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Atto:LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2013, n. 34
Titolo:Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona" e alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti"
Pubblicazione:( B.U. 07 novembre 2013, n. 85 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali
Note:Coś modificato dal comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Sommario





1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 bis dell'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce l'art. 7, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 8, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge l'art. 8 bis, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge l'art. 8 ter, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce l'art. 9, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce l'art. 10, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce l'art. 14, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 aggiunge la lett. h bis) al comma 2 dell'art. 3, l.r. 13 ottobre 2008, n. 28.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".