Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 43
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attivitŕ dei gruppi consiliari" in attuazione del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213
Pubblicazione:( B.U. 27 dicembre 2012, n. 124 Suppl. n. 7)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 1 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ............................................................................
2. ............................................................................


Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica la lett. c) del comma 1 dell'art. 1 bis, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 2 aggiunge la lett. f bis) al comma 1 dell'art. 1 bis, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 2, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ............................................................................


Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 3, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 2 sostituisce la lett. b) del comma 2 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 3 abroga i commi 7, 8 e 9 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 4 sostituisce il comma 10 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.



1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. In sede di prima applicazione i gruppi consiliari presentano i rendiconti relativi all’anno 2012 entro il 31 gennaio 2013 sulla base della normativa vigente in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge. Gli stessi sono trasmessi alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti secondo le modalità indicate nel comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988, nel testo modificato dall’articolo 3 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.
4. Sino al termine della IX legislatura regionale i gruppi consiliari, ivi inclusi quelli di un solo consigliere già così composti all’esito delle elezioni, conservano il diritto alla corresponsione dei contributi nella misura indicata all’articolo 1 e all’assegnazione del personale secondo le norme regionali vigenti.
5. Sino al termine della IX legislatura regionale ai gruppi consiliari composti di un solo consigliere ai sensi del regolamento interno del Consiglio, che non siano già così composti all’esito delle elezioni, non è assegnato alcun contributo per il funzionamento; essi hanno diritto solo al personale spettante ai sensi della legislazione regionale vigente senza alcun incremento della spesa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 6
Cosě modificato dall'art. 9, l.r. 28 luglio 2014, n. 19.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.