Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 14 maggio 2012, n. 12
Titolo:Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)
Pubblicazione:( B.U. 24 maggio 2012, n. 52 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disciplina degli appalti

Sommario





1. E’ istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136), al fine di assicurare:
a) l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’espletamento delle procedure contrattuali;
b) l’imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose;
d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
1 bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto in attuazione dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)).

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 28, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. La SUAM ha competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi.
2. La SUAM, in particolare:
a) valuta, sulla base dei programmi dei soggetti di cui agli articoli 4, 6 e 7, la possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle procedure contrattuali;
b) definisce, in collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 4, 6 e 7, la procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le relative specificazioni;
c) redige gli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo;
d) nomina la commissione giudicatrice;
e) adotta il provvedimento di avvio della procedura contrattuale;
f) svolge gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione efficace;
g) fornisce gli elementi per la definizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
h) (abrogata)
i) (abrogata)
l) (abrogata)
m) effettua il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati.
n) (Abrogata)


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 30, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. Nell’ambito della SUAM opera l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
5. Alla SUAM si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 20/2001.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 9, l.r. 14 ottobre 2013, n. 33, e dall'art. 30, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro e l’acquisizione di beni e servizi al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria:
a) le strutture organizzative della Giunta regionale;
b) l’Agenzia regionale sanitaria;
c) le società a totale partecipazione regionale.

2. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria:
a) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche;
b) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche;
c) gli Enti gestori dei parchi naturali regionali;
d) (abrogata)
e) gli enti del Servizio sanitario regionale;
f) gli Enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).

3. Per gli enti di cui al comma 2, lettera e), la SUAM esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 19, l.r. 17 giugno 2013, n. 13, e dall'art. 30, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. I soggetti di cui all’articolo 4 curano gli adempimenti propedeutici all’attività della SUAM, nonché quelli connessi all’esecuzione del contratto e, in particolare:
a) redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;
b) comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico del procedimento;
c) inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall’approvazione, i progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo all’impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura contrattuale;
d) stipulano ed eseguono il contratto;
e) effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAM.

2. I soggetti comunque tenuti ad avvalersi della SUAM, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4, versano alla SUAM una quota fino all’uno per cento dell’importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale, per la copertura dei costi connessi all’attività della medesima in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2 bis. I rapporti tra la SUAM e i soggetti tenuti ad avvalersene sono disciplinati da apposita convenzione.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la copertura dei costi connessi all’attività della SUAM per gli enti di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 30, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, operanti nel territorio della Regione.
2. Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1 è disciplinato da apposita convenzione.
3. La convenzione con la SUAM prevede:
a) l’ambito di operatività della SUAM, determinato sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento, nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile unico del procedimento dell’ente, individuato ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 ed il responsabile del procedimento della SUAM, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUAM e il versamento di una quota fino all’uno per cento dell’importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata;
c) (abrogata)
d) la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
e) l’obbligo di trasmettere alla SUAM l’elenco dei contratti per i quali si prevede l’affidamento, ogni informazione utile relativa all’esecuzione dei medesimi contratti e le varianti intervenute nel corso di esecuzione.

4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 30, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. L’Assemblea legislativa regionale si avvale della SUAM previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea medesima e la Giunta regionale. L’intesa, in particolare, definisce i limiti, i criteri e le modalità di avvalimento.


1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il triennio 2019/2021 la spesa annua di euro 665.000,00 iscritta a carico della Missione 1, Programma 03, del bilancio 2019/2021.
2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021 nonché dalle entrate specificamente derivanti dall’attuazione della presente legge iscritte a carico dei seguenti titoli del bilancio 2019/2021:
- Titolo 3 Tipologia 1: euro 200.000,00 annui;
- Titolo 3 Tipologia 5: euro 320.000,00 annui.

3. Per gli anni successivi l’entità delle entrate e delle spese è stabilita con le rispettive leggi di bilancio.

Nota relativa all'articolo 7 bis
Aggiunto dall'art. 30, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2012, costituisce la SUAM e definisce tempi e modalità per assicurare l’operatività della stessa SUAM riguardo ai soggetti di cui all’articolo 4.
2. La Regione promuove iniziative per il coordinamento dell’attività della SUAM della Regione con quella delle Stazioni uniche appaltanti istituite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 1.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, l’incarico di direttore della SUAM può essere conferito al dirigente della Posizione di funzione Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
4. Il Segretario generale della Giunta regionale assegna alla SUAM il personale indispensabile all’avvio dell’attività.
5. Ai fini di cui al comma 3 dell’articolo 5, i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM possono utilizzare, previa specifica convenzione, le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale.