Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 30
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)
Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2015, n. 119 Suppl. n. 12)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell’allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2016/2018 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2016: euro 4.395.984.833.29;
b) previsione entrate - anno 2017: euro 3.606.262.673,08;
c) previsione entrate - anno 2018: euro 3.594.895.400,68.



1. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono rifinanziate le leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella 1, allegata a questa legge (Allegato 1).
2. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto e), sono autorizzate le spese per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio per gli importi indicati nella Tabella 2, allegata a questa legge (Allegato 1).
3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella 3, allegata a questa legge (Allegato 1).
4. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella 4, allegata a questa legge (Allegato 1).
5. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella 5 nei limiti degli importi a fianco riportati.



1. L’aliquota IRAP è azzerata, ai sensi dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2016 e nell'anno 2018, per i primi due periodi d’imposta. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un’attività già esercitata nel territorio regionale.
2. L’azzeramento dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica al periodo di imposta nel quale la nuova impresa cessa la propria attività.
3. Ai fini dell’azzeramento per i primi due periodi d’imposta dell’aliquota IRAP di cui al comma 1, per nuove imprese si intendono anche quelle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale nell’anno 2016 e nell'anno 2018 da parte di imprese costituite fuori dalla Regione.
4. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti individuati all’articolo 16, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
5. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 4.500.000,00, per ogni annualità per gli esercizi 2016 e 2017, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016/2018.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 6, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39.

L'art. 9, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, detta disposizioni in merito alla registrazione delle agevolazioni Irap nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 6, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39, le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 6 si applicano per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.



1. In ossequio ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa e nel perseguimento di una sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, la Fondazione Marche Cinema Multimedia, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo), assorbe parte delle competenze della Fondazione Marche Musei prevista dall’articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine la Fondazione Marche Cinema Multimedia modifica la propria denominazione in Fondazione Marche Cultura e opera secondo le modalità dell'in house providing per il perseguimento delle seguenti funzioni:
a) la gestione delle attività di film commission;
b) la gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione dei materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche;
c) la gestione delle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale, anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati;
d) la realizzazione dell’integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di comunicazione web e social media anche mediante l’organizzazione di eventi;
e) l’attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituiti e dei luoghi della cultura del territorio.

2. La Fondazione esercita le proprie competenze nell’ambito dei principi stabiliti dalla l.r. 7/2009 e dalla l.r. 4/2010, nonché degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.
2 bis. La Regione esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da comportare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Fondazione. I criteri e le modalità di svolgimento del controllo, in via sia preventiva sia successiva, sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi in house providing.
2 ter. In caso di partecipazione di altri enti pubblici, alla Regione è comunque riservata la maggioranza della quota di partecipazione e il controllo di cui al comma 2 bis di questo articolo è esercitato in forma congiunta ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
2 quater. La partecipazione di soci privati è ammessa esclusivamente nei termini e con le modalità previsti dalla normativa europea e statale in materia di in house providing, fermi restando i poteri di controllo spettanti agli enti pubblici a norma dei commi 2 bis e 2 ter di questo articolo.
2 quinquies. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente Commissione assemblare una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla Fondazione, nonché sulle risultanze del bilancio di esercizio, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio medesimo.
2 sexies. Oltre l'ottanta per cento dell'attività della Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione o dagli altri eventuali soci pubblici.
2 septies. La Fondazione è tenuta a fornire debita informativa alla Giunta regionale su qualsiasi operazione intrapresa, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2 bis.
3. La Giunta regionale nomina i rappresentanti nel consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).
4. La Fondazione adotta le modifiche statutarie necessarie all’attuazione di questo articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge e le trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
5. La Regione eroga a favore della Fondazione un contributo a titolo di concorso al finanziamento delle spese di funzionamento e dell’attività della Fondazione medesima, il cui ammontare è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale.
6. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è autorizzata la spesa di euro 320.000,00 iscritta a carico della Missione 5 Programma 3 del bilancio pluriennale 2016/2018; per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio nei limiti delle disponibilità.
7. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 7 abroga il comma 5 dell'art. 6, l.r. 31 marzo 2009, n. 7, e l'art. 19, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Così modificato dall'art. 14, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 14, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la Giunta regionale e la Fondazione provvedono agli adempimenti necessari all'attuazione di questo articolo, come modificato dalla citata l.r. 43/2019. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 bis di questo articolo, come inserito dal comma 2 dell'art. 14, l.r. 43/2019.



1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l’Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018 - stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.



1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016.


Allegati

Scarica allegato in formato pdf

Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
Tabella 1
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 27 giugno 2016, n. 13, le autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle 1, 3, 4 e 5, allegate a questa legge, sono variate come risulta dalle Tabelle 3, 4, 5 e 6, allegate alla citata l.r. 13/2016.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17, l.r. 22 dicembre 2016, n. 33, questa tabella è modificata secondo le risultanze della tabella 1 allegata alla citata l.r. 33/2016.
Tabella 3
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 18 aprile 2016, n. 8, questa tabella è sostituita dalla tabella 3 contenuta nell'allegato A della citata l.r. 8/2016.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 27 giugno 2016, n. 13, le autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle 1, 3, 4 e 5, allegate a questa legge, sono variate come risulta dalle Tabelle 3, 4, 5 e 6, allegate alla citata l.r. 13/2016.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17, l.r. 22 dicembre 2016, n. 33, questa tabella è modificata secondo le risultanze della tabella 3 allegata alla citata l.r. 33/2016.
Tabella 4
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 27 giugno 2016, n. 13, le autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle 1, 3, 4 e 5, allegate a questa legge, sono variate come risulta dalle Tabelle 3, 4, 5 e 6, allegate alla citata l.r. 13/2016.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17, l.r. 22 dicembre 2016, n. 33, questa tabella è modificata secondo le risultanze della tabella 4 allegata alla citata l.r. 33/2016.
Tabella 5
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 18 aprile 2016, n. 8, questa tabella è sostituita dalla tabella 5, contenuta nell'allegato B della citata l.r. 8/2016.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 27 giugno 2016, n. 13, le autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle 1, 3, 4 e 5, allegate a questa legge, sono variate come risulta dalle Tabelle 3, 4, 5 e 6, allegate alla citata l.r. 13/2016.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17, l.r. 22 dicembre 2016, n. 33, questa tabella è modificata secondo le risultanze della tabella 5 allegata alla citata l.r. 33/2016.