Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 marzo 2012, n. 2
Titolo:Abrogazione dell'articolo 10 della Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20: "Assestamento di bilancio 2011" e modifica dell'articolo 27 della Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008"
Pubblicazione:( B.U. 22 marzo 2012, n. 29 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 abroga l'art. 10, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20.

Art. 2

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 7, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 7, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43, questo articolo č abrogato a decorrere dal 1° novembre 2018.



1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il gettito derivato dalla variazione in aumento della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 20/2011, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, resta destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al d.p.c.m. 10 marzo 2011 (Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011).


1. Allo stato di previsione dell'entrata, UPB 10101 è apportata la riduzione di € 12.127.793 in termini di competenza e di cassa.

2. Allo stato di previsione della spesa, UPB 10406 è apportata la riduzione di € 12.127.793 in termini di competenza e di cassa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni ai fini della gestione del programma operativo annuale per l'anno 2012.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.