Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 aprile 2014, n. 7
Titolo:Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza
Pubblicazione:( B.U. 08 maggio 2014, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:In attuazione di questa legge è stato emanato il r.r. 13 novembre 2018, n. 7

Sommario





1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi stabiliti dalla legislazione statale e in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), questa legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 31 luglio 2018, n. 30.


1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l’accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 6;
c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture.
e) (Abrogata)

1 bis. Sono esclusi:
a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l’accesso in copertura;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.

1 ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall’alto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l’altezza massima delle costruzioni.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 31 luglio 2018, n. 30.


1. Ai sensi della presente legge, per copertura si intende una delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.



1. Per le finalità di cui all’articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2:
a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall’alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto previsto dall’atto di cui all’articolo 6.

2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.
3. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell’ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.
3 bis. L’elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal d.p.r. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 3, l.r. 31 luglio 2018, n. 30.


1. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b), determina l’inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata ovvero l’improcedibilità dell’istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 4, l.r. 31 luglio 2018, n. 30.


1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del d.lgs. 81/2008, promuove, anche con la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia, la realizzazione di attività formative da parte dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l’adozione delle misure di sicurezza.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 nonché le modalità per la raccolta e la comunicazione alla Giunta stessa dei dati relativi agli infortuni per caduta dall’alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture rilevati dai competenti servizi dell’ASUR.
3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia, promuove iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione realizzate dall’ASUR.

Nota relativa all'articolo 5 bis
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 31 luglio 2018, n. 30.


1. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale vigente, in caso di mancata redazione dell’elaborato tecnico della copertura nell’attività edilizia libera si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.200,00.
2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la sanzione di cui al comma 1, sono irrogate, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dall’ASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare l’attività formativa e informativa di cui all’articolo 5 bis.

Nota relativa all'articolo 5 ter
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 31 luglio 2018, n. 30.


1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dall’ASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate;
b) l’andamento delle denunce di infortunio per caduta dall’alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture, distinto per provincia e per modalità di accadimento;
c) le attività formative realizzate dall’ASUR, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai progettisti;
d) le attività formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla Regione sulla base degli accordi indicati all’articolo 5 bis;
e) le campagne informative realizzate;
f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008;
g) i punti di forza e le criticità riscontrate nell’attuazione della legge.


Nota relativa all'articolo 5 quater
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 31 luglio 2018, n. 30.


1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, detta le disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge e in particolare individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.


Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 6, l.r. 31 luglio 2018, n. 30.
Ai sensi dell'art. 8, l.r. 31 luglio 2018, n. 30, il regolamento previsto da questo articolo, come modificato dall’art. 6 della medesima legge regionale, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 30/2018.
In attuazione di questo articolo è stato emanato il r.r. 13 novembre 2018, n. 7.



1. La Giunta regionale adotta l’atto di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.