Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 37
Titolo:Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 Suppl. n. 9)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria

Sommario


Capo I Caccia
Art. 1 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica all’articolo 3 della l.r. 8/2007)
Art. 7 (Modifica all’articolo 9 della l.r. 18/2016)
Art. 8 (Norme di applicazione)
Capo II Ambiente
Art. 9 (Proroga dei termini di cui all’articolo 11 della l.r. 13/1999)
Art. 10 (Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/2009)
Art. 11 (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 19/2015)
Capo III Ordinamento Istituzionale
Art. 12 (Razionalizzazione organizzativa)
Art. 13 (Utilizzo delle graduatorie)
Art. 14 (Modifica all’articolo 25 della l.r. 37/2012)
Art. 15 (Modifica all’articolo 25 della l.r. 21/2016)
Art. 16 (Disposizioni in materia di interventi di sistemazione idraulico forestale)
Art. 17 (Invadenza finanziaria)
Art. 18 (Dichiarazione d’urgenza)

Capo I
Caccia



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 8, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 aggiunge il comma 5 bis all'art. 8, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 3 sostituisce il comma 6 dell'art. 8, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 16, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 7 dell'art. 19, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce l'art. 34, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.


1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce la lett. a) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 sostituisce la lett. d) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 3 abroga la lett. e) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 4 sostituisce il comma 4 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.



1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 3, l.r. 16 luglio 2007, n. 8.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 9, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.


1. Gli articoli 34 e 41 della l.r. 7/1995, come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 di questa legge, producono i propri effetti dal 1° gennaio 2016.
2. L'articolo 3 della l.r. 8/2007, come modificato dall'articolo 6 di questa legge, si applica dalla stagione venatoria 2016/2017.
Capo II
Ambiente



1. In considerazione degli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel secondo semestre del 2016, i termini indicati dalle lettere b), c) e d) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo) sono prorogati, secondo specifiche modalità dettate dalla Giunta regionale, sino al limite complessivo massimo di ulteriori centottanta giorni.
2. La Giunta regionale approva l’atto di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.



1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 8, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.


1. .........................................................................
2. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica la lett. g) del comma 1 dell'art. 18, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.
Il comma 2 aggiunge la lett. h bis) al comma 1 dell'art. 18, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.

Capo III
Ordinamento Istituzionale



1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale predispone, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019, un piano per la copertura dei posti dirigenziali vacanti della dotazione organica, anche mediante utilizzo dei risparmi degli anni precedenti ancora disponibili, nel rispetto della misura percentuale fissata dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Nel rispetto della misura percentuale stabilita dal comma 228 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016), l’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale predispone, altresì, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018, 2019 e 2020 un piano per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi degli anni precedenti ancora disponibili.



1. Al fine del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa, ferma restando la durata di validità delle graduatorie prevista dalla normativa statale, i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), come modificato dall’articolo 14 di questa legge, previa programmazione delle assunzioni, prima dell’indizione di un concorso pubblico e nei limiti della propria dotazione organica ricoprono, fatte salve particolari necessità adeguatamente motivate, i posti vacanti e disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale approvate dai soggetti di cui al medesimo comma 3.
2. L’obbligo di utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 è valido per tre anni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 aggiunge la lett. a bis) al comma 3 dell'art. 25, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 25, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. In considerazione degli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel secondo semestre del 2016, il termine per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi silvicolturali e di sistemazione idraulico forestale previsti all’articolo 6, comma 1, lettera d), numeri 4 e 5, della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è prorogato al 31 dicembre 2017.



1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


Nota relativa all'articolo 17
Si riporta la rubrica di questo articolo come pubblicata in BUR n. 142 del 30 dicembre 2016, suppl. n. 9.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.