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Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2017, n. 5
Titolo:Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico
Pubblicazione:( B.U. 23 febbraio 2017, n. 22 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. I procedimenti relativi all’affidamento di lavori o servizi riguardanti opere pubbliche o interventi per la difesa del suolo pendenti presso le Province alla data del 1° aprile 2016 fino alla conclusione della fase di aggiudicazione, continuano ad essere svolti dalle Province medesime. Gli enti interessati possono disciplinare con apposite convenzioni le restanti fasi necessarie al completamento delle opere.
2. I procedimenti espropriativi correlati all’esercizio delle funzioni di cui all’allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), pendenti presso le Province alla data del 1° aprile 2016, sono svolti dalle Province medesime fino all’emissione del relativo decreto di espropriazione.
3. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 è comunque fatta salva, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la successione della Regione nei relativi rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso.



1. La gestione dei fondi relativi all’attività di comunicazione ed educazione alimentare nel settore agricolo è esercitata dalla Regione, in base ai criteri e alle modalità fissati con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione assembleare.


1. All’allegato A della l.r. 13/2015, alla voce: “l.r. n. 10/1999” della colonna: “Normativa di riferimento” relativa alla Materia: “Difesa del suolo”, dopo la parola: “art.” sono inserite le parole: “32; art.”.

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica l'allegato A, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.


1. Le disposizioni del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 21 gennaio 2004, n. 116, e del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del fiume Tronto, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 29 gennaio 2008, n. 81 non si applicano agli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche avviate in attuazione della disciplina contenuta nel decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modifiche dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che venga effettuata da parte del soggetto attuatore una valutazione della compatibilità dell’intervento con la pericolosità idrogeologica dell’area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio.



1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................
5. .........................................................................
6. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce la lett. b) del comma 2 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1998, n. 30.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 4, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.
Il comma 3 modifica il comma 1 bis dell'art. 8, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.
Il comma 5 modifica il comma 6 dell'art. 9, l.r. 5 dicembre 2011, n. 24.
Il comma 6 abroga la lett. g) del comma 2 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1998, n. 30; la lett. f) del comma 1 dell’art. 8, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34; la lett. g) del comma 1 dell’art. 12, l.r. 18 giugno 2002, n. 9; l’art. 27, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2; la lett. e) del comma 2 dell’art. 3 e il comma 5 dell’art. 14, l.r. 26 maggio 2009, n. 13, e la lett. i) del comma 2 dell’art. 9 della l.r. 5 dicembre 2011, n. 24.



1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. .........................................................................
5. .........................................................................
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. (Abrogato)
9. Con il primo processo di riorganizzazione attuativo del comma 8 si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL della separata area della dirigenza del 23 dicembre 1999, fermo restando il limite della relativa spesa sostenuta accertato al 31 dicembre 2015, che deve tenere conto degli effetti derivanti dall’attuazione della lettera a) del comma 96 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
10. I dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta della Giunta regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso gli enti strumentali della Regione.
11. Si applica altresì quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, e dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.
Il comma 4 sostituisce il comma 9 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 5 modifica il comma 1 dell'art. 23, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 12 modifica il comma 5 bis dell'art. 7, l.r. 2 settembre 1997, n. 60 e abroga la lett. f) del comma 1 dell’art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26, e i commi 2 e 3 dell’art. 4, l.r. 14 gennaio 1997, n. 9.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. I rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall’articolo 5 decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Alla voce: “l.r. n. 45/1998” della colonna: “Normativa di riferimento” relativa alla Materia: “Trasporto pubblico locale e viabilità” di cui all’allegato A della l.r. 13/2015, il riferimento all’articolo 8 si intende fatto a esclusione della disposizione di cui alla lettera m) del comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzione fondamentale, come tale non ricompresa nel riordino operato con la suddetta legge regionale.

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 2 modifica l'allegato A, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.


1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.