Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 14 marzo 2017, n. 7
Titolo:Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.
Pubblicazione:( B.U. 15 marzo 2017, n. 30 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali

Sommario





1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge la lett. h bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 3, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. .........................................................................
2. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.



1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 6, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica la lett. c) del comma 1 dell'art. 7, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 8, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 8, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.
Il comma 3 modifica il comma 3 dell'art. 8, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.



1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 2 dell'art. 9, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.
Il comma 2 modifica la lett. b) del comma 2 dell'art. 9, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell'art. 9, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.



1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce la lett. b) del comma 5 dell'art. 10, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. .........................................................................
2. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 17, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.
Il comma 2 modifica il comma 7 dell'art. 17, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.



1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 18, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 19, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2017, adotta la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2016.
2. Il termine per la presentazione della domanda di accreditamento prevista all’articolo 23, comma 2, della l.r. 21/2016 è rideterminato in sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1 di questo articolo.
3. Le domande di accreditamento presentate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 1° dicembre 2016, n. 1501 devono essere integrate entro il termine di cui al comma 2 di questo articolo.
4. La disciplina di cui alla l.r. 21/2016 si applica anche alle sperimentazioni gestionali di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).


Nota relativa all'articolo 13
In attuazione del comma 1 di questo articolo č stata adottata la d.g.r. n. 47 del 22 gennaio 2018.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.