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Atto:LEGGE REGIONALE 22 aprile 2013, n. 6
Titolo:Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale
Pubblicazione:( B.U. 02 maggio 2013, n. 31 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 6, commi 1 e 2, di questa legge sono trasferite alla Regione.

Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario





1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, disciplina la programmazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del settore.




1. Al fine di consentire il raggiungimento di economie di scala e massimizzarne l’efficienza, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono organizzati in un unico bacino regionale di programmazione articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che comprende, in particolare:
a) le risorse, distinte per anno, da destinare all’esercizio dei servizi minimi ferroviari;
b) le risorse, distinte per anno, da destinare all’esercizio dei servizi minimi automobilistici, con la specificazione del riparto per ambiti territoriali di gestione e, per ogni ambito, per rete extraurbana e singola rete urbana;
c) gli interventi di programmazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;
d) (abrogata)
e) le linee di indirizzo per la predisposizione dei Programmi triennali comunali di cui all’articolo 3, comma 1, e l’indicazione delle produzioni chilometriche da prevedersi, cui sono riferite le risorse per i servizi minimi di cui alla lettera b);
f) l’individuazione delle aree a domanda debole e delle tipologie di servizio più idonee per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità per tali aree;
g) gli interventi finalizzati a favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria;
h) le risorse, distinte per anno, da destinare agli investimenti;
i) il sistema tariffario da applicare per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico;
j) le innovazioni nell’organizzazione del monitoraggio dei servizi;
k) gli obiettivi di riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento ambientale.

3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 35, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, e dall'art. 1, l.r. 17 novembre 2014, n. 31.


1. Entro quarantacinque giorni dall’approvazione del Programma triennale di cui all’articolo 2, comma 2, i Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o sede, non decentrata, di università, approvano il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale in conformità agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), e lo trasmettono, nei successivi quindici giorni, alla struttura organizzativa regionale competente, che provvede ad inviarlo alla Provincia competente per territorio.
2. Il servizio di trasporto pubblico locale dei Comuni che non rientrano nella previsione di cui al comma 1, è regolato dal Programma triennale di cui all’articolo 2, comma 2, sentiti i Comuni interessati.
3. Qualora i Comuni non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva approvando il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale.




1. Nel rispetto della normativa europea e statale la Giunta regionale:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere del CAL, lo schema del disciplinare di gara, del capitolato d’appalto e del contratto per l’affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano, di cui all’articolo 6;
a bis) sulla base del Programma triennale di cui all’articolo 2, approva, previa intesa con ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale e sentita la Commissione assembleare competente, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano;
b) entro dodici mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all’articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio ferroviario.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 35, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, e dall'art. 2, l.r. 17 novembre 2014, n. 31.


1. Ai fini del raggiungimento dell’intesa, la Giunta regionale trasmette a ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale, una proposta del progetto di rete di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis).
2. Le Province, sentiti i Comuni di cui al comma 1 dell’articolo 3, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, presentano eventuali osservazioni e modifiche.
3. La Giunta regionale, nei successivi quindici giorni, adotta una delle seguenti determinazioni:
a)  nell’ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province, approva il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano così come stabilito all’articolo 4, comma 1, lettera a bis);
b) nell’ipotesi di non accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e modifiche di cui al comma 2, indice, entro i successivi quindici giorni, apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le Province interessate.

4. In sede di conferenza di servizi i soggetti partecipanti, motivando gli elementi di dissenso, formulano specifiche indicazioni e proposte necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa.
5. Nel caso in cui, anche all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 4, l’intesa non è raggiunta, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano è comunque approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis), dandone adeguata motivazione.


Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 3, l.r. 17 novembre 2014, n. 31.


1. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione del Programma di cui all’articolo 3, comma 1, le Province, nel rispetto degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, avviano le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali ottimali, mediante pubblicazione dei bandi di gara.
2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato dalla Provincia.
3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la durata massima dei contratti è fissata fino a nove anni per i servizi automobilistici e fino a dieci anni per i servizi ferroviari.
3 bis. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 4, l.r. 17 novembre 2014, n. 31, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1 e 2 di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 7

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Nota relativa all'articolo 7
Prima modificato dall'art. 35, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall'art. 5, l.r. 17 novembre 2014, n. 31, e dall'art. 1, l.r. 27 novembre 2015, n. 26, poi abrogato dall'art. 10, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.


1. Ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), la Regione e i Comuni di cui all’articolo 3, comma 1, esercitano il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale mediante verifiche periodiche sulla qualità del servizio erogato, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge o degli atti in essa previsti cessano di avere applicazione le disposizioni legislative regionali con essi rispettivamente incompatibili.


Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.