Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 09 dicembre 2013, n. 45
Titolo:Modifiche al Titolo VI della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio” concernente il sistema fieristico regionale
Pubblicazione:( B.U. 19 dicembre 2013, n. 99 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

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Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 2

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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 3

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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 4

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Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 5

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Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 6

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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 7

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Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 8

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Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 9

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Nota relativa all'articolo 9
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.



1. Fino alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui all’articolo 87 della l.r. 27/2009 necessarie a dare attuazione alle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento medesimo e gli atti amministrativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge relative alla comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano a decorrere dall’anno successivo a quello della sua entrata in vigore.