Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 16
Titolo:

Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”

Pubblicazione:( B.U. 13 aprile 2015, n. 32 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 178/2016, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Capo I Modifiche alla l.r. 36/2014
Art. 1
Art. 2 (Modifica della l.r. 29/2005)
Art. 3 (Modifica della l.r. 36/2005 e disposizioni per gli interventi di ERP in corso)
Art. 4 (Rifinanziamento programmi regionali sperimentali di ERP)
Art. 5 (Modifica della l.r. 15/2012)
Art. 6 (Modifica della l.r. 41/2012)
Art. 7 (Modifiche delle l.r. 27/2009 e 29/2014)
Art. 8 (Modifica della l.r. 34/1996)
Art. 9 (Modifiche della l.r. 71/1997)
Art. 10 (Modifiche della l.r. 33/2014)
Art. 11 (Modifica della l.r. 4/2015)
Art. 12 (Modifica della l.r. 22/2011)
Art. 13 (Modifica della l.r. 21/2011)
Art. 14
Art. 15 (Concessioni per attività di acquacoltura)
Art. 16 (Attività regionali relative a Expo Milano 2015)
Art. 17 (Contributo straordinario a favore dell’ASSAM)
Art. 18 (Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)
Art. 19 (Modifiche Tabelle A, B, C, D ed E allegate alla l.r. 36/2014)
Art. 20 (Finalizzazione di spesa della l.r. 7/2009 e della l.r. 5/2012)
Capo II Modifiche alla l.r. 37/2014
Art. 21 (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2015)
Art. 22 (Modifica del Prospetto 2 allegato alla l.r. 37/2014)
Art. 23 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati

Capo I
Modifiche alla l.r. 36/2014


Art. 1

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 abroga il comma 2 dell'art. 5, l.r. 9 dicembre 2005, n. 29.


1.  ..........................................................................
2. Le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 14 ottobre 2013, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”, alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013” e alla legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 “Assestamento del bilancio 2009”. Interventi per la realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate), non si applicano agli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata:
a) per i quali le relative procedure di appalto abbiano inizio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
b) confermati dalle Province per un importo non superiore al 30 per cento delle risorse da revocare.


Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 8 ter dell'art. 20 septiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.


1. Nell’ambito delle attività di edilizia residenziale agevolata la Regione rifinanzia i programmi sperimentali di autocostruzione, previsti dall’articolo 16 della l.r. 36/2005, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2015, la spesa di euro 300.000,00.
3. Fino alla concorrenza dei fondi di cui al comma 2 sono finanziabili gli interventi previsti in tutte le domande presentate ai sensi del bando approvato con decreto del dirigente della Posizione di funzione Edilizia ed espropriazione n. 14/2014. Gli interventi sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 si provvede con le risorse derivanti da economie vincolate iscritte a carico dell’UPB 42604 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.




1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 30 maggio 2012, n. 15.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.


1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.
Il comma 5 abroga (...); (...); il comma 1 dell'art. 7, il comma 4 dell'art. 8 e il comma 1 dell'art. 13, l.r. 17 novembre 2014, n. 29.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce l'art. 9, l.r. 5 agosto 1996, n. 34.


1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. I Comuni che non hanno versato il contributo alla Regione nei termini previsti dall’articolo 17, comma 8, lettera b), della l.r. 71/1997 hanno facoltà di provvedervi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 2, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
Il comma 2 abroga il comma 4 dell'art. 2, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce l'art. 35, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.
Il comma 2 abroga il comma 10 dell'art. 25, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

La Corte costituzionale, con sentenza 178/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui modifica l’art. 35, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 14, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 48, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.

Art. 14

.................................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Abrogato dall'art. 10, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.


1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell’articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.



1. Per assicurare le attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015, il costo delle prestazioni di lavoro straordinario e delle missioni relative al personale regionale incaricato dell’esercizio delle suddette attività, fino ad un massimo di euro 50.000,00, non è computato ai fini del rispetto degli specifici limiti di spesa prescritti dalle disposizioni, anche contrattuali, vigenti.
2. Resta fermo l’obbligo del rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 iscritti a carico dell’UPB 20701 si provvede con contestuale riduzione delle risorse già iscritte nell’UPB 31605 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.



1. Per l’anno 2015 la Regione, nelle more dell’approvazione del programma di attività, eroga all’ASSAM il contributo straordinario di euro 2.000.000,00 iscritto a carico dell’UPB 30901. Tali risorse sono destinate al pagamento del personale di cui al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)).
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede con contestuale riduzione delle risorse iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2015 a carico dell’UPB 30906 dello stato di previsione della spesa.



1. Per l’anno 2015 è istituito un fondo di anticipazione regionale di euro 1.500.000,00 a favore dei GAL per la realizzazione delle azioni relative al marketing territoriale e alla promozione e valorizzazione turistica del territorio, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle attività connesse ai PSL dei GAL e al PSR 2007/2013.
2. Le risorse necessarie per l’anticipazione di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 3.09.05 dello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse rimborsate dai GAL, iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione ai fini SIOPE delle spese relative all’anticipazione.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 modifica le tabelle A, B, C, D ed E, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36, secondo le risultanze delle tabelle rispettivamente A, B, C, D ed E allegate a questa legge.


1. Il contributo di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo), è determinato in euro 300.000,00.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla medesima l.r. 7/2009.
3. L’autorizzazione di spesa della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è finalizzata:
a) per euro 50.000,00 al finanziamento degli interventi previsti al capo III della l.r. 5/2012 medesima;
b) per euro 150.000,00 al finanziamento degli interventi previsti al capo IV della l.r. 5/2012 medesima.


Capo II
Modifiche alla l.r. 37/2014



1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2015 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2015”.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2015 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2015”.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare ai fini della gestione le variazioni necessarie all’attuazione di questa legge al POA 2015 ed alla prima annualità del POT 2015/2017.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 modifica il prospetto 2 allegato alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 37, con il prospetto 2 allegato a questa legge.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
Ai sensi con comma 1 dell'art. 19, le tabelle A, B, C, D ed E, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36, sono modificate secondo le risultanze delle tabelle rispettivamente A, B, C, D ed E allegate a questa legge.