Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 14
Titolo:Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche
Pubblicazione:( B.U. 13 aprile 2015, n. 32 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. Questa legge riordina, in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, di seguito denominato Collegio, istituito dalla legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche).


1. Il Collegio è composto da tre membri scelti dall’Ufficio di presidenza mediante estrazione a sorte dall’elenco di cui all’articolo 3.
2. Ai fini dell’estrazione di cui al comma 1 a ciascun iscritto nell’elenco è assegnato un numero progressivo e i numeri sono inseriti in un’urna. L’estrazione a sorte è effettuata in un’apposita seduta pubblica dell’Ufficio di presidenza, debitamente pubblicizzata. Risultano componenti del Collegio i soggetti a cui sono associati i numeri estratti.
3. Di tutte le operazioni è redatto un verbale sottoscritto dal Segretario generale dell’Assemblea legislativa che attesta la regolarità delle operazioni di estrazione.
4. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della stessa Assemblea.


1. E’ istituito, presso l’Assemblea legislativa regionale, l’elenco dei candidati a componente del Collegio.
2. Possono essere iscritti nell’elenco, su domanda, coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) qualificazione professionale almeno quinquennale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria dello Stato, di enti pubblici nazionali, delle Regioni, di enti territoriali o altri enti pubblici di rilevanti dimensioni, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;
b) specifica competenza in merito all’ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, acquisita attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati all’elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
c) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza.

3. L’elenco è aggiornato con cadenza almeno triennale ed è pubblicato sul sito web dell’Assemblea legislativa.
4. Gli iscritti nell’elenco comunicano tempestivamente le variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti dichiarati.
5. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale definisce gli ulteriori criteri per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco, nonché per l’estrazione a sorte di cui all’articolo 2, nel rispetto delle disposizioni previste da questa legge.


1. Il Collegio dura in carica cinque anni, a decorrere dal decreto di costituzione.
2. I componenti del Collegio non sono immediatamente rinominabili.
3. In caso di sostituzione di un componente, il sostituto dura in carica quanto il Collegio nel quale è nominato.
4. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall’incarico in caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza o revoca.
5. Il componente del Collegio decade dall’incarico in caso di perdita del requisito di cui all’alinea del comma 2 dell’articolo 3 o per la sopravvenienza di una delle cause di esclusione dalla nomina di cui all’articolo 11 o di cause di incompatibilità. La decadenza è accertata con atto dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea.
6. Il componente del Collegio può essere revocato dall’Assemblea legislativa regionale, previo contraddittorio, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio, per impedimento permanente o per mancanza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3.
7. (Abrogato)
8. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 17, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, e dall'art. 6, l.r. 26 ottobre 2023, n. 16.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, i componenti del Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, continuano a svolgere le funzioni sino alla scadenza di cui al comma 1 del citato art. 17. I componenti del Collegio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, eleggono il Presidente.



1. Il Collegio ha sede presso la Giunta regionale.
2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.
3. Il Collegio è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4. Il Collegio delibera con la presenza di due componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e dei controlli individuali. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della Regione.
6. Il Presidente del Collegio trasmette al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell’Assemblea legislativa, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e ai dirigenti delle strutture regionali rispettivamente competenti in materia di bilancio, entro venti giorni dalla seduta, copia del relativo verbale.
7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un regolamento di funzionamento.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 17, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.


1. Il Collegio svolge ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs. 118/2011 la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Giunta e dell’Assemblea legislativa ed esercita i compiti previsti dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
2. Il Collegio, in particolare, in attuazione delle disposizioni previste dalla lettera f) del comma 2 dell’articolo 20 del d.lgs. 123/2011, esprime il parere obbligatorio sulle proposte di legge di iniziativa della Giunta concernenti:
a) il bilancio annuale e pluriennale;
a bis) le variazioni di bilancio;
b) l’assestamento del bilancio;
c) il rendiconto generale.

3. Il parere sulle proposte di legge regionale di cui alle lettere a), a bis) e b) del comma 2, è trasmesso all’Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione delle proposte di legge e comunque prima della conclusione dell’esame istruttorio delle stesse da parte della commissione assembleare competente.
4. Il parere sulla proposta di legge regionale di cui alla lettera c) del comma 2 è inviato all’Assemblea legislativa dopo la parifica e, comunque, prima della scadenza dei termini di esame della stessa da parte della commissione assembleare competente.
5. I pareri del Collegio sulle proposte di legge di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono resi entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di atto. In presenza di motivate ragioni d’urgenza i termini possono essere ridotti fino a otto giorni.
5 bis. I pareri del Collegio sulle proposte di legge di cui alla lettera a bis) del comma 2 sono resi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di atto. In presenza di motivate ragioni d’urgenza i termini possono essere ridotti fino a tre giorni lavorativi.
6. Decorsi inutilmente i termini indicati ai commi 5 e 5 bis, la Regione può prescindere dal parere.
6 bis. Il Collegio esprime parere sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali ai sensi del comma 2 dell’articolo 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 17, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, e dall'art. 1, l.r. 3 aprile 2018, n. 4.


1. L’attività del Collegio si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.
2. Il Collegio non interviene nella gestione e nell’amministrazione attiva della Giunta e dell’Assemblea legislativa, può invece effettuare, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, ispezioni e controlli individuali.
3. Il Collegio, in caso di richiesta dei relativi Presidenti, interviene alle sedute della Giunta e della commissione assembleare competente in materia di bilancio.
4. Gli uffici della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa assicurano al Collegio il supporto tecnico necessario fornendo i dati e gli altri elementi informativi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
5. La Giunta regionale mette a disposizione del Collegio una apposita segreteria al fine del migliore svolgimento delle proprie funzioni.


1. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti della Giunta e dell’Assemblea legislativa regionale nei modi e nei limiti previsti per i consiglieri regionali.


1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.


1. Ai componenti e al Presidente del Collegio spetta un’indennità annua nella misura pari, rispettivamente, ad euro 27.500,00 e ad euro 35.000,00 al netto di IVA e oneri. I compensi sono aggiornati annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo risultante dalle rilevazioni Istat.
2. Ai componenti del Collegio che risiedono in un comune diverso da quello sede degli uffici regionali spetta, per ciascun accesso agli uffici regionali, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell’Assemblea legislativa.
2 bis. Ai componenti del Collegio che risiedono fuori dalla regione o in un comune che dista oltre cento chilometri da Ancona spetta, altresì, per ciascun accesso agli uffici regionali, il rimborso delle spese di alloggio in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell’Assemblea legislativa, entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità.
3. Ai componenti del Collegio che risiedono nel comune di Ancona spetta, per ciascun accesso agli uffici regionali e fino ad un massimo di quindici l’anno, il solo rimborso delle spese dei pasti nella misura massima indicata al comma 2.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 33, l.r. 28 aprile 2017, n. 15; dall'art. 17, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, e dall'art. 6, l.r. 26 ottobre 2023, n. 16.


1. Non possono essere nominati componenti del Collegio:
a) i consiglieri regionali, il presidente e il vicepresidente della Giunta regionale, gli assessori regionali e gli amministratori degli enti, agenzie regionali e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori degli enti locali della regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i funzionari dello Stato cui compete la vigilanza della Regione, i dipendenti della Regione, degli enti dipendenti dalla stessa Regione e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; l’avvocato o il procuratore presso l’Avvocatura dello Stato; gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
d) gli interdetti, gli inabili, i falliti, o coloro che sono stati condannati in via definitiva ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
e) coloro di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l’appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione;
f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l’abuso della professione o della funzione di revisore;
h) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni di cui all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. Per tutti gli effetti disciplinati da questo articolo, la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Sono fatte salve le ulteriori cause di esclusione dalla nomina stabilite dalla legge.


1. Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio:
a) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro autonomo o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, oppure da altri rapporti di natura patrimoniale;
b) coloro che hanno una lite pendente con la Regione, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la medesima.
2. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso enti dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa o società a partecipazione regionale, nonché presso enti locali.
3. Sono fatte salve le ulteriori cause di incompatibilità stabilite dalla legge.
4. Ove l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa ravvisi la sussistenza di una causa d’incompatibilità, previo esame delle controdeduzioni dell’interessato, invita il soggetto ad optare entro sette giorni per una delle due cariche. Decorso inutilmente il termine dichiara la decadenza dalla carica di componente del Collegio.


1. In sede di prima applicazione di questa legge alla ricostituzione del Collegio si provvede nel modo seguente:
a) l’Ufficio di presidenza provvede all’aggiornamento dell’atto adottato in attuazione del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 40/2012, e alla pubblicazione dell’avviso per l’iscrizione nell’elenco regionale dei revisori entro venti giorni dall’entrata in vigore di questa legge; la pubblicazione è effettuata sul sito web dell’Assemblea, di essa è dato annuncio in almeno due quotidiani locali e nazionali;
b) le domande degli interessati devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera a); sono fatte salve le domande presentate dai soggetti già iscritti nell’elenco regionale in vigore alla data di entrata in vigore di questa legge, che devono essere integrate nei termini predetti a cura degli stessi, degli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 3, a pena di esclusione dall’elenco;
c) l’Ufficio di presidenza provvede alla ricostituzione dell’elenco entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera b); l’elenco è immediatamente pubblicato sul sito web dell’Assemblea legislativa;
d) l’Ufficio di presidenza provvede alla nomina mediante estrazione dei nuovi componenti del Collegio nella prima seduta utile successiva alla ricostituzione dell’elenco;
e) il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede alla costituzione del nuovo Collegio entro sette giorni dalla nomina dei componenti da parte dell’Ufficio di presidenza.
2. I componenti del Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a svolgere le loro funzioni, anche nei confronti dell’Assemblea legislativa, fino alla costituzione del nuovo Collegio da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli precedenti e non sono immediatamente rinominabili. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 40/2012.


1. Agli oneri derivanti da questa legge si provvede per l’anno 2015 con le risorse che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 40/2012 iscritte nell’UPB 10501 per un importo di euro 98.167,74; per gli anni successivi la spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio.
2. Le spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall’anno 2015, nell’UPB 10501 “Comitati, commissioni e collaborazioni”, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 abroga la l.r. 3 dicembre 2012, n. 40, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 13 di questa legge.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.