Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 36
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)
Pubblicazione:( B.U. 31 dicembre 2014, n. 120 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Per il periodo 2015/2017 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2015: euro 3.847.756.648,27;
b) previsione entrate - anno 2016: euro 3.530.005.085,11;
c) previsione entrate  -  anno 2017: euro 3.612.541.114,56.



1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il registro regionale degli onicotecnici a cui sono iscritti i soggetti che hanno partecipato ai percorsi formativi indicati al comma 5.
2. Il registro può essere articolato per sezioni, una delle quali è riservata agli operatori indicati al comma 7.
3. Il registro è costituito secondo criteri e modalità determinate con regolamento della Giunta regionale che stabilisce gli specifici requisiti per l’iscrizione.
4. Il registro ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L’iscrizione nel registro non è condizione per l’esercizio dell’attività di onicotecnico.
5. La Regione promuove la formazione degli onicotecnici anche mediante i percorsi formativi e di aggiornamento realizzati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).
6. I percorsi formativi e di aggiornamento indicati al comma 5 possono essere inseriti negli atti di programmazione previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
7. Al registro possono essere iscritti anche gli onicotecnici che provvedono alla sola applicazione delle unghie preformate, alla loro successiva lavorazione e colorazione, senza l’utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate le unghie naturali. L’esercizio dell’attività dei suddetti operatori è subordinato all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e alla SCIA. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.



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Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 4 dell'art. 1, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 1, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 3 aggiunge il comma 4 bis all'art. 2, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 4 modifica la lett. b) del comma 8 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 5 aggiunge il comma 8 bis all'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 6 modifica il comma 1 dell'art. 4 bis, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.



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Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 1 dell'art. 5, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 20, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 3 modifica la lett. a) del comma 7 dell'art. 27, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 31, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.


Art. 5

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Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.



1. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale), favorisce e sostiene, d’intesa con il sistema regionale delle Camere di Commercio, l’unificazione dei rispettivi organismi che attualmente operano nel settore dell’internazionalizzazione e della promozione estera promuovendo, a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione, la costituzione di un organismo unitario qualificato a soddisfare le mutate esigenze del sistema produttivo del territorio regionale, in particolare delle piccole e medie imprese, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la costituzione e l’operatività dell’organismo di cui al comma 1.


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2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alle variazioni di bilancio necessarie all’attuazione.

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 aggiunge la lett. c bis) al comma 1 dell'art. 19, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Art. 8

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Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 4, l.r. 8 agosto 2019, n. 24.


1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2015 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge (Allegato 1).



1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2015 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge (Allegato 1).



1. Per l’anno 2015 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 1).


1. Per l’anno 2015 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 1).
2. Per l’anno 2015 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 1).


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2. Le somme indicate al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 6/2005 come sostituito dal comma 1 sono utilizzate per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto Appennino, previsti dall’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 - Legge finanziaria 2010).
3. Per l’anno 2015 le Province, entro il 28 febbraio, versano alla Regione le somme introitate ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 6/2005 e non impiegate al 31 dicembre 2014. Dette somme sono utilizzate per le finalità indicate al comma 2.
4. Le Province entro il 31 gennaio 2015 comunicano alla Giunta regionale l’entità delle somme indicate al comma 3.
5. Le somme indicate ai commi 2 e 3 sono iscritte rispettivamente nell’UPB 30401 dello stato di previsione dell’entrata e nell’UPB 31001 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 12, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
La Tabella C č cosě modificata dall'art. 1, l.r. 11 febbraio 2015, n. 2.
L'art. 1, l.r. 13 aprile 2015, n. 15; l'art. 19, l.r. 13 aprile 2015, n. 16, e l'art. 22, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, apportano modifiche che non sono riportate nella Tabella A di questa legge.
L'art. 19, l.r. 13 aprile 2015, n. 16, e l'art. 22, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, apportano modifiche che non sono riportate nella Tabella B di questa legge.
L'art. 3, l.r. 13 aprile 2015, n. 15; l'art. 19, l.r. 13 aprile 2015, n. 16, e l'art. 22, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, apportano ulteriori modifiche che non sono riportate nella Tabella C di questa legge.
L'art. 19, l.r. 13 aprile 2015, n. 16, e l'art. 22, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, apportano modifiche che non sono riportate nella Tabella D di questa legge.
L'art. 19, l.r. 13 aprile 2015, n. 16; l'art. 3, l.r. 16 settembre 2015, n. 21, e l'art. 22, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, apportano modifiche che non sono riportate nella Tabella E di questa legge.