presso il Tesoriere della Regione.


1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2010, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 per l’importo presunto di euro 936.799.558,65, è rideterminato in euro 906.470.800,45 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2010.


1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della l.r. 21/2010 per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
a)    relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 46.314.924,03 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera k), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.359.500,63;
b)    relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.117.493,63 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera j), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.494.986,55;
c)    relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 63.288.983,85  per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera i), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 63.277.103,85;
d)    relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 52.656.038,81 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera h), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 52.609.920,61;
e)    relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.520.491,55 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 55.031.099,87;
f)    relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.072.576,08 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.998.279,01;
g)    relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 73.929.492,29 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.722.355,91;
h)    relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.404.107,68 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.401.041,43;
i)    relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 27.202.697,52 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.202.330,52;
j)    relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.728.708,04 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.727.219,47;
k)    relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 24.681.467,83 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2010, risulta riconfermato nell’importo di euro 24.681.467,83;
l)    relativamente all’anno 2002, per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie e locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002 n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002) l’importo di euro 25.000.000,00 risulta riconfermato.

Capo II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE



1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all’allegato A secondo le procedure previste dalla normativa statale. La cessione è effettuata, con priorità per gli enti territoriali e per gli affittuari o concessionari, al prezzo di mercato desunto da perizia tecnico-economica redatta dalla competente struttura della Regione o dall’Agenzia del Territorio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante trattativa privata, l’immobile denominato “Cantina sperimentale” ubicato nel Comune di Camerano (AN), a  un prezzo inferiore fino al 10 per cento di quello a base della gara del 15 aprile 2011.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante trattativa privata, l’immobile denominato “Cantina sperimentale” ubicato nel Comune di Camerano (AN), a  un prezzo inferiore fino al 10 per cento di quello a base della gara del 15 aprile 2011.


1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), per l’adeguamento del parco veicoli ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico è autorizzata la concessione di contributi una tantum in conto capitale di importo complessivo pari a euro 470.000,00 alle imprese residenti nella zona A individuata ai sensi della deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 8 maggio 2007, n. 52 (Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351: ‘Zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente’).
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, previo parere della Commissione assembleare competente.
3. Alla spesa derivante dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse a carico della UPB 42304.


1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a euro 300.000,00 all’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) della Provincia di Ascoli Piceno, da utilizzare per la messa in sicurezza degli edifici di edilizia residenziale pubblica che presentano gravi carenze strutturali, ulteriormente accresciute dagli eventi sismici dell’anno 2009 con epicentro nella Regione Abruzzo. Il contributo non può superare il 70 per cento della spesa necessaria.
2. Le somme occorrenti all’attuazione di quanto previsto al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2011, a valere sui fondi stanziati nel capitolo 42604215.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. ............................................................................
7. ............................................................................
8. ............................................................................
9. ............................................................................
10. ............................................................................
11. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 2 abroga i commi 3 e 4 dell'art. 2, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 3 aggiunge il comma 3 bis all'art. 5, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 4 modifica la lett. b) del comma 3 dell'art. 6, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 5 aggiunge il comma 5 bis all'art. 6, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 6 modifica la rubrica dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 7 sostituisce il comma 1 dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 8 modifica il comma 2 dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 9 modifica la lett. a) del comma 2 dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 10 modifica la lett. b) del comma 2 dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 11 modifica la lett. c) del comma 2 dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 29, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.

Art. 10

................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Prima modificato dall'art. 8, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28 e poi abrogato dall'art. 1, l.r. 20 marzo 2012, n. 2.
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 27, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 20/2012, le disposizioni di cui all'art. 1 della medesima legge si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge. Ai sensi del comma 2 del predetto art. 3, il gettito derivato dalla variazione in aumento della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ai sensi del presente articolo resta destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al d.p.c.m. 10 marzo 2011.



1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 6 luglio 2011, l’aliquota IRAP di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), come riparametrata dall’articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si intende rideterminata in modo tale da mantenere inalterata la variazione dell’aliquota vigente nella Regione, secondo le seguenti misure:
a)    aliquota del 5,03 per cento (4,20+0,83 punti percentuali) per i soggetti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
b)    aliquota del 5,48 per cento (4,65+0,83 punti percentuali) per i soggetti di cui all’articolo 6 del d.lgs. 446/1997;
c)    aliquota del 6,73% (5,90+0,83 punti percentuali) per i soggetti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 446/1997.



1. Le somme iscritte a carico dell’UPB 31402, pari a complessivi euro 439.388,61, restituite alla Regione per economie e revoche derivanti dalle operazioni di agevolazione alle imprese artigiane di cui alle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’ incremento dell’occupazione), e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), effettuate in applicazione della legge regionale 3 settembre 1992, n. 40 (Attuazione del Programma Operativo Plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della Regione Marche. Regolamento CEE 2052 del 1988 - obiettivo 5b), sono destinate a copertura delle operazioni di agevolazione alle imprese artigiane di cui alle leggi 949/1952 e 240/1981.


1. La somma di 650.000,00 euro, già destinata, con deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2010, n. 363, alla concessione di contributi in conto interessi per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili),  è rimodulata nel modo seguente:
a)    quanto a 350.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
b)    quanto a 300.000,00 euro, per le spese derivanti dall’affidamento di compiti istruttori e di certificazione ai Centri regionali di assistenza alle imprese, ai sensi dell’articolo 7 bis della l.r. 20/2003.



1. Per l’anno 2011 è eliminato ogni vincolo di destinazione dei fondi di garanzia, costituti da almeno 10 anni, attivati a valere sulla Misura V-Ingegneria finanziaria del Piano di sviluppo rurale 2000/2006 della Regione redatto ai sensi del reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), allo scopo di consentire ai confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), l’attribuzione delle relative risorse al patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 aggiunge i commi 10 bis e 10 ter all'art. 20 septiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36


1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 4, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
Il comma 2 aggiunge il comma 2 bis all'art. 5, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.


Art. 17

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.


1. ............................................................................
2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni nell’anno 2010 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato al 31 dicembre 2012.
3. I componenti della Commissione regionale per l’artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le relative funzioni fino al 30 novembre 2011.

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 17, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 abroga il comma 4 bis dell'art. 18, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.


1. Fino alla revisione del Piano regionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio regionale 66/2002, i quantitativi di materiale autorizzabile assegnati dallo stesso Piano regionale alla Provincia di Ascoli Piceno, come ridefiniti dal relativo Programma provinciale, sono ripartiti come segue:
a)    per sabbia, ghiaia e conglomerati, trentacinque per cento alla Provincia di Ascoli Piceno e sessantacinque per cento alla Provincia di Fermo;
b)    per l’arenaria, cento per cento alla Provincia di Ascoli Piceno.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 12, l.r. 23 febbraio 2005, n 6.


1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 sostituisce il comma 4 dell'art. 2, l.r. 4 aprile 2011, n. 4.
Il comma 2 abroga il comma 5 dell'art. 2, l.r. 4 aprile 2011, n. 4.
La Corte costituzionale, con sentenza 52/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del comma 4 dell'art. 2, l.r. 4/2011 nel testo sostituito dal presente articolo.



1. Il termine del 30 giugno 2011 di cui all’alinea del comma 3 dell’articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), è differito al 31 gennaio 2012.


1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 24
Il comma 1 sostituisce la lettera n terdecies) del punto 6) dell’allegato B2, l.r. 14 aprile 2004, n. 7.
Il comma 2 abroga l'art. 57, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 25
Il comma 1 modifica il comma 8 dell’art. 33, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.


1. Ai fini di cui al comma 2, in vigenza delle limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per il quadriennio 2011/2014 sono prorogati al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie, efficaci alla data del 1° gennaio 2011, dei concorsi pubblici indetti rispettivamente dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 continuano a essere utilizzate, nell’arco temporale di validità e secondo l’ordine di merito, per le assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante rinnovo dei contratti di lavoro, nei limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per lo stesso periodo di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010). Per il medesimo periodo sono prorogate le graduatorie delle selezioni indette dall’Assemblea legislativa anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs 150/09. Le assunzioni del relativo personale sono effettuate nell’ambito della programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale e nel limite del 50 per cento dei posti complessivi, a prescindere dalla categoria.
4. In relazione agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale ed al fine di assicurare la continuità dei servizi dell’Assemblea legislativa, il fondo di cui all’articolo 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004  per il salario accessorio del personale del comparto è rideterminato in riduzione rispetto all'importo stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/2010, in euro 1.095.543,65, al netto degli oneri riflessi. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Assemblea legislativa è rideterminato in riduzione rispetto all'importo stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/2010, in euro 364.153,20, al netto degli oneri riflessi. Ai fondi così rideterminati si applicano le riduzioni di cui al comma 2 bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.

Nota relativa all'articolo 26
Così modificato dall'art. 1, l.r. 19 gennaio 2012, n. 1.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 27
Il comma 1 aggiunge il comma 5 bis all’art. 10, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.
La Corte costituzionale, con sentenza 256/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 28
Il comma 1 modifica il comma 5 dell’art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 21.


1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 29
Il comma 1 aggiunge l'art. 2 bis, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 sostituisce l'art. 3, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.



1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 30
Il comma 1 aggiunge l'art. 3 bis, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22.



1. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell’intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a:
a)     ridurre la congestione e aumentare la sicurezza stradale nelle aree a maggior criticità;
b)    migliorare la qualità dell’aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2;
c)    favorire lo sviluppo dell’intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma, anche attraverso l’attività dell’Osservatorio sulla piattaforma logistica delle Marche;
d)    favorire l’utilizzo dell’interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell’area portuale di Ancona.

2. La Giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le azioni da avviare e le modalità di attuazione, definendo il relativo quadro finanziario e le procedure per il monitoraggio delle risorse.
3. Per l’anno 2011, tra le azioni di cui al comma 1, rientrano in particolare il trasporto di quota parte delle barbabietole da zucchero prodotte nel territorio della Vallesina, allo zuccherificio di destinazione, mediante l’utilizzo del vettore ferroviario ed ulteriori attività per lo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata, per il biennio 2011/2012, la spesa fino a euro 320.000,00, così ripartita:
a)    per l’anno 2011 euro 170.000,00 di cui euro 150.000,00, iscritti a carico dell’UPB 3.09.01 ed euro 20.000,00 iscritti a carico dell’UPB 4.27.01;
b)    per l’anno 2012 euro 150.000,00 da iscrivere a carico dell’UPB 3.09.01.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie ai fini della gestione per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi da attuare e ai fini SIOPE.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati in conformità alla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 32
Il comma 1 sostituisce il comma 8 dell'art. 23, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 2 abroga il comma 7 dell'art. 23, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 27, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.


Art. 33

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 33
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 34
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 1, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.


1. Il residuo attivo del capitolo 30401041 è rideterminato in euro 92.174.148,61. Sono rideterminate le correlate disponibilità di spesa iscritte a carico delle UPB 52819 e 52820 dello stato di previsione della spesa.
2. Per il finanziamento del programma di investimenti nel settore sanitario è autorizzata la spesa di euro 9.101.527,50 iscritta a carico dell’UPB 52820 dello stato di previsione della spesa.

Art. 36

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 36
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 sono iscritte a carico delle UPB 20301, 30102 e 40101, per complessivi euro  1.230.320,00 le risorse derivanti dalla soppressione dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF) ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 14 (Soppressione dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche - ERF). Nello stato di previsione della spesa sono iscritte a carico dell’UPB 31609, per complessivi euro 2.137.330,30, le somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalla soppressione medesima.


................................................................................

Nota relativa all'articolo 38
Abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che fa salvi i diritti sorti sulla base delle predette norme.
Capo III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013
DISPOSIZIONI FINANZIARIE



1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
a)    tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2011”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2011 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
a)    tabella 2 “Elenco  delle variazioni degli stanziamenti di competenza   per Funzioni Obiettivo”;
b)    tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di Spesa del Bilancio 2011”.



1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2011, già stabilita nell’importo di euro 50.977.151,21 per effetto dell’articolo 20 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 21 (Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013), si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.112.573,98.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della l.r. 21/2010.


1. Gli allegati alla l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011) sono modificati come segue:
a)    la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b)    la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c)    la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d)    la tabella D “Cofinanziamenti regionali di programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e)    la tabella E “Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.



1. Gli allegati alla legge regionale 28 dicembre 2010, n. 21 “Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013" sono così modificati o sostituiti:
a)    il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b)    il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c)    l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge.



1. E’ approvato il “Riepilogo generale per titoli” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle entrate del bilancio 2011 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.
2. E’ approvato il “Riepilogo generale per aree di intervento” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese del bilancio 2011 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 5.


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.


Scarica allegato in formato pdf