Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 35
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)
Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 Suppl. n. 9)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell’allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2017/2019 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2017: euro 4.502.098.618,88;
b) previsione entrate - anno 2018: euro 3.773.711.781,02;
c) previsione entrate - anno 2019: euro 3.618.648.658,28.



1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata a questa legge.
2. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata a questa legge.
3. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. ..........................................................................
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal primo trimestre 2017.
7. ..........................................................................
8. ..........................................................................
9. ..........................................................................
10. ..........................................................................
11. ..........................................................................
12. ..........................................................................
13. ..........................................................................
14. ..........................................................................
15. ..........................................................................
16. Per gli anni 2015 e 2016, le somme dovute dalla Provincia, ancora da riversare alla Regione, a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e di addizionale al tributo stesso, al netto della quota di spettanza alla Provincia ai sensi di legge, possono essere compensate con la corrispondente riduzione dei trasferimenti regionali a qualsiasi titolo dovuti alla Provincia con deliberazione della Giunta regionale sono effettuate le regolazioni finanziarie delle entrate nette di cui al precedente periodo e sono definite le modalità per la relativa riduzione dei trasferimenti regionali alla Provincia.
17. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 12 si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2017. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 32, 34 e 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).


Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 3 abroga il comma 6 ter dell'art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 4 modifica il comma 6 quater dell'art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 5 aggiunge l'art. 2 ter, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 7 sostituisce l'art. 3, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 8 modifica il comma 2 dell'art. 4, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 9 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 10 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 11 abroga l'art. 7, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 12 modifica il comma 2 dell'art. 8, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 13 abroga i commi 2, 3, 3 bis e 4 dell'art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 14 sostituisce il comma 4 bis dell'art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 15 aggiunge il comma 4 ter all'art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.



1. ..........................................................................
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
3. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017/2019.


Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 5 bis dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), l’Automobile club d’Italia (ACI) può effettuare la riscossione delle tasse automobilistiche regionali, con le modalità da definire sulla base di apposita convenzione, anche per il tramite dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), affiliati agli Automobile club provinciali.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare lo schema della convenzione tra la Regione ed ACI di cui al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 1 prevede in particolare che dalla data di efficacia della medesima si intendono risolti i rapporti convenzionali in essere di riscossione delle tasse automobilistiche tra la Regione e gli Automobile club provinciali-delegazioni AC, qualora risultino espletare tale servizio con ACI, che l’ACI garantisce l’attività di riscossione di cui al comma 1 con la propria ed intera dotazione patrimoniale.



1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.
2. Dall’applicazione del comma 1 deriva un minore gettito stimato in euro 102.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017/2019.


Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 4, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39; dall'art. 8, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51; dall'art. 9, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41; dall'art. 3, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, e dall'art.4, l.r. 31 dicembre 2021, n. 38.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39, l’esenzione di cui al comma 1 di questo articolo è estesa agli altri soggetti passivi di cui al comma 32 dell’art. 5, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 18, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2020.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 14, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2019.
Ai sensi dell'art. 14, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2021.



1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le strade “ex ANAS” attualmente di proprietà delle Province in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono trasferite alla Regione in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, tra i quali quelli relativi in particolare alla fissazione e riscossione dei tributi, delle tariffe e delle altre entrate connesse al trasferimento medesimo.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni tra gli enti interessati.
3. La copertura delle spese derivanti da questo articolo iscritte a carico della Missione 10 Programma 5 è garantita dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell’entrata a carico del Titolo 3 Tipologia 1 per complessivi euro 536.000,00.



1. Per l’anno 2017 le risorse regionali che compongono il fondo per la montagna di cui all’articolo 19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), sono stabilite in euro 2.600.000,00 per garantire il concorso della Regione al finanziamento delle spese incomprimibili sostenute dalle Unioni montane per l’esercizio delle funzioni conferite.
2. Il riparto dello stanziamento di cui al comma 1 fra le Unioni montane avviene:
a) per euro 1.550.000,00, sulla base dell’applicazione dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r. 18/2008;
b) per euro 1.050.000,00, in proporzione diretta alle maggiori esigenze finanziarie delle Unioni montane, accertate mediante conferenza di servizi indetta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali.

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse Iscritte nell’annualità 2017 a carico della Missione 9 - Programma 02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.


Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 6, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.


1. La Giunta regionale è autorizzata al reperimento di ulteriori risorse finalizzate alla promozione dell’immagine del territorio regionale a seguito degli eventi sismici, per favorire la ripresa dell’offerta culturale e turistica.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale approva, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, specifici programmi comprensivi dei criteri e delle modalità per procedere alla realizzazione di interventi mirati, urgenti e strategici, anche in relazione alle normative statali che prevedono interventi nello stesso ambito.



1. Per gli anni 2018 e 2019 è istituito il Fondo regionale straordinario di solidarietà, dotato di una disponibilità di euro 2.000.000,00.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli enti locali che si sostituiscono agli utenti, inseriti in una delle strutture di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), parzialmente o totalmente incapienti in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE).
3. Il Fondo è trasferito agli ambiti territoriali sociali di cui all’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.



1. Per l’anno 2017, per interventi urgenti e in parte già avviati nel 2016, è autorizzata la spesa di euro 18.000,00 per il recupero e la catalogazione del fondo Tamburini della biblioteca dell’ex ospedale psichiatrico di Ancona e la spesa di euro 20.000,00 a favore dell’associazione di promozione sociale “Passaggi cultura” di Fano quale contributo per l’organizzazione della quinta edizione del festival della letteratura saggistica “Passaggi festival”.
2. La copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 è garantita dalle risorse comprese nell’autorizzazione di spesa della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) iscritte nella Missione 05, rispettivamente nei Programmi 01 e 02.



1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l’Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019, stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2017.





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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
Tabella C
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 15 maggio 2017, n. 18, nella Tabella C, approvata dal comma 3 dell’art. 2 di questa legge, la voce: “Promozione ed interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica del territorio - trasferimenti ad istituzioni sociali private” inserita nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” è soppressa.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 20 luglio 2017, n. 24, le autorizzazioni di spesa contenute in questa tabella sono variate nella Tabella 3 allegata alla medesima legge n. 24.
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 18 ottobre 2017, n. 29, alle autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi contenute in questa tabella sono apportate le variazioni indicate nella Tabella 3 allegata alla medesima legge n. 29.
Ai sensi dell'art. 27, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla medesima legge.
Tabella D
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 18 ottobre 2017, n. 29, alle autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi contenute in questa tabella sono apportate le variazioni indicate nella Tabella 4 allegata alla medesima legge n. 29.
Ai sensi dell'art. 27, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, la tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla medesima legge.
Tabella E
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 20 luglio 2017, n. 24, le autorizzazioni di spesa contenute in questa tabella sono variate nella Tabella 4 allegata alla medesima legge n. 24.
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 18 ottobre 2017, n. 29, alle autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi contenute in questa tabella sono apportate le variazioni indicate nella Tabella 5 allegata alla medesima legge n. 29.
Ai sensi dell'art. 27, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, la tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla medesima legge.