Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 17
Titolo:

Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia

Pubblicazione:( B.U. 30 aprile 2015, n. 37 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

In attuazione del comma 3 dell'art. 11 di questa legge e' stato emanato il r.r. 7 marzo 2016, n. 1 (sulla disciplina delle serre solari).
Relativamente a questa legge, la Corte costituzionale, con sentenza 282/2016, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dello art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h) e m); dello art. 6, comma 2; dello art. 9 e dello art. 12.
La Corte costituzionale, con sentenza 282/2016, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Funzioni dei Comuni)
Art. 4 (Attività edilizia libera)
Art. 5 (Disciplina della CILA)
Art. 6
Art. 7 (Disciplina della SCIA)
Art. 8 (Variazioni essenziali)
Art. 9 (Autorizzazione temporanea)
Art. 9 bis (Tolleranze)
Art. 10 (Opere dello Stato o d’interesse statale)
Art. 11 (Miglioramento del rendimento energetico in edilizia)
Art. 12 (Miglioramento sismico degli edifici)
Art. 13 (Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014)
Art. 14 (Livello di qualità delle opere e degli interventi edilizi)
Art. 15 (Altezza dei locali)
Art. 16 (Certificato di destinazione urbanistica e sui vincoli esistenti)
Art. 17 (Agibilità e agibilità parziale)
Art. 18 (Dichiarazione di inagibilità)
Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 20 (Modifiche e abrogazioni)



1. In attuazione dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale vigente e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in adeguamento alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la Regione disciplina l’attività edilizia ai fini di semplificare e accelerare, anche mediante l’informatizzazione, i procedimenti del settore e di promuovere l’innalzamento del livello di qualità delle opere e degli interventi, a tutela del benessere dei cittadini e dello sviluppo economico e tecnologico dei settori produttivi interessati.
2. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1, la Regione detta in particolare norme per l’omogeneizzazione dei contenuti fondamentali dei regolamenti edilizi indicati all’articolo 3 e per il coordinamento dei procedimenti in materia, anche al fine di rendere accessibili ai cittadini le informazioni sull’attività, di facilitare gli operatori del settore, di garantire comportamenti uniformi da parte degli enti locali nonché l’efficacia e la celerità del controllo sulle trasformazioni del territorio.
3. Per quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente.


Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 4, l.r. 3 maggio 2018, n. 8.


1. La Regione persegue la semplificazione dell’attività edilizia e l’uniformità di interpretazione e applicazione della normativa di settore disciplinando in particolare le attività a edilizia libera, gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
2. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione assembleare permanente, appositi regolamenti contenenti:
a) le tipologie delle opere e classi di interventi edilizi;
b) gli indici e i parametri edilizi e urbanistici;
c) gli standard minimi di controllo da parte delle amministrazioni pubbliche nelle varie fasi di realizzazione;
d) norme, criteri e indirizzi per l’attuazione di questa legge e in particolare per la determinazione dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali indicati all’articolo 3 e per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia.

3. La Giunta regionale determina altresì con proprio atto la modulistica unificata e la documentazione necessaria per le varie tipologie di titoli abilitativi.
4. I regolamenti previsti al comma 2 indicano espressamente le disposizioni che costituiscono norme vincolanti per i Comuni, distinguendole dalle disposizioni contenenti criteri e indirizzi generali alle quali il Comune si adegua apportando le modifiche e integrazioni ritenute opportune in relazione alle proprie esigenze e peculiarità organizzative, dimensionali e territoriali.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 5, l.r. 3 maggio 2018, n. 8.


1. I Comuni esercitano nel proprio territorio le funzioni amministrative in materia edilizia, a eccezione di quelle riservate ad altri soggetti dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Ai sensi del comma 1, i Comuni si dotano di propri regolamenti edilizi, nel rispetto di quanto stabilito da questa legge e dai provvedimenti di attuazione previsti all’articolo 2.




1. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e quindi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo:
a) i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00;
b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa l’eventuale necessaria rimodellazione del terreno anche per aree di sosta nei limiti indicati alla lettera a), che siano contenute entro l’indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate;
c) la realizzazione di rampe e pedane per l’abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00;
d) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine;

e) la realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria;
f) i camini e i fumaioli con altezza non superiore a metri 1,50 rispetto al colmo, a esclusione delle canne fumarie esterne;
g) i cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro;
h) le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici;
i) la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. I Comuni possono stabilire al riguardo norme di dettaglio anche relativamente ad altre zone del territorio ovvero stabilire di sottoporre tali interventi a titoli abilitativi;
l) le opere da realizzare nell’ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell’impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture. Tali opere riguardano:
1) le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purché al servizio dell’impianto;
2) i sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all’interno dello stabilimento stesso;
3) i serbatoi fino a metri cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere;
4) le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l’operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
5) le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
6) le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
7) le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione;
8) i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all’aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
9) la separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura;
10) le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferro cisterne, come bracci di scarichi e pensiline, ovvero da navi, come bracci di sostegno delle manichette;
11) le attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori ed elevatori a tazze;
12) le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci;
13) le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento;
m) le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all’interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell’utilizzo dei locali adibiti a esercizio d’impresa.

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001, gli interventi indicati al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.


Nota relativa all'articolo 4
La Corte costituzionale, con sentenza 282/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere a), b), c), d), h) e m) del comma 1 di questo articolo.


1. La CILA indica il nominativo del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni decorrenti dal suo inoltro o dalla comunicazione dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio.
2. L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori allo Sportello unico per l’edilizia (SUE), previsto all’articolo 5 del d.p.r. 380/2001.
3. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a una nuova CILA.
4. Nei trenta giorni successivi alla presentazione, il SUE svolge un’attività istruttoria relativa:
a) al controllo e alla verifica dei presupposti di legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico-progettuali allegati e della completezza della documentazione presentata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo:
1) al tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno tra quelli assoggettati a CILA;
2) alla conformità dell’intervento con la disciplina urbanistica di riferimento;
3) alla trasmissione, agli organi e alle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità, al fine di espletare le necessarie verifiche;
b) alla verifica, attraverso sopralluoghi presso gli immobili oggetto dell’intervento, della tipologia delle opere in corso di esecuzione e della rispondenza delle stesse a quelle segnalate.

5. In presenza di un elevato numero di CILA presentate, se le risorse organizzative non ne consentono il controllo sistematico, l’attività di cui al comma 4 è svolta su un campione scelto mediante sorteggio quindicinale e comunque non inferiore al 20 per cento, con arrotondamento all’unità superiore.
6. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della CILA, il SUE ordina la sospensione dei lavori se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l’eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al comma 4 decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
7. Se la documentazione indicata al comma 6 non è presentata entro i termini indicati, si applica quanto previsto dall’articolo 6 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001.
8.  Il SUE, entro trenta giorni dalla data di presentazione della CILA, ove accerti l’inammissibilità della CILA stessa, vieta la prosecuzione dell’attività e dispone la rimozione degli effetti dannosi prodotti in conseguenza dell’esecuzione dei lavori.
9. E’ comunque salva la facoltà di presentare una nuova CILA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa.

Nota relativa all'articolo 5
Così sostituito dall'art. 6, l.r. 3 maggio 2018, n. 8.

Art. 6

..............................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 12, l.r. 3 maggio 2018, n. 8.

La Corte costituzionale, con sentenza 282/2016, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 di questo articolo.



1. La SCIA è presentata al SUE dal proprietario dell’immobile o da altro soggetto avente titolo e deve contenere gli elaborati progettuali necessari ad identificare l’intervento, nonché:
a) il nominativo del direttore dei lavori;
b) l’indicazione dell’impresa cui si intendono affidare i lavori;
c) l’indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire le comunicazioni;
d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
e) una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, attestante che l’intervento è compreso nelle tipologie assoggettate a SCIA, nonché la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per la sua realizzazione, tra i quali la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e adottati, al regolamento edilizio, alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e a tutte le altre norme di settore;
f) ricorrendone i presupposti, le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008;
g) nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni relative.

2. La SCIA e la relazione di cui al comma 1, lettera e), sono redatte esclusivamente utilizzando i modelli adottati con l’atto di cui al comma 3 dell’articolo 2, sulla base della normativa statale e regionale vigente. In caso di incompletezza delle informazioni richieste si applica quanto previsto al comma 10.
3. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUE dell’avvenuta acquisizione degli atti medesimi o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la SCIA costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire.
5. Ove il titolare non inizi i lavori entro il termine di efficacia di cui al comma 4, la SCIA decade di diritto. Con la decadenza viene meno il titolo all’esecuzione delle opere segnalate e per l’esecuzione delle stesse deve essere presentata una nuova SCIA. Nel caso in cui non vi siano state variazioni delle norme relative alle opere oggetto della SCIA originaria, la nuova SCIA può fare riferimento agli elaborati grafici allegati alla SCIA decaduta. La conformità della nuova SCIA alla normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata in base alla disciplina vigente alla data di efficacia della stessa.
6. Se i lavori, regolarmente iniziati, non sono ultimati entro il termine di efficacia di cui al comma 4, la SCIA decade di diritto per le opere non ultimate. In tal caso il titolare è tenuto a presentare una relazione, a firma del direttore dei lavori, che descriva puntualmente lo stato delle opere eseguite, corredata da una esauriente rappresentazione fotografica. Con la decadenza viene meno il titolo all’esecuzione delle opere da ultimare, che potranno essere completate previa presentazione di una nuova SCIA. La conformità della stessa alla normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata in relazione alla disciplina vigente alla data di efficacia della stessa.
7. Il titolare della SCIA è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando il certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale, sottoscritto dal progettista o da un tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato, nonché la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
8. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, il SUE verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte e nel caso di:
a) verifica negativa, comunica all’interessato e al progettista l’inefficacia della SCIA;
b) verifica positiva, trasmette all’interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA.

9. Nei trenta giorni successivi alla presentazione della SCIA, il SUE svolge, almeno su un campione, scelto con sorteggio, non inferiore al 20 per cento delle SCIA presentate se le risorse organizzative non ne consentono il controllo sistematico, con arrotondamento all’unità superiore, un’attività istruttoria relativa:
a) al controllo e alla verifica dei presupposti di legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico-progettuali allegati e della completezza della documentazione presentata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo:
1) al tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno tra quelli assoggettati a SCIA;
2) alla conformità dell’intervento con la disciplina urbanistica di riferimento;
3) alla correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché all’avvenuto versamento del corrispondente importo;
4) alla trasmissione agli organi e alle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità, al fine di espletare le necessarie verifiche;
b) alla verifica, attraverso sopralluoghi presso gli immobili oggetto dell’intervento, della tipologia delle opere in corso di esecuzione e della rispondenza delle stesse a quelle segnalate.

10. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA, il SUE ordina la sospensione dei lavori se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l’eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al comma 9 decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
11. Il SUE vieta la prosecuzione dell’attività oggetto della SCIA e dispone la rimozione degli effetti dannosi prodotti in conseguenza dell’esecuzione dei lavori, comunicando il relativo provvedimento al comando di polizia municipale, se:
a) entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della SCIA, accerta l’inammissibilità della stessa;
b) nel termine assegnato per la regolarizzazione indicato al comma 10, non si è proceduto a conformare alla normativa vigente l’attività e i suoi effetti o a produrre l’eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata.

12. E’ comunque salva la facoltà di presentare una nuova SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa.


Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 maggio 2018, n. 8.


1. Ai sensi dell’articolo 32 del d.p.r. 380/2001 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 31, comma 1, del medesimo d.p.r., costituiscono variazioni essenziali al progetto assentito e richiedono quindi un nuovo permesso di costruire o una nuova SCIA o CILA:
a) il mutamento della destinazione d’uso che implica variazione degli standard previsti dal d.m.1444/1968;
b) l’aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000 ovvero l’aumento della superficie di solaio di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti di questa norma, la superficie del solaio è quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile;
c) le modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, qualora quest’ultima non coincida per almeno la metà con l’area di sedime di quello autorizzato;
d) il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti;
f) l’aumento del numero dei piani.

2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell’edificio, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13.
3. Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell’area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici.


Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 8, l.r. 3 maggio 2018, n. 8.


1. Il Comune può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili. L’autorizzazione temporanea può riguardare esclusivamente le opere pubbliche o di pubblico interesse e le attività produttive. In quest’ultimo caso, l’autorizzazione è rilasciata solo qualora l’immobile in cui le stesse attività sono svolte sia interessato da interventi edilizi che ne precludano o ne limitino l’utilizzo.
2. L’autorizzazione relativa alle opere pubbliche o di pubblico interesse è valida per il periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle medesime. L’autorizzazione relativa alle attività produttive indica espressamente il periodo di validità che non può superare i sei mesi, prorogabili una sola volta e per comprovati motivi fino a trentasei mesi complessivi dalla data del rilascio.
3. L’autorizzazione temporanea non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge ed è rilasciata secondo le modalità previste nel regolamento edilizio comunale, previa stipula da parte dell’interessato di apposita polizza fideiussoria a garanzia della rimozione dell’intervento entro il termine di validità dell’atto.
4. L’autorizzazione temporanea può essere motivatamente revocata per motivi di pubblico interesse, senza indennizzo, prima della scadenza del termine di validità.
5. Ferma l’adozione delle misure di cui alla Parte I, Titolo IV, del d.p.r. 380/2001, se alla scadenza dell’autorizzazione ovvero nel caso di revoca della medesima il titolare non provvede alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, l’opera è demolita e lo stato dei luoghi è ripristinato con ordinanza comunale a spese dei responsabili dell’intervento, previa escussione della polizza fideiussoria.
6. I Comuni hanno facoltà di disciplinare nei propri strumenti urbanistici ulteriori attività oggetto di autorizzazione temporanea che possono essere svolte nelle aree private. Tali attività non possono comunque superare i trenta giorni.


Nota relativa all'articolo 9
La Corte costituzionale, con sentenza 282/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.


1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce parziale difformità dal titolo abilitativo purché la violazione non ecceda per singola unità immobiliare il due per cento delle misure progettuali anche nelle ipotesi di interventi edilizi realizzati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui articolo 34, comma 2 ter, del d.p.r. 380/2001 a condizione che prima di tale data non sia stato adottato un provvedimento sanzionatorio.
2. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. E’ fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei limiti e condizioni ivi previsti.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali.

Nota relativa all'articolo 9 bis
Aggiunto dall'art. 35, l.r. 18 aprile 2019, n. 8. Così modificato dall'art. 12, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43, e dall'art. 2, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.


1. Le opere pubbliche di interesse statale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001 sono autorizzate previo accertamento della conformità con le previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti effettuato dalla Regione, sentiti i Comuni nel cui territorio ricade il progetto. Per tali opere, nell’ambito degli accordi e delle intese stipulati ai sensi della suddetta normativa statale, non hanno valore vincolante le previsioni del Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR), del Piano territoriale di coordinamento (PTC) e degli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati, nonché degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali.



1. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico in edilizia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), nonché le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 6 e 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è consentita la riduzione degli spessori di murature e solai di copertura fino a raggiungere i limiti stabiliti dal d.lgs. 102/2014 anche se ciò comporta un incremento delle superfici calpestabili, a condizione che sia ottenuta una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza e del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), certificati con le modalità di cui a quest’ultimo decreto legislativo.
3. Ai fini di questo articolo, per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione degli edifici esistenti, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura le serre solari, così come definite nei regolamenti attuativi di questa legge.
4. Le disposizioni indicate ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione, nonché degli standard urbanistici.
5. Per il recupero degli edifici esistenti di valore storico o architettonico resta ferma la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
6. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli edifici in zona agricola presenti nella carta IGM 1892/1895 ricadenti nei Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR o che comunque non hanno effettuato il censimento degli edifici di cui agli articoli 15, secondo comma, numero 3), e 40 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPAR, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).


Nota relativa all'articolo 11
In attuazione del comma 3 di questo articolo e' stato emanato il r.r. 7 marzo 2016, n. 1 (sulla disciplina delle serre solari).


1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente è consentito l’inserimento di elementi strutturali finalizzati, nell’ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilità sismica dell’intero edificio, anche qualora comportino un incremento dell’altezza non superiore a centimetri 50 o una riduzione, nella stessa misura, delle distanze dal confine di proprietà, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dal nastro stradale, nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.
2. Gli interventi previsti al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato anche in difformità a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari e di sicurezza.
3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli articoli 7 e 8 del d.m. 1444/1968.


Nota relativa all'articolo 12
La Corte costituzionale, con sentenza 282/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.


1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi e l’agibilità, senza modifica della sagoma dell’edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati, purché siano assicurati:
a) un’altezza media ponderata non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nonché un’altezza minima pari a metri 1,50 nei casi di copertura a falde inclinate e un’altezza minima non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibili a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nei casi di coperture piane;
b) un rapporto illuminotecnico non inferiore a 1/12 tra la superficie netta dei locali e la superficie finestrata apribile.

1 bis. Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, i Comuni possono consentire nelle zone territoriali omogenee A e B di cui al d.m. 2 aprile 1444, n. 1968, anche se altrimenti denominate, interventi di recupero dei sottotetti di cui al comma 1 in deroga al disposto di cui alla lettera a) del medesimo comma, purché sia assicurata, al netto delle strutture necessarie all'isolamento termico dei locali, un'altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri nonché un'altezza minima pari a 1,40 metri nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L'intervento di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico, assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione di norme igienico - sanitarie statali e regionali e non può comunque determinare la creazione di unità immobiliari autonome.
2. Ai fini di questo articolo, per sottotetto si intende il piano compreso tra il solaio piano di copertura dell’ultimo piano e le falde del tetto. L’altezza del sottotetto è calcolata al netto dell’intera struttura costituente la falda di copertura.
3. Gli interventi sono consentiti purché prevedano e garantiscano il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l’impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie stabiliti dallo stesso ente locale, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi derivanti dalla monetizzazione sono utilizzati dal Comune per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per aumentare gli standard esistenti.
3 bis. Resta salva la facoltà del Comune di subordinare la realizzazione degli interventi previsti in questo articolo al reperimento di spazi per parcheggi privati in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione soggetta al recupero ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire spazi idonei, al pagamento di una somma equivalente al valore delle aree destinate a tali parcheggi.
4. Gli interventi sono consentiti anche su immobili aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva, ubicati nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968.
5. Gli interventi sono effettuati previa acquisizione del permesso di costruire nei casi previsti ovvero previa presentazione della SCIA negli altri casi e comportano la corresponsione del contributo di costruzione, se dovuto. Gli stessi sono finalizzati esclusivamente a elevare la qualità abitativa negli edifici esistenti, nel rispetto delle norme vigenti.
6. I sottotetti recuperati per effetto di questo articolo non possono essere oggetto di successivi frazionamenti, fatto salvo l’eventuale accorpamento ad altre unità immobiliari abitative esistenti alla data del 30 giugno 2014.


Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 2, l.r. 17 giugno 2021, n. 11.


1. Ai fini di questa legge, concorrono a definire il livello di qualità delle opere e degli interventi edilizi, anche nelle fasi di realizzazione, i seguenti requisiti:
a) d’igiene, fruibilità, sicurezza e adeguatezza rispetto al contesto fisico e ambientale;
b) formali e architettonici, d’inserimento nel contesto urbano e paesaggistico, anche attraverso la valorizzazione di forme, tipologie e tecniche appartenenti al patrimonio storico-culturale locale;
c) costruttivi, finalizzati all’abbattimento dei rischi e al risparmio delle risorse, all’ecosostenibilità dell’opera, all’utilizzo di tecnologie tradizionali e di bioarchitettura;
d) tecnologici innovativi, finalizzati all’aumento del comfort ambientale e funzionale dell’opera e allo sviluppo dei settori produttivi interessati.

2. I regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici comunali contengono specifiche disposizioni normative e progettuali relative ai requisiti prescrittivi indicati al comma 1, idonee a perseguire l’obiettivo dell’innalzamento del livello di qualità delle opere edilizie e formulate sulla base dei criteri stabiliti nei regolamenti previsti all’articolo 2, comma 2.
3. Il controllo sull’attuazione delle specifiche disposizioni comunali indicate al comma 2 è effettuato dal SUE. I Comuni disciplinano le modalità per l’effettuazione del controllo medesimo, anche a campione, scelto con sorteggio, in tutte le fasi del procedimento amministrativo e durante la realizzazione dell’intervento.
4. Le attività della Regione che hanno rilevanza nel settore edilizio promuovono comportamenti atti a innalzare il livello di qualità delle opere realizzate.




1. L’altezza media dei locali destinati alla residenza non deve essere minore di metri 2,70.
2. La distanza minima tra il pavimento e il soffitto finito non deve comunque essere inferiore a metri 2,20, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13.
3. L’altezza media può essere ridotta a metri 2,40 nei bagni e negli antibagni degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.
4. Può essere autorizzata un’altezza diversa da quella indicata ai commi 1, 2 e 3 nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda a un incremento del numero dei piani.
5. L’altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di metri 2,20. Almeno la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. La superficie dei soppalchi non deve essere comunque superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
 5 bis. Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, nella zona territoriale omogenea A di cui al d.m. 1444/1968, anche se altrimenti denominata, è consentito, limitatamente ai locali con destinazione produttiva, commerciale e artigianale da almeno settant'anni, il mantenimento delle altezze interne esistenti in deroga ai limiti di altezza previsti dalla normativa statale vigente in materia e dal regolamento edilizio comunale, a condizione che le misure progettuali adottate non contrastino con il livello di sicurezza ed igienico-sanitario previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 1, l.r. 26 aprile 2023, n. 6.


1. Il certificato di destinazione urbanistica contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata, nonché le indicazioni sui vincoli esistenti presenti negli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque agli atti del Comune.
2. Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 30 del d.p.r. 380/2001.


1. In materia di agibilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte I, Titolo III, del d.p.r. 380/2001.
2. La segnalazione certificata di agibilità parziale individua in maniera dettagliata le parti oggetto della segnalazione medesima, riportandone le caratteristiche sugli elaborati tecnici.
3. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e l’attestazione di prestazione energetica. Ai fini di questo comma, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47)). La Giunta regionale può definire modalità semplificate per l’accertamento dell’idoneità statica delle unità strutturali.

Nota relativa all'articolo 17
Così sostituito dall'art. 35, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. La conformità edilizia e l’agibilità, comunque certificate, non impediscono l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.



1. La Giunta regionale adotta i regolamenti e l’atto previsti all’articolo 2, commi 2 e 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. I regolamenti edilizi comunali e i piani urbanistici generali e attuativi si adeguano alle disposizioni contenute in questa legge e nei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatti salvi eventuali termini diversi previsti dai provvedimenti medesimi.
3. Fino all’avvenuto adeguamento ai sensi del comma 2, le disposizioni contenute in questa legge e nei provvedimenti previsti all’articolo 2, prevalgono sulle disposizioni comunali contrastanti.
4. Le disposizioni del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), abrogato dalla lettera d) del comma 3 dell’articolo 20 di questa legge, continuano ad applicarsi, ad eccezione dell'articolo 13, in quanto compatibili sino all'adeguamento da parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi allo schema di RET e relativi allegati previsti nell'intesa del 20 ottobre 2016 avente ad oggetto: ‘Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380’.
5. I compiti del SUE, ove non costituito, sono esercitati dal Comune competente per territorio. Nel caso di attività produttive, i medesimi compiti sono esercitati dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
6. Per la violazione delle disposizioni contenute in questa legge e nei regolamenti previste all’articolo 2, comma 2, non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.
7. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di recupero dei sottotetti di cui all’articolo 1 bis della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) per il periodo di efficacia della medesima legge.


Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 9, l.r. 3 maggio 2018, n. 8.


1. ..........................................................................
2. (Abrogato)
3. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 35, l.r. 30 novembre 2023, n. 19.
Ai sensi dell'art. 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, la modifica apportata a questo articolo dall'art. 35 della medesima legge decorre dall'1 gennaio 2024.
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 3, l.r. 8 marzo 1990, n. 13.
Il comma 3 abroga l'art. 5, l.r. 18 giugno 1986, n. 14; la l.r. 23 dicembre 2003, n. 29; l'art. 8, l.r. 17 giugno 2008, n. 14 e il r.r. 14 settembre 1989, n. 23.