Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2014, n. 32
Titolo:Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia
Pubblicazione:( B.U. 11 dicembre 2014, n. 114 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario


Titolo I Norme generali
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Tipologie di servizi sociali)
Art. 3 (Destinatari dei servizi sociali)
Art. 4 (Integrazione socio-sanitaria)
Capo I Assetto istituzionale
Art. 5 (Funzioni della Regione)
Art. 6 (Funzioni dei Comuni)
Art. 7 (Ambiti territoriali sociali)
Art. 8 (Comitato dei Sindaci)
Art. 9 (Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali)
Art. 10 (Conferenza permanente dei coordinatori di ATS)
Capo II Partecipazione e soggetti sociali operanti in ambito sociale
Art. 11 (Partecipazione)
Art. 12 (Consulte)
Capo III Strumenti della programmazione
Art. 13 (Piano sociale regionale)
Art. 14 (Piano di ambito territoriale sociale e programma attuativo)
Art. 15 (Sistema informativo regionale per le politiche sociali)
Art. 16 (Osservatorio regionale per le politiche sociali)
Capo IV Gestione dei servizi e delle strutture
Art. 17 (Gestione dei servizi sociali)
Art. 18 (Affidamento per la fornitura di beni e servizi a cooperative sociali di tipo “B”)
Art. 19 (Titoli per l’acquisizione di servizi)
Art. 20 (Compartecipazione degli assistiti)
Titolo II Disposizioni per specifiche aree di intervento
Capo I Politiche a favore degli anziani
Art. 21 (Interventi)
Art. 22 (Anziani non autosufficienti)
Art. 23 (Fondo per gli anziani non autosufficienti)
Capo II Politiche in materia di dipendenze patologiche
Art. 24 (Interventi)
Capo III Politiche per il contrasto della povertà e del disaglio sociale
Art. 25 (Interventi)
Art. 26 (Servizi di protezione sociale)
Titolo III Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 27 (Fondo per le politiche sociali)
Art. 28 (Norme finanziarie)
Art. 29 (Norme transitorie e finali)
Art. 30 (Modifiche e abrogazioni)

Titolo I
Norme generali



1. Questa legge, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in armonia con le previsioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione e gestione del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, di seguito denominato sistema integrato dei servizi sociali.
2. Il sistema integrato dei servizi sociali è organizzato nel rispetto della libertà e della dignità della persona e dell’uguaglianza di trattamento e si fonda su una programmazione informata al principio di sussidiarietà. Il sistema assicura in particolare:
a) il sostegno alla famiglia, in particolare a quella numerosa, con minorenni, persone disabili o anziani non autosufficienti, quale soggetto centrale e attivo nella costruzione del sistema di solidarietà sociale;
b) l’universalità del diritto di accesso alle prestazioni sociali;
c) la prevenzione, il contrasto e la rimozione delle cause del disagio e dell’emarginazione sociale anche attraverso l’introduzione di strumenti di sostegno al reddito personale e familiare;
d) la promozione dell’autonomia della persona sostenendo le esperienze tese a favorirla;
e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle famiglie e degli utenti all’organizzazione e alla gestione dei servizi sociali;
f) il coordinamento e l’integrazione delle politiche sociali con i servizi pubblici alla persona, in particolare con il servizio sanitario;
g) il concorso degli utenti al costo dei servizi, in relazione alla loro condizione economica.

3. In attuazione dei principi e delle finalità di cui al comma 2, la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all’articolo 7 realizzano interventi volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) mantenimento a domicilio e in famiglia delle persone non autosufficienti e sviluppo dell’autonomia personale;
b) sviluppo dell’offerta residenziale e semiresidenziale con particolare attenzione alle persone non autosufficienti;
c) inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disabilità;
d) sostegno e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza;
e) tutela dei diritti dei minorenni anche fuori dalla famiglia di origine;
f) tutela, sostegno e promozione della famiglia nelle sue responsabilità e funzioni genitoriali;
g) prevenzione, riabilitazione e cura, per quanto di competenza, del disagio sociale derivante da ogni forma di dipendenza patologica;
h) inclusione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati e assistenza alle popolazioni nomadi;
i) sostegno all’inserimento sociale di cittadini adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e di ex detenuti;
l) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto alla povertà relativa ed estrema;
m) lotta alla tratta delle persone;
n) promozione e organizzazione di reti educative;
o) promozione del servizio civile regionale;
p) contrasto alla violenza di genere;
q) integrazione delle politiche sociali con quelle del lavoro, dell’istruzione, della formazione e delle politiche abitative.



1. Per servizi sociali si intendono gli interventi e le prestazioni coordinati nei diversi settori della vita sociale aventi come scopo la promozione del benessere della persona con riferimento alla conservazione e allo sviluppo delle capacità di ciascuno a svolgere una vita di relazione soddisfacente in un ambiente idoneo e sicuro. Sono esclusi gli interventi e le prestazioni assicurati dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelli assicurati in sede di amministrazione della giustizia.
2. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all’articolo 1, i servizi sociali diretti a rispondere alle esigenze dei destinatari di cui all’articolo 3 annoverano in particolare le seguenti tipologie:
a) servizi sociali professionali e segretariato sociale per l’accesso ai servizi e per la presa in carico dell’assistito;
b) servizi di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari;
c) servizi e misure atte a favorire la permanenza a domicilio;
d) servizi territoriali a carattere residenziale e semiresidenziale;
e) misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito.

3. La Giunta regionale stabilisce, per ogni tipologia di servizio indicato al comma 2, gli standard organizzativi, le figure professionali e i livelli minimi da garantire in ogni ambito territoriale sociale (ATS) nel rispetto delle disponibilità di bilancio.
4. La Giunta regionale, d’intesa con altri enti pubblici e privati, promuove la realizzazione di progetti sperimentali per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi sociali ed educativi.



1. Sono destinatari dei servizi del sistema integrato regionale i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea, gli stranieri di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minorenni stranieri non accompagnati, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.
2. Sono, altresì, destinatari dei servizi, limitatamente a quelli necessari e urgenti, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale.
3. L’assistenza ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 è garantita dal Comune di residenza o, in mancanza, dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
4. I destinatari dei servizi concorrono al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche individuali o del nucleo familiare a cui appartengono, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 e dalle relative disposizioni di attuazione sulla base della normativa statale vigente.



1. L’integrazione socio-sanitaria è garantita dai Comuni associati negli ATS in accordo con i distretti sanitari dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
2. Ai sensi dell’articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
3. Le attività di cui al comma 2 si distinguono in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dai distretti sanitari;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni associati in ambiti territoriali sociali.

4. Le attività indicate in questo articolo sono gestite in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).
 

Capo I
Assetto istituzionale



1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate da questa legge, curando l’integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, educative, formative, occupazionali e abitative.
2. La Giunta regionale, in particolare:
a) individua gli ATS previsti all’articolo 7 e istituisce l’elenco degli aventi titolo al ruolo di coordinatore di ATS stabilendone le funzioni e i compiti;
b) determina in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sociale regionale e nel Piano socio-sanitario regionale le modalità per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 27, nel caso in cui dette modalità non siano altrimenti individuate dalla normativa vigente o da questa legge;
c) esercita funzioni di controllo sul buon funzionamento, l’economicità e l’adeguatezza dei servizi erogati dagli ATS, dagli enti locali e dai soggetti privati gestori di strutture autorizzate e accreditate;
d) promuove la formazione continua del personale operante nei settori disciplinati da questa legge;
e) istituisce e organizza il sistema informativo di cui all’articolo 15;
f) promuove, attua e finanzia iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici e per contribuire alla soluzione di bisogni emergenti;
g) stabilisce il sistema tariffario delle tipologie dei servizi dell’area dell’integrazione socio-sanitaria e dell’area sociale;
h) partecipa a progetti interregionali finalizzati allo studio e allo sviluppo delle politiche sociali e dei sistemi di welfare;
i) esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti con le modalità previste dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa);
l) detta disposizioni per la costituzione dei registri indicati all’articolo 8, comma 3, lettera g), della legge 328/2000.
3. La Giunta regionale, in base a quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di formazione professionale, determina, nel rispetto della normativa statale vigente, la durata e l’ordinamento didattico dei corsi di formazione, nonché le strutture e i servizi in cui possono operare le figure professionali sociali previste dalla normativa vigente.
4. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni sindacali e del terzo settore, predispone annualmente un atto di indirizzo concernente le modalità di attuazione dei piani per la formazione e per l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali.
5. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente commissione assembleare, uno o più regolamenti per l’attuazione di questa legge.


1. I Comuni sono titolari delle funzioni e dei compiti concernenti l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali a livello locale.
2. I Comuni concorrono alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali ed esercitano le funzioni di progettazione del sistema locale dei servizi mediante il piano di ambito territoriale sociale, in coerenza con la programmazione sociale e socio-sanitaria regionale.
3. I Comuni ricompresi negli ATS indicati all’articolo 7 gestiscono, in forma associata, i servizi sociali previsti al comma 3 dell’articolo 1 e all’articolo 4, secondo le modalità previste nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), fatta eccezione per il caso in cui un singolo Comune coincide con l’ATS.
4. I servizi indicati al comma 3 possono essere gestiti anche attraverso le aziende pubbliche di servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona) o dalle Unioni montane costituite ai sensi della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani).


1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), individua gli ATS di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 in modo da favorirne la coincidenza con gli ambiti dei distretti sanitari.
2. L’ATS esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4. In particolare l’ATS garantisce:
a) la definizione degli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l’accesso delle prestazioni;
b) l’unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l’organizzazione della rete sociale e l’operatività del sistema degli uffici di promozione sociale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 2, il Comitato dei Sindaci nomina il coordinatore dell’ATS secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
4. Il coordinatore dell’ATS si avvale di una struttura amministrativa la cui composizione e funzionamento vengono stabiliti dal Comitato dei Sindaci. Il coordinatore è inoltre coadiuvato dall’Ufficio di Piano, composto almeno dai dirigenti o dai responsabili dei servizi sociali e socio educativi dei Comuni, nonché dal direttore di distretto sanitario per le attività di integrazione socio-sanitaria.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, al fine dell'attuazione del processo di riforma di cui alla medesima legge regionale, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 di questo articolo come modificato dalla citata l.r. 19/2022, la delimitazione degli ambiti territoriali sociali di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8, l. 8 novembre 2000, n. 328, già costituiti alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 19/2022, resta invariata fino al 31 dicembre 2023.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 17, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25, nelle more della ridelimitazione degli ambiti territoriali sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Giunta regionale non può approvare gli statuti di aziende pubbliche di servizi alla persona che intendono qualificarsi quali enti competenti per lo svolgimento delle funzioni di ambito territoriale sociale ai sensi dell'art. 10, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.



1. In ogni ATS è costituito il Comitato dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito medesimo. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.
2. Al Comitato dei Sindaci partecipano inoltre i presidenti delle Unioni montane presenti nell’ATS.
3. Il Comitato dei Sindaci adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’ATS e in particolare:
a) stabilisce le forme gestionali più adatte per l’organizzazione della rete locale dei servizi sociali in forma associata;
b) approva il piano di ATS e il programma attuativo di cui all’articolo 14, su proposta del coordinatore di ATS, sentiti il direttore del distretto e i soggetti pubblici di cui all’articolo 11;
c) individua, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 1, le tipologie di servizi sociali da realizzare a livello di ATS e le relative modalità di accesso;
d) attua gli indirizzi della programmazione regionale, anche avvalendosi della partecipazione dei soggetti di cui agli articoli 11 e 12;
e) destina l’impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all’articolo 27;
f) istituisce l’Ufficio di promozione sociale, con funzioni di raccordo tra gli utenti e gli erogatori dei servizi;
g) organizza e disciplina il servizio sociale professionale e il segretariato sociale.



1. Per garantire l’efficacia, l’efficienza e l’uniformità sul territorio regionale dell’erogazione dei servizi, è istituito con deliberazione della Giunta regionale, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia, il Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali, con funzioni consultive e propositive.
2. Fanno parte del Coordinamento di cui al comma 1:
a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti dei Comitati dei Sindaci.

3. La Giunta regionale determina le modalità di costituzione e di funzionamento del Coordinamento.


1. E’ istituita la Conferenza permanente dei coordinatori di ATS con funzioni di supporto e raccordo tra i coordinatori per la migliore attuazione delle disposizioni previste da questa legge.
2. La Conferenza è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale che detta altresì disposizioni per il suo funzionamento. La Conferenza è in particolare convocata prima dell’adozione del Piano sociale regionale e delle linee di indirizzo indicate al comma 3 dell’articolo 13, per verificare gli effetti delle politiche regionali introdotte nella precedente pianificazione, le difficoltà emerse in sede attuativa, i nuovi bisogni della collettività, la congruità delle risorse finanziarie impiegate.
 

Capo II
Partecipazione e soggetti sociali operanti in ambito sociale



1. Al fine di assicurare l’effettiva partecipazione dei cittadini e degli utenti, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 5 la Giunta regionale assume il metodo aperto di coordinamento (MAC) quale principio generale nelle relazioni con i soggetti sociali di cui al comma 2.
2. Sono soggetti sociali le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria e i soggetti del terzo settore.
3. Sono individuati, in particolare, come soggetti del terzo settore il Forum del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che svolgono attività di sostegno alla famiglia, le associazioni di tutela delle persone disabili, le associazioni d’immigrati, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, altri soggetti privati non a scopo di lucro.
4. La Giunta regionale dà attuazione a questa legge attivando modalità di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sugli atti di natura programmatoria e regolamentare previsti da questa legge.
5. La Giunta regionale assicura il confronto con le organizzazioni di categoria e i soggetti di cui al comma 3 sui temi generali della programmazione sociale.
6. I Comuni e gli ATS svolgono le funzioni sociali favorendo la partecipazione al sistema locale dei servizi ed interventi dei soggetti sociali indicati al comma 2.


1. La Giunta regionale si avvale delle Consulte di settore quale strumento ordinario di partecipazione per l’attuazione degli interventi previsti da questa legge.
2. Oltre a quelle previste dalle norme regionali di settore, sono istituite, presso la struttura organizzativa regionale competente:
a) la Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche;
b) la Consulta per il contrasto della povertà estrema e del disagio sociale.

3. Spetta alle Consulte di cui al comma 2 collaborare all’esercizio delle funzioni di questa legge e, in particolare:
a) presentare proposte e osservazioni sulla programmazione regionale di settore;
b) proporre modelli d’intervento a carattere innovativo e sperimentale;
c) formulare proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sulle tematiche di settore;
d) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nel settore di riferimento anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
e) esprimere parere circa i rapporti periodici sullo stato di attuazione di questa legge, anche al fine di proporre eventuali modifiche o adeguamenti;
f) indire periodicamente una conferenza regionale sulle tematiche inerenti al settore di riferimento.

4. La Giunta regionale costituisce le Consulte di cui al comma 2, determinandone la composizione e il funzionamento. Nel regolamento di funzionamento delle Consulte può essere prevista la costituzione al loro interno di commissioni ristrette per l’esame di argomenti specifici.
5. Le Consulte durano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.
6. Ai componenti le Consulte è corrisposto per ogni seduta il solo rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale).
 

Capo III
Strumenti della programmazione



1. Il Piano sociale regionale determina le linee di programmazione sociale nelle materie disciplinate da questa legge e dalle leggi indicate all’articolo 27. Il Piano in particolare individua:
a) gli obiettivi generali da perseguire e le priorità di intervento, nonché le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche;
b) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella locale e gli indirizzi per l’adozione dei piani di ATS;
c) i criteri per migliorare l’economicità e l’efficienza del sistema attraverso il coordinamento dei soggetti in esso operanti;
d) gli indirizzi e i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie sulla base del fabbisogno di servizi e dei relativi finanziamenti;
e) le esigenze di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori;
f) le modalità di verifica dello stato dei servizi e della qualità degli interventi attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 15 e le procedure di ispezione e controllo;
g) i criteri e le modalità per l’assegnazione dei titoli validi per l’acquisizione di servizi sociali di cui all’articolo 19.

2. Il Piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, ha durata triennale e conserva efficacia fino all’entrata in vigore di quello successivo.
3. Le linee di indirizzo della programmazione socio-sanitaria nelle materie disciplinate da questa legge e dalle leggi indicate all’articolo 27 sono contenute nel Piano socio-sanitario previsto all’articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), che individua in particolare le modalità di raccordo tra la programmazione distrettuale e la programmazione di ATS.
4. La Giunta regionale approva le linee guida per l’attuazione della pianificazione indicata in questo articolo, sentita la commissione assembleare competente.



1. Il piano di ATS, redatto in conformità alle previsioni del Piano sociale regionale, del Piano socio-sanitario regionale e delle leggi regionali indicate all’articolo 27, in particolare contiene:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi del fabbisogno del welfare locale, nonché le strategie generali di intervento e gli obiettivi da realizzare nel periodo di vigenza del piano;
b) le disposizioni riguardanti le tipologie di servizi di cui all’articolo 2;
c) le forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e con i soggetti sociali di cui all’articolo 11;
d) i progetti innovativi e i servizi di nuova istituzione;
e) le risorse ripartite per aree di intervento.

2. Il piano ha durata triennale e conserva efficacia fino all’entrata in vigore di quello successivo.
3. Il programma attuativo specifica le indicazioni del piano di cui al comma 1 ed è adottato entro il mese di marzo di ogni anno.



1. La Giunta regionale istituisce il Sistema informativo regionale per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali (SIRPS), nonché per fini di ricerca, di studio e statistici. Il sistema è strumento di definizione e organizzazione dei flussi informativi richiesti alla rete dei servizi e agli ATS.
2. Costituiscono elementi del SIRPS la base dati dei servizi, degli enti pubblici e dei soggetti sociali di cui all’articolo 11 e degli altri organismi operanti nel settore sociale, nonché la base dati dei fascicoli socio-sanitari relativi ai beneficiari delle prestazioni, cui sono raccordati gli ulteriori flussi informativi ritenuti necessari per una compiuta conoscenza del sistema.
3. I soggetti titolari dei dati di cui al comma 2 sono tenuti a fornire le informazioni richieste per alimentare il SIRPS. Ai soggetti inadempienti può essere sospesa dalla Giunta regionale l’erogazione dei contributi finanziari per la gestione dei servizi sociali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 5.
4. La Giunta regionale assicura il coordinamento e il collegamento del SIRPS con il relativo sistema informativo statale, con il Sistema informativo sanitario integrato di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 13/2003 e con i sistemi di altre aree d’interesse sociale.




1. E’ istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l’Osservatorio regionale per le politiche sociali, ai fini della ricognizione e del monitoraggio dei bisogni sociali della popolazione, il quale si avvale dei dati forniti dal SIRPS indicato all’articolo 15.
2. L’Osservatorio è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale che individua inoltre le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio stesso.

Capo IV
Gestione dei servizi e delle strutture



1. I servizi sociali possono essere progettati, organizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.
1 bis. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e gli enti da essa dipendenti, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario regionale e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, in forma singola o associata, verificano la possibilità di utilizzare le forme di coprogettazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) per la progettazione e la gestione di sistemi complessi.
2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, disciplina le modalità e i criteri per l’affidamento dei servizi da parte degli enti locali e degli altri enti pubblici, in conformità alle disposizioni statali in materia.
3. L’atto indicato al comma 2 assicura che nelle procedure di affidamento dei servizi sociali:
a) sia osservato l’obbligo di applicare le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi decentrati, firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
b) sia rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

4. Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Gli enti locali possono avvalersi del dialogo tecnico secondo gli orientamenti della comunità europea. A tal fine indicono istruttorie pubbliche nei casi in cui riconoscono l’utilità di coprogettare iniziative innovative o sperimentali per rispondere in modo adeguato a determinati bisogni sociali. La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi ed attività complesse, da realizzare in collaborazione tra progetto pubblico e soggetti del terzo settore individuati in conformità ad una procedura di selezione pubblica.
6. La Giunta regionale individua, previo parere della competente commissione assembleare, i criteri e le modalità di verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva relativi ai servizi previsti da questo articolo, avvalendosi della struttura regionale competente. La Giunta regionale definisce, altresì, il sistema sanzionatorio applicabile nel caso in cui nella verifica emergano azioni amministrative non conformi alla disciplina di settore e a questa legge rivolte al conseguimento del giusto prezzo.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 32, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. La Regione e gli enti locali destinano, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) alle cooperative sociali di tipo “B” una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per la tipologia di appalti che possono svolgere le suddette cooperative.
2. Gli enti indicati al comma 1 possono individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al comma 1.


1. I Comuni possono assicurare le prestazioni sociali mediante l’assegnazione di titoli validi per l’acquisizione di servizi presso le strutture e i servizi sociali accreditati.
2. La Regione determina i criteri e le modalità per l’adozione dei titoli di cui al comma 1.


1. L’assistito partecipa al costo delle prestazioni sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio definiti con deliberazione della Giunta regionale secondo la normativa statale in materia di ISEE.
2. La Giunta regionale, per i servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione, fissa la soglia minima per l’esenzione totale dalla compartecipazione, parametrandola ai tipi di servizio e determinandone i criteri di applicazione, al di sotto della quale il Comune di residenza dell’assistito assume interamente gli oneri per le prestazioni sociali. L’ATS, con proprio regolamento, stabilisce le quote di compartecipazione per singolo servizio anche con modalità lineare e la soglia massima oltre la quale l’assistito è tenuto al pagamento della tariffa massima. Il regolamento è adottato sulla base di indirizzi determinati dalla Giunta regionale.
3. Agli assistiti è garantito il mantenimento di una quota del proprio reddito per il soddisfacimento delle esigenze di vita secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.
4. E’ fatto salvo il rimborso del costo delle prestazioni anticipate in via d’urgenza dal Comune di temporaneo soggiorno dell’assistito nei confronti del Comune di residenza.
5. Il livello di reddito e patrimonio dell’assistito non può costituire motivo di esclusione ai fini dell’accesso ai servizi sociali.
6. I servizi di tipo residenziale sono a carico del Comune di residenza nel cui territorio si è manifestata la necessità dell’intervento anche in caso di mutamenti successivi del luogo di residenza dell’assistito o di erogazione della prestazione.
7. Nel caso di minori stranieri non accompagnati la retta è a carico del Comune nel cui territorio i minori sono stati ritrovati.
 

Titolo II
Disposizioni per specifiche aree di intervento

Capo I
Politiche a favore degli anziani



1. Al fine di sostenere il mantenimento in famiglia degli anziani, la Regione promuove la qualificazione e l’articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, privilegiando la domiciliarità, il sostegno alla vita di relazione nella comunità locale e la valorizzazione delle loro risorse positive in rapporto alla vita familiare e sociale.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione dell’INRCA:
a) potenzia i servizi di supporto alle famiglie che si fanno carico di garantire l’assistenza a un proprio componente anziano non autosufficiente;
b) promuove l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche per il collegamento della persona anziana con centri di pronto intervento;
c) promuove l’utilizzo di nuove tecnologie per il miglioramento della qualità della vita all’interno della propria abitazione per l’anziano con limitata autonomia, per i familiari e per gli operatori coinvolti nel percorso di cura;
d) favorisce l’affidamento di anziani a famiglie selezionate, al fine di consentire il mantenimento delle abitudini di vita nel proprio contesto territoriale e ne stabilisce criteri e limiti;
e) promuove l’apertura alla comunità locale delle strutture residenziali e diurne per favorire le relazioni sociali e l’incontro tra generazioni, nonché la partecipazione dei rappresentanti dei familiari nelle residenze protette;
f) promuove l’istituzione di servizi civici e centri di aggregazione e di informazione cui partecipano le persone anziane attive per valorizzarne le esperienze e le competenze;
g) sostiene l’attività di volontariato e di utilità sociale, in particolare per lo sviluppo di esperienze dei gruppi di auto mutuo aiuto (AMA).


1. Si considerano anziani non autosufficienti le persone ultrasessantacinquenni che hanno subito una perdita parziale o totale dell’autonomia personale riguardo ad abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto determinante di altre persone prestato in modo globale e continuativo.
2. A seguito dell’accertamento della condizione di non autosufficienza, i soggetti di cui al comma 1 vengono presi in carico dalla struttura organizzativa competente istituita presso ciascun distretto sanitario in collaborazione con il personale del servizio sociale professionale dell’ATS competente.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per:
a) l’accertamento della condizione di non autosufficienza attraverso gli strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona;
b) l’attivazione delle modalità di presa in carico dell’anziano non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza.

4. Per dare attuazione agli interventi di cui all’articolo 21 i piani di ambito territoriale sociale prevedono la realizzazione dei seguenti servizi in favore delle persone non autosufficienti:
a) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata di concerto con l’ASUR;
b) erogazione di contributi economici alle famiglie che assicurano l’assistenza domiciliare;
c) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea;
d) servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare;
e) centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione;
f) azioni volte a promuovere la conoscenza delle funzioni e dei compiti dell’Amministratore di sostegno.



1. Al fine di garantire una più efficace tutela sia delle persone non autosufficienti sia delle loro famiglie è istituito, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 27, il Fondo per gli anziani non autosufficienti.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali forniti dai soggetti pubblici e privati autorizzati e in particolare all’attivazione e al rafforzamento di servizi socio-assistenziali atti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l’autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.
3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 il Fondo nazionale di settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), gli stanziamenti statali non vincolati, le risorse regionali e le risorse di altri soggetti pubblici e privati.
4. Le modalità per l’utilizzo del Fondo sono stabilite dalla Giunta regionale. La concessione di contributi è subordinata alla compartecipazione finanziaria dei Comuni secondo percentuali fissate nella medesima deliberazione.
 

Capo II
Politiche in materia di dipendenze patologiche



1. La Regione promuove, attraverso il sistema integrato dei servizi per le dipendenze patologiche, servizi e interventi finalizzati a contrastare la domanda di droghe legali e illegali, nonché al contrasto di altre dipendenze patologiche e all’inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche.
2. Il sistema integrato dei servizi di cui al comma 1 è costituito dagli enti pubblici, dalle strutture accreditate e dalle organizzazioni del terzo settore con esperienza specifica, rappresentate nei Dipartimenti integrati per le dipendenze patologiche istituiti presso l’ASUR, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 bis, della l.r. 13/2003.
3. Il sistema integrato realizza azioni di prevenzione e di intervento precoce dei comportamenti che possono determinare dipendenze patologiche, nonché azioni di trattamento e azioni di inclusione sociale al fine del completo recupero e della riabilitazione sociale della persona anche se sottoposta a regimi di restrizione delle libertà individuali. Il sistema integrato garantisce altresì azioni di riduzione del danno.

Capo III
Politiche per il contrasto della povertà e del disaglio sociale



1. La Regione promuove azioni volte ad assicurare il sostegno economico a persone che versano in condizioni di povertà, con particolare attenzione a quelle di povertà estrema, a persone prive di fissa dimora e di reti familiari di supporto, al fine di:
a) contrastare le situazioni nelle quali l’assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale;
b) favorire l’accesso al lavoro, attraverso piani individuali d’inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
c) promuovere reti di solidarietà e dei gruppi di AMA in collaborazione con il terzo settore;
d) coordinare i soggetti sociali che operano nel settore per sostenere le persone più fragili e contrastare i fenomeni di povertà estrema.

2. Sono destinatari degli interventi anche le vittime della tratta e le popolazioni nomadi.


1. La Regione coordina le azioni di contrasto della povertà e del disagio sociale realizzate attraverso:
a) servizi di prima e seconda accoglienza, sia diurna che residenziale;
b) interventi di sostegno economico, realizzati nell’ambito di progetti individuali d’inserimento sociale;
c) servizi di informazione e orientamento;
d) servizi mirati all’occupabilità e alla riqualificazione professionale;
e) servizi di strada;
f) attività di supporto, assistenza e coordinamento per l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari;
g) progetti di carattere sperimentale e innovativo;
h) campagne di sensibilizzazione.

2. Gli interventi indicati alla lettera b) del comma 1 assicurano che dal sistema di protezione sociale locale e nazionale sia garantito un sostegno economico omogeneo e universale ai soggetti in situazione di povertà.
3. La Regione promuove la costituzione di centri di volontariato per la consulenza legale e l’assistenza giuridica a favore dei rifugiati richiedenti asilo, delle vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di situazioni di sfruttamento.
4. La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di situazioni di violenza o di sfruttamento, in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati.
 

Titolo III
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali



1. E’ istituito il Fondo per le politiche sociali. Il Fondo comprende:
a) il Fondo per la gestione dei servizi di ATS;
b) il Fondo a sostegno della famiglia e dell’infanzia per il finanziamento degli interventi previsti da questa legge e:
1) dalla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”);
2) dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
c) il Fondo a sostegno delle persone in condizione di disabilità per il finanziamento degli interventi previsti da questa legge e:
1) degli interventi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);
2) degli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1990, n. 46 (Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l’erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti);
3) degli interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2) e alla lettera d);
d) il Fondo per il finanziamento degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti previsti all’articolo 23;
e) il Fondo per il disagio e l’inclusione sociale per il finanziamento:
1) degli interventi di prevenzione e trattamento delle dipendenze patologiche ai sensi dell’articolo 24;
2) degli interventi di contrasto della povertà e del disagio sociale ai sensi dell’articolo 25;
3) degli interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
4) degli interventi previsti dalla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti);
5) degli interventi a sostegno dell’attività della fondazione Banco alimentare di cui alla legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 (Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa “verso la banca etica soc. coop. a r.l.”, e a sostegno dell’attività della fondazione banco alimentare);
f) il Fondo per associazioni e altri interventi con finalità sociali per il finanziamento:
1) della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
2) della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
3) della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
4) della legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari);
5) degli altri interventi speciali in campo sociale per progetti trasversali, sperimentali e investimenti di cui all’articolo 2, comma 4;
6) del sistema regionale del servizio civile di cui all’articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile);
7) delle azioni di collaborazione istituzionale per lo studio e lo sviluppo delle politiche sociali e dei sistemi di welfare di cui all’articolo 5, comma 2, lettera h);
8) del sistema informativo di cui all’articolo 15;
9) della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne);
g) il Fondo per gli interventi in conto capitale finalizzati allo sviluppo della rete delle strutture socio assistenziali.

2. I fondi nazionali e comunitari destinati alle aree di intervento per le politiche sociali confluiscono nel Fondo indicato in questo articolo.


1. Alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse finanziarie dello Stato e della Regione.
2. A decorrere dall’anno 2015 l’entità della spesa regionale è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Per l’iscrizione delle risorse statali e regionali destinate al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 27, è istituita, nell’Area 5 “Servizi alla Persona” dello stato di previsione della spesa del bilancio, la Funzione Obiettivo denominata “Fondo per le politiche sociali” con le seguenti UPB:
a) Fondo per la gestione dei servizi di ATS – corrente;
b) Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia e dell’infanzia – corrente;
c) Fondo per gli interventi a sostegno delle persone in condizioni di disabilità - corrente;
d) Fondo per gli anziani non autosufficienti - corrente;
e) Fondo per il disagio e l’inclusione sociale - corrente;
f) Fondo per le associazioni e altri interventi con finalità sociali- corrente;
g) Fondo per lo sviluppo della rete delle strutture socio-assistenziali – investimento.


1. Le Province esercitano le funzioni loro conferite dalla legislazione regionale fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni delle Province stesse.
2. Gli atti posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti continuano ad avere efficacia fino all’adozione degli atti assunti in attuazione di questa legge.
3. La Giunta regionale adotta l’atto indicato al comma 2 dell’articolo 19 e gli indirizzi previsti al comma 2 dell’articolo 20, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Decorso inutilmente tale termine, i Comuni e gli ATS possono rispettivamente provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 dell’articolo 19 ed al comma 2 dell’articolo 20.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”), fino all’adozione dell’atto indicato al comma 1 dell’articolo 7 resta invariata la delimitazione degli ATS costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge.


1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
5. ...............................................................................
6. ...............................................................................
7. ...............................................................................
8. ...............................................................................
9. ...............................................................................
10. ...............................................................................
11. ...............................................................................
12. ...............................................................................
13. ...............................................................................
14. ...............................................................................
15. ...............................................................................
16. ...............................................................................
17. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 30
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1, l.r. 4 giugno 1996, n. 18.
Il comma 2 aggiunge la lett. c bis) al comma 1 dell'art. 16, l.r. 4 giugno 1996, n. 18.
Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 26, l.r. 4 giugno 1996, n. 18.
Il comma 4 sostituisce la rubrica dell'art. 2, l.r. 10 agosto 1998, n. 30.
Il comma 5 aggiunge la lett. b bis) al comma 2 dell'art. 2, l.r. 10 agosto 1998, n. 30.
Il comma 6 aggiunge la lett. e bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.
Il comma 7 aggiunge le lett. g bis) e g ter) al comma 2 dell'art. 6, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.
Il comma 8 aggiunge i commi 7 bis e 7 ter all'art. 7, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.
Il comma 9 sostituisce l'art. 18, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.
Il comma 10 modifica il comma 3 dell'art. 4, l.r. 11 novembre 2008, n. 31.
Il comma 11 sostituisce il comma 1 dell'art. 11, l.r. 11 novembre 2008, n. 32.
Il comma 12 modifica il comma 2 dell'art. 12, l.r. 11 novembre 2008, n. 32.
Il comma 13 sostituisce la lett. a) del comma 1 dell'art. 5, l.r. 26 maggio 2009, n. 13.
Il comma 14 sostituisce il comma 1 dell'art. 6, l.r. 26 maggio 2009, n. 13.
Il comma 15 abroga i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6, l.r. 26 maggio 2009, n. 13.
Il comma 16 abroga la l.r. 5 novembre 1988, n. 43; la l.r. 1° settembre 1992, n. 37, e la l.r. 20 giugno 1997, n. 37.
Il comma 17 abroga l’art. 3, l.r. 27 aprile 1990, n. 46; l’art. 29, l.r. 4 giugno 1996, n. 18; l'art. 4, l.r. 17 marzo 1998, n. 5; l’art. 6, l.r. 10 agosto 1998, n. 30; l’art. 47, l.r. 7 maggio 2001, n. 11; l’art. 10, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34; (...); l’art. 19, l.r. 13 maggio 2003, n. 9; l’art. 16 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9; la lett. k) del comma 1 dell’art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11; l’art. 13, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15; la lett. a) del comma 6 dell’art. 25, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5; l’art. 37, l.r. 29 luglio 2008, n. 25; l’art. 19, commi 2 e 4, della l.r. 13 ottobre 2008, n. 28; l’art. 6, l.r. 11 novembre 2008, n. 31; l’art. 14, l.r. 11 novembre 2008, n. 32; l’art. 22, l.r. 26 maggio 2009, n. 13; l’art. 26, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; l’art. 13, l.r. 30 maggio 2012, n. 15.
L'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21, abroga la lettera g) del comma 17 di questo articolo.