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Atto:LEGGE REGIONALE 10 settembre 2014, n. 22
Titolo:

Modifiche alla Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014”

Pubblicazione:( B.U. 11 settembre 2014, n. 86)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

Errata corrige in B.U. 2 ottobre 2014, n. 94, e 23 ottobre 2014, n. 100
La Corte costituzionale, con sentenza 179/2015, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. Alla tabella A della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la voce "Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) – 15.727.891,05" è sostituita dalla voce: "Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) – 14.427.891,05"; 
b) dopo la voce "Legge regionale 26 novembre 2012, n. 34 (Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori) - 18.000,00", è inserita la voce: "Legge regionale 30 aprile 2013, n. 7 (Costituzione della società pubblica di progetto per la realizzazione della strada di grande comunicazione Fano-Grosseto) - 200.000,00".

2. Nella tabella C della l.r. 49/2013, dopo la voce: "42701 – PER SPESE CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – 2.113.929,51", è inserita la voce: "42703 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA’ AERDORICA SpA PER LA DEFINIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI PREGRESSI – 1.100.000,00".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al POA per l’anno 2014.

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica la tabella A, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 2 modifica la tabella C, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
La Corte costituzionale, con sentenza 179/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.