Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 marzo 2016, n. 4
Titolo:Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34, 15 ottobre 2001, n. 20, 30 giugno 2003, n. 14, 26 febbraio 2008, n. 3 e 28 dicembre 2010, n. 22
Pubblicazione:( B.U. 17 marzo 2016, n. 32)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:

Errata corrige in B.U. n. 36 del 24 marzo 2016 e n. 52 del 5 maggio 2016


Sommario





1. Nella legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) le parole: "Direttore generale", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "Segretario generale".


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Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 8 bis, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


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2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 2 bis, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 modifica il comma 6 dell'art. 2 bis, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
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5. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 abroga il comma 4 dell'art. 7, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
I commi 2 e 3 modificano il comma 5 dell'art. 7, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 4 sostituisce il comma 8 dell'art. 7, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 5 modifica il comma 11 dell'art. 7, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



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2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge la lett. b bis) al comma 1 dell'art. 9, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 modifica la lett. f) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 9, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 4 sostituisce il comma 3 dell'art. 9, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 3 sostituisce l'art. 13, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. Al fine di procedere al riordino dell’assetto organizzativo della dirigenza generale del Consiglio, la figura di Segretario generale di cui all’articolo 7 della l.r. 14/2003 nel testo modificato da questa legge, diviene una struttura organizzativa di massima responsabilità ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999. La predetta figura dirigenziale confluisce nella dotazione organica della dirigenza, che resta tuttavia determinata nella misura prevista dalla Tabella A allegata alla l.r. 14/2003 e successive modificazioni.
2. A seguito dell’attuazione del processo di riordino di cui al comma 1, si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL del 23 dicembre 1999, in modo tale da prevedere, quale limite alla rideterminazione del Fondo per le indennità di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio, una spesa annuale per la Regione comunque inferiore a quella derivante dalla somma delle risorse di tale Fondo nell’anno 2014 e delle somme destinate alla copertura del trattamento economico del direttore generale, poste a carico del bilancio regionale del medesimo anno.
3. In sede di prima applicazione di questa legge le indennità di posizione e di risultato del soggetto cui viene attribuito l’incarico di Segretario generale sono provvisoriamente definite sulla base del migliore trattamento riservato ai dirigenti dei servizi assembleari e sono a carico del Fondo per la remunerazione di tali indennità così come definito alla data di entrata in vigore di questa legge. A seguito degli adempimenti previsti al comma 2, da compiersi entro e non oltre due mesi dall’entrata in vigore di questa legge, si provvede all’adeguamento di detto Fondo e al conguaglio del trattamento economico spettante al Segretario generale.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 aggiunge il comma 10 bis all'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 sostituisce l'art. 2, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.


1. Per l'attuazione di questa legge si provvede con le risorse finanziarie già iscritte nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" del bilancio di previsione 2016/2018.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 sono apportate le seguenti variazioni compensative: riduzione di euro 68.000,00 per l'anno 2016 ed euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 10 "Risorse umane" e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 - programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2016/2018 relativi al Fondo per le indennità di posizione e di risultato della dirigenza.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, a seguito degli adempimenti ivi previsti, sono autorizzate le corrispondenti variazioni compensative negli stanziamenti dei programmi 10 e 01 della Missione 1 del bilancio di previsione 2016/2018, relativi alle risorse del fondo per la remunerazione del salario accessorio del personale.
4. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza effettuano d’intesa le variazioni finanziarie di cui ai commi 2 e 3 necessarie ai fini della gestione; le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione del bilancio del Consiglio sono comunicate all’Assemblea per la relativa presa d’atto.
5. Per gli anni successivi al 2018 le spese derivanti dall’applicazione di questa legge sono autorizzare con le rispettive leggi di bilancio.


1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 9 si applicano a decorrere dal primo aprile 2016.
2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 2 abroga i commi 1 e 2 dell'art. 4, l.r. 28 dicembre 2010, n. 22.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.