Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 marzo 2017, n. 8
Titolo:Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.
Pubblicazione:( B.U. 30 marzo 2017, n. 38 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

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Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 2

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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 3

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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 4

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Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 5

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Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 6

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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 7

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Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, con riferimento agli enti del servizio sanitario regionale, linee di indirizzo finalizzate a superare le disparità relative al trattamento economico accessorio per il personale che svolge le medesime attività.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 abroga l'art. 1, l.r. 28 dicembre 2015, n. 32 e la l.r. 25 gennaio 2016, n. 1.


1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.