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Atto:LEGGE REGIONALE 25 giugno 2013, n. 15
Titolo:Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana
Pubblicazione:( B.U. 04 luglio 2013, n. 53 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni

Sommario





1. La Regione, in ossequio ai valori ideali e politici nati dalla Resistenza, sanciti dalla Costituzione repubblicana e dallo Statuto regionale, promuove e sostiene, anche mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti che concorsero alla liberazione d’Italia, tra cui le forze armate delle nazioni alleate e dei corpi militari italiani che parteciparono alla lotta di liberazione, interventi volti a mantenere in vita, rinnovare, approfondire e divulgare il patrimonio culturale, storico, ambientale e politico della resistenza antifascista, al fine di costruire un futuro di pace e cancellare la guerra dalla storia dei popoli.


1. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per:
a) iniziative per la diffusione, fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, della conoscenza storica della Resistenza, dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto regionale e del tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali;
b) iniziative culturali e manifestazioni celebrative delle ricorrenze relative alla Resistenza e alla Costituzione repubblicana, anche d’intesa con i Comuni, le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali e antifasciste;
c) allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi fine di lucro, organizzazione di convegni, sviluppo di ricerche storiche e della raccolta di materiale documentario sulla Resistenza, l’antifascismo e le istituzioni repubblicane;
d) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea, dell’antifascismo e della Resistenza e la promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani;
e) organizzazione di visite guidate nei luoghi simbolo della Resistenza nelle Marche;
f) valorizzazione e tutela ambientale delle aree marchigiane simbolo della Resistenza;
g) ogni altra iniziativa tendente a realizzare le finalità della presente legge.

2. E’ assicurata priorità di finanziamento alle associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali, operanti nelle Marche.


1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali regionali e nazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, la Regione promuove la realizzazione di Percorsi della pace e della memoria antifascista.
2. Ai fini della presente legge, per Percorsi della pace e della memoria antifascista si intende un sistema unitario e coordinato di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei documenti, dei reperti e dei luoghi della memoria storica relativi alla resistenza, alla lotta partigiana e all’antifascismo.
3. (Abrogato)
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione finanzia progetti volti alla realizzazione, conservazione ed implementazione dei Percorsi della pace e della memoria antifascista, che integrano la tutela ambientale o la valorizzazione dei luoghi della memoria storica, con almeno una delle seguenti iniziative:
a) culturali;
b) didattiche;
c) turistiche;
d) di manutenzione e conservazione di documenti, testimonianze, edifici, reperti, monumenti relativi alla resistenza, all’antifascismo o alla lotta partigiana, anche con la possibilità di creare un “museo diffuso” che utilizzi supporti digitali e di materiali audio e video.

5. I progetti sono presentati dai Comuni, singoli o associati, indicando motivazione e modalità attuative secondo quanto stabilito dal programma di cui all’articolo 6. I progetti possono prevedere anche l’istituzione di autonomi soggetti giuridici.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 6, l.r. 30 luglio 2020, n. 35.


1. La Regione favorisce il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge con l’obiettivo di garantirne una maggiore efficacia e assicurare un utilizzo razionale delle risorse pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il Coordinamento regionale dei Percorsi della pace e della memoria antifascista, che provvede in particolare a:
a) mettere in comunicazione le esperienze, i progetti e le competenze specifiche che ciascuna istituzione ha nel suo interno;
b) mettere in comune attività e soluzioni operative a problemi di gestione e progettazione;
c) gestire la circolazione di informazioni su iniziative, moduli didattici, eventi, attività;
d) svolgere ogni altra attività volta a favorire il rafforzamento di reti tra associazioni, fondazioni e istituti operanti nelle materie previste dalla presente legge.

3. Il Coordinamento è composto:
a) dall’assessore regionale competente in materia di attività culturali o suo delegato;
b) da un rappresentante dei Comuni che ha svolto un particolare ruolo durante la guerra di resistenza e di liberazione dal nazifascismo indicato dall’ANCI;
c) da un rappresentante dell’ANPI;
d) da un rappresentante dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche;
e) da un rappresentante dell’associazione Università della pace;
f) da un docente universitario di storia nominato dalla Giunta regionale.
g) da un rappresentante della scuola designato dall’Ufficio scolastico regionale per le Marche.
4. Il Coordinamento è costituito secondo modalità determinate dalla Giunta regionale.
5. Per la partecipazione al coordinamento non è previsto alcun compenso.


1. La Regione può realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati, progetti volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell’antifascismo e della resistenza di cui all’articolo 1, anche su proposta del Coordinamento di cui all’articolo 4.
2. Per la migliore realizzazione delle finalità indicate al comma 1, la Regione promuove intese e accordi volti a realizzare un partenariato interregionale per la valorizzazione dei territori teatro delle lotte partigiane e della resistenza al nazifascismo, anche in relazione a quanto previsto all’articolo 3.


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il programma in particolare determina:
a) le risorse, non inferiori al 75 per cento dei finanziamenti previsti dalla presente legge, da destinare alle iniziative di cui all’articolo 2;
b) le risorse da destinare al finanziamento dei progetti indicati all’articolo 3, assicurando priorità:
1) ai progetti presentati d’intesa tra i comuni, associazioni e federazioni partigiane, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nelle materie previste dalla presente legge;
2) a progetti aventi valenza almeno interprovinciale;
c) le risorse da destinare ad eventuali progetti regionali di cui all’articolo 5;
d) i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
e) la quota di cofinanziamento da parte dei proponenti dei progetti previsti all’articolo 3;

3. Il programma è adottato sentiti la competente Commissione assembleare ed il Coordinamento di cui all’articolo 4.



1. In occasione della ricorrenza del settantesimo anniversario della Guerra di liberazione, la Regione promuove iniziative celebrative secondo le modalità stabilite dal programma di cui all’articolo 6, con particolare riferimento all’attivazione dei Percorsi della pace e della memoria antifascista di cui all’articolo 3.


1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall’anno 2014, sono iscritte nell’UPB 53103 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).


1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L’atto indicato al comma 4 dell’articolo 4 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. (Abrogato)
4. Per la predisposizione della variante indicata al comma 3, anche i Comuni individuano le aree di cui all’articolo 3, comma 3, e provvedono a comunicarle alla Giunta regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta stessa.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 6, l.r. 30 luglio 2020, n. 35.


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 abroga la l.r. 8 giugno 1983, n. 12 e la l.r. 28 aprile 2004, n. 8.