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Atto:LEGGE REGIONALE 03 aprile 2013, n. 5
Titolo:Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno
Pubblicazione:( B.U. 11 aprile 2013, n. 24 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 3, di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.
Ai sensi del comma 3 dello art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, ogni riferimento alle Comunita' montane previsto dalla vigente normativa deve intendersi fatto alle Unioni montane una volta costituite.
Ai sensi dello art. 7, l.r. 15 maggio 2017, n. 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 17, la Giunta regionale provvede alla riperimentazione delle tartufaie controllate riconosciute precedentemente.

Sommario


Art. 1 ( (Finalità e oggetto))
Art. 2 (Competenze della Regione)
Art. 2 bis (Tavolo permanente di filiera sul tartufo)
Art. 3 (Funzioni amministrative)
Art. 4 (Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche)
Art. 5 (Consorzi volontari)
Art. 6 (Associazioni di tartufai e di tartuficoltori)
Art. 7 (Attività di cerca dei tartufi)
Art. 8 (Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi)
Art. 9 (Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi)
Art. 10 (Divieti)
Art. 11 (Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio)
Art. 12 (Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi)
Art. 13 (Tassa di concessione regionale)
Art. 14 (Concessione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali)
Art. 15 (Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi)
Art. 16 (Classificazione delle tartufaie)
Art. 17 (Riconoscimento delle tartufaie)
Art. 18 (Utilizzazione di piante micorrizate)
Art. 19 (Vigilanza)
Art. 20 (Sanzioni)
Art. 21 (Disposizioni finanziarie)
Art. 21 bis (Clausola valutativa)
Art. 22 (Norme transitorie e finali)
Art. 23 (Abrogazioni)
Allegati



1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell’ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura, in quanto attività agricola, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.
2. La presente legge disciplina, in particolare, la cerca, la raccolta, il commercio e la coltivazione dei tartufi.


1. La Regione adotta atti di indirizzo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione della tartuficoltura.
2. In particolare, la Regione promuove interventi volti:
a) alla conservazione, ripristino e potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate anche mediante la messa a dimora delle piante tartufigene e la valorizzazione delle tartufaie controllate gestite da enti pubblici;
b) alla valorizzazione delle associazioni dei tartufai, di quelle dei tartuficoltori e dei consorzi volontari per la tutela e lo sviluppo del tartufo;
c) alla conservazione e alla diffusione degli ecotipi locali di tartufo;
d) allo studio e alla conoscenza dei fattori ecologici che consentono la conservazione delle biodiversità degli ambienti ove si sviluppa il tartufo;
e) alla sperimentazione e alla definizione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
f) all’implementazione della produzione dei vivai regionali di piante micorrizate idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
g)  al sostegno delle potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e di percorsi gastronomici dedicati.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce:
a)  i criteri, le modalità e gli orari per l’esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
b)  le modalità di rilascio, di sospensione e di revoca dell'abilitazione, dell'autorizzazione e della concessione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
c)  i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva delle  tartufaie così come classificate ai sensi della presente legge;
d)  le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all’articolo 17;
e)  i criteri e le modalità per la produzione e la certificazione delle piante micorrizate e per il riconoscimento degli organismi di cui all’articolo 18;
f)   le linee guida relative alle  tecniche di coltivazione nonché alle cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate, così come classificate e riconosciute ai sensi della presente legge;
g) i criteri e le modalità per l’istituzione dell’elenco delle tartufaie coltivate e controllate;
h) i criteri e le modalità per il versamento alla Regione della tassa di concessione di cui all’articolo 13 e per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 19;
i)   i criteri e le modalità per l’assegnazione agli enti competenti delle risorse di cui al comma 4 dell’articolo 13.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 15 maggio 2017, n. 17, e dall'art. 6, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. Al fine di concorrere a sostenere le azioni di promozione e valorizzazione delle attività  legate al patrimonio tartufigeno delle Marche e perseguire le finalità  di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è istituito il Tavolo permanente di filiera sul tartufo.
2. Il Tavolo è composto da:
a) l'assessore competente in materia o suo delegato, che lo presiede;
b) un componente della competente commissione assembleare;
c) due rappresentanti per provincia delle associazioni dei tartufai delle Marche;
d) un rappresentante per provincia delle associazioni dei tartuficoltori delle Marche;
e) due rappresentanti delle associazioni dei trasformatori e dei commercianti di tartufo delle Marche;
f) un rappresentante dei Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche di cui all'articolo 4;
g) due rappresentanti delle associazioni agricole della regione Marche;
h) un rappresentante delle Unioni Montane designato dall'Uncem.

2 bis. Le associazioni devono essere regolarmente costituite con atto pubblico ed avere sede nella regione Marche.
3. Il Tavolo è costituito dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, previa designazione dei rappresentanti da parte delle associazioni e degli enti di appartenenza. La deliberazione costitutiva definisce le modalità  di funzionamento dell'organismo.
4. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura ed in ogni caso fino a nuova costituzione. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o rimborsi spese.
5. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 13 giugno 2019, n. 16. Così modificato dall'art. 1, l.r. 23 novembre 2021, n. 31, e dall'art. 1, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. Ai fini della presente legge per “enti competenti” all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta dei tartufi si intendono la Regione e le Unioni montane per i territori di propria competenza.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 2, l.r. 15 maggio 2017, n. 17, e dall'art. 2, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.



1. I Centri sperimentali di tartuficoltura della Regione, con sede a Sant'Angelo in Vado, già primo centro delle Marche, e Amandola, svolgono le seguenti funzioni:
a)  supporto tecnico-scientifico nelle fasi di produzione, controllo e certificazione delle piantine tartufigene micorrizate, prodotte nei vivai regionali ed impiantate nella regione;
b)  sperimentazione delle tecniche vivaistiche per la produzione di piantine tartufigene, delle pratiche colturali per la tartuficoltura e delle operazioni funzionali alla tutela e alla salvaguardia degli habitat naturali;
c)  formazione, informazione, consulenza ed assistenza tecnica ad operatori e tartuficoltori;
d)  rilascio del parere di cui all’articolo 9, comma 2;
e) analisi della specie dei tartufi in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 3, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. I titolari di aziende agricole e forestali e coloro che a qualsiasi titolo conducono tartufaie, compresi i Comuni e le Unioni montane, possono costituire consorzi per la difesa e la valorizzazione del tartufo, per la raccolta e la commercializzazione nonché per l’impianto di nuove tartufaie.
2. I consorzi di cui al comma 1, possono procedere alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, ai sensi dell’articolo 17.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 4, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. I tartufai e i tartuficoltori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono realizzare interventi di promozione, di tutela e di valorizzazione commerciale del tartufo, sostenuti dalla Regione o da altri enti pubblici.


1. Ai fini della presente legge costituisce attività di cerca del tartufo la condotta finalizzata all’individuazione dei siti ritenuti idonei alla presenza del tartufo con qualsiasi mezzo destinato allo scopo.


1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccoglitore abilitato con l’ausilio di uno o due cani.
2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o “vanghella”, entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e centoventi centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 39, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge.
2. In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti, sentite le categorie interessate e i Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche, che potranno avvalersi della collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti ai sensi del comma 1 o vietare la cerca e la raccolta. Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.
3. Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 39, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall'art. 5, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. Sono in ogni caso vietati:
a) la cerca o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a);
b) la raccolta dei tartufi non maturi o avariati;
c) la cerca o la raccolta  dei tartufi effettuata mediante lavorazione andante del terreno;
d) la cerca o la raccolta dei tartufi al di fuori dei periodi stabiliti dalla tabella  allegata alla presente legge;
e) la cerca o la raccolta dei tartufi con l’esclusivo utilizzo del cane senza l’ausilio dei mezzi di cui all’articolo 8, comma 2;
f) la cerca o la raccolta dei tartufi esercitata senza l’abilitazione di cui all’articolo 12, o in mancanza del versamento della tassa di cui all’articolo 13 o senza la concessione di cui all’articolo 14;
g) la detenzione, la commercializzazione o la somministrazione, sotto ogni forma, con la denominazione “tartufo”, di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);
h) l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi freschi raccolti nel territorio regionale, da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima del periodo di raccolta e oltre quindici giorni successivi alle date di chiusura della raccolta indicate nella tabella allegata a questa legge; h bis) l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute o revocate.


Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 18, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall'art. 6, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27, e dall'art. 6, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. I Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche, gli istituti universitari  e gli enti di ricerca possono procedere in qualunque momento, previa apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente  della struttura della Giunta regionale competente in materia, alla raccolta di tartufi e di funghi ipogei per scopi didattici e scientifici.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso, in capo al richiedente, dell’abilitazione di cui all’articolo 12.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 7, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27


1. L’attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.
2. L’abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità a seguito di superamento di apposito esame.
3. L’abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.
4. L’età minima per ottenere l’abilitazione di cui al comma 1 è stabilita in quattordici anni. I minori di anni quattordici  possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.
4 bis. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio della cerca e della raccolta di tartufi all'interno del territorio della regione Marche, alle condizioni e nei limiti di cui a questa legge.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 8, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all’articolo 12 è istituita, ai sensi dell’articolo 17 della legge 752/1985, una tassa di concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella misura di euro 92,96 prevista al numero d’ordine 27 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).
2. La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.
3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. La tassa annuale non è dovuta se l’attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell’anno di riferimento. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell’articolo 4 della legge 725/1985, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa i soggetti di cui all’articolo 11 autorizzati dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente alla raccolta di tartufi a fini didattici e scientifici.
4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è destinato come segue:
a) 70 per cento per le funzioni esercitate dalle Unioni montane ai sensi dell’articolo 3;
b) 30 per cento per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell’articolo 2.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 39, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall'art. 3, l.r. 15 maggio 2017, n. 17.


1. La concessione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2 e nel rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 12 e 13 e all'allegato A di questa legge.
2. Gli enti competenti rilasciano la concessione per l’esercizio della cerca e della raccolta di tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ricomprese nel proprio territorio. Nel caso di aree demaniali ricomprese nel territorio di due o più enti competenti, l’abilitazione è rilasciata dall’ente sul cui territorio insiste la parte prevalente dell'area di raccolta.
3. Entro il  mese antecedente al periodo di raccolta, gli enti competenti stabiliscono il numero massimo delle concessioni che possono essere rilasciate. Il numero è determinato tenendo conto dell’esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire  la riproduzione del tartufo.
4. Per la ricerca e la raccolta del tartufo “albidum pico” o “bianchetto” nell’intera foresta demaniale regionale “Le Cesane”, tenuto conto delle specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo nell’area considerata, è prevista la sola comunicazione di intenzione di raccolta, nel rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 12,13 e all’allegato A della presente legge.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 5, l.r. l.r. 28 dicembre 2015, n. 32; dall'art. 9, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27, e dall'art. 6, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esercitato il diritto di riserva da parte degli aventi diritto, tramite l’affissione di tabelle secondo quanto stabilito dall’articolo 17.
2. Ai fini della presente legge, i prati-pascolo e le superfici destinate a pascolo sono considerate superfici coltivate limitatamente alla porzione di superficie con la presenza di bestiame.
3. I privati non possono apporre tabelle a distanze inferiori a quattro metri dalle proprietà demaniali quali alvei, piano e scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 4, l.r. 15 maggio 2017, n. 17.


1. Le tartufaie possono essere naturali, controllate o coltivate.
2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi compresa la pianta singola, che produce spontaneamente tartufi.
3. Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da ricomprendere anche eventuali interventi di incremento con piante micorrizate o limitati interventi di ampliamento della superficie non superiori al 10 per cento di quella per la quale si chiede il riconoscimento. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i sei ettari, elevabili a venticinque ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, riconducibili ad aree accorpate e non confinanti ad altre tartufaie controllate.
4. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, di nuova realizzazione, con piante tartufigene, la cui micorrizazione sia certificata, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a cento piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti.
4 bis. Le tartufaie coltivate e controllate riconosciute prima dell'entrata in vigore di questa legge debbono essere rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale pena la revoca del provvedimento di riconoscimento.
5. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 5, l.r. 15 maggio 2017, n. 17, e dall'art. 10, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all’articolo 3 della legge 752/1985 sono soggette al riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. L’ente competente rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, con l’obbligo per gli aventi diritto di identificarle con apposite tabelle.
3. Nel caso di tartufaia controllata, gli interventi per migliorare l’efficienza produttiva della preesistente tartufaia naturale devono essere eseguiti senza alterare o distruggere gli  equilibri dell’ecosistema nel suo complesso.
4. Le attestazioni di cui al comma 2 hanno validità quinquennale, in caso di tartufaie controllate e decennale, in caso di tartufaie coltivate. Il rinnovo avviene su richiesta dell’interessato per la stessa durata. La mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti comporta la revoca dell’attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata.
5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i novanta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. In caso di mancato adempimento l'ente competente provvederà alla rimozione delle stesse a spese dell'interessato.
6. Gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l’elenco delle tartufaie controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l’attestazione di riconoscimento.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 11, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. Le piante micorrizate utilizzate per la realizzazione di tartufaie coltivate o controllate devono possedere l’indicazione del vivaio di approvvigionamento e la attestazione del fornitore dalla quale risulti che tali piante sono micorrizate con la specie di tartufo indicata.

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 12, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all’articolo 11 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. Le analisi morfologiche dei campioni di prodotto sequestrato, sono effettuate dall’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), tramite i Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche.
3. Le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.
4. Le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 13, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria e comporta, in sede di accertamento, la confisca del prodotto e il ritiro del tesserino.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi indicati:
a) cerca o raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione o concessione o autorizzazione o in mancanza del versamento della tassa regionale: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
b) cerca o raccolta durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a): da euro 300,00 a euro 2.100,00;
c) cerca o raccolta con modalità difformi da quelle previste da questa legge: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
d) cerca o raccolta nelle zone controllate e coltivate: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
e) raccolta o detenzione di tartufi non maturi: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
f) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute o mancata rimozione di tabelle nelle tartufaie revocate: da euro 300,00 a euro 2.100,00;
g) commercio di tartufi freschi appartenenti a specie non ammesse o commercio di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985: da euro 2.000,00 a euro 6.000,00;
h) commercio e somministrazione dei tartufi non maturi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 752/1985: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
i) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515,516,517 bis e 517 quater del codice penale: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
l) assenza o errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4: da euro 300,00 ad euro 2.100,00;
m) violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;
n) violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h): da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

3. Per le violazioni delle disposizioni di questa legge non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.
4. (Abrogato)
5. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) comportano la sospensione da uno a due anni dell’abilitazione o l’impossibilità di ottenerla per il medesimo periodo nel caso in cui tale documento non sia stato acquisito. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la revoca dell’abilitazione o il diniego permanente all’acquisizione.
6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2  sono raddoppiate.
7. I Comuni e le Unioni montane esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge nei territori di rispettiva competenza e svolgono altresì le procedure per la confisca e lo smaltimento del prodotto, nonchè per la custodia del tesserino.
8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, gli enti di cui al comma 7 applicano le sanzioni previste dal presente articolo con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 6, l.r. 15 maggio 2017, n. 17; dall'art. 2, l.r. 13 giugno 2019, n. 16; dall'art. 14, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27, e dall'art. 6, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. I proventi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 13 di questa legge sono già iscritti a carico del Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022/2024 e quantificati per gli anni 2022, 2023 e 2024 in euro 360.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 13 è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024, la spesa massima di euro 360.000,00 già iscritta nel bilancio 2022/2024 a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 252.000,00 e al Titolo 2 per euro 108.000,00.
3. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 21
Così sostituito dall'art. 15, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari, alle risorse impegnate.
3. La relazione comprende anche la documentazione trasmessa alla Giunta regionale dagli enti competenti.
4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali la relazione di cui al comma 2.

Nota relativa all'articolo 21 bis
Aggiunto dall'art. 16, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino all’adozione degli stessi, continuano ad applicarsi i provvedimenti attuativi posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti.

Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 17, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.


1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 22, è abrogata la l.r. 22 luglio 2003, n. 16 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi).
2. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 23
Il comma 2 abroga l'art. 15, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19; l'art. 12, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1, e la lett. d) del comma 1 dell’art. 15, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1.

Allegati

Allegato A
Tabella

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
- dall’ultima domenica di settembre al 20 gennaio: Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);
- dal 1° dicembre al 15 marzo e, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 novembre al 15 marzo: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone;
- dall’ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno;
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 aprile: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- dall’ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dall’ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).


Nota relativa all'allegato
Così modificato dall'art. 18, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall'art. 39, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall'art. 18, l.r. 2 dicembre 2022, n. 27.