Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 marzo 2017, n. 12
Titolo:Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
Pubblicazione:( B.U. 06 aprile 2017, n. 40 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Materia:Editoria – Telecomunicazione

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Procedure per l’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici)
Art. 5 (Dichiarazione di post-attivazione e utilizzo della potenza autorizzata)
Art. 6 (Disciplina comunale o intercomunale)
Art. 7 (Contributi regionali)
Art. 8 (Impianti provvisori)
Art. 9 (Catasto regionale)
Art. 10 (Criteri localizzativi)
Art. 11 (Piani di rete e programmi di sviluppo)
Art. 12 (Rimozione di impianti)
Art. 13 (Funzioni dell'ARPAM)
Art. 14 (Azioni di risanamento)
Art. 15 (Aggiornamento del Catasto regionale)
Art. 16 (Piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva)
Art. 17 (Controllo e vigilanza degli impianti)
Art. 18 (Sanzioni)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
Art. 20 (Norme transitorie e finali)
Art. 21 (Abrogazione)



1. La Regione, in attuazione dei principi dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) nonché nel rispetto del d.p.c.m. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz), del successivo decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina con questa legge le modalità di installazione e di modifica degli impianti che possono comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi, le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento e gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, anche perseguendo il raggiungimento di obiettivi di qualità.




1. Ai fini dell'applicazione di questa legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 3 della legge 36/2001.




1. Le disposizioni di questa legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.
2. I livelli di esposizione a campi elettrici o magnetici o a densità di potenza elettromagnetica generati dagli impianti non devono superare i limiti previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 e successive modificazioni.
3. In ogni caso, nel rispetto del principio di precauzione sancito dal Trattato istitutivo dell'Unione europea, la realizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questa legge e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
4. Nei riguardi dei lavoratori esposti per ragioni professionali a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si applica la normativa statale vigente in materia.
5. In riferimento alle Forze armate e alle Forze di polizia, le norme di questa legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato, individuate dalla normativa statale vigente.




1. L’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003, nonché alla procedura semplificata di cui all’articolo 35, commi 4 e 4 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPAM, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative di cui al comma 1.
3. Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.
4. Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all’articolo 35, commi 4 e 4 bis, del d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, il Comune territorialmente competente può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione dei medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di radiotelecomunicazioni.
5. Ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge 36/2001, i gestori degli impianti di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima, a qualunque titolo legittimati, provvedono ad applicare entro novanta giorni dall'installazione o modifica dei medesimi, in luogo accessibile e visibile, un cartello informativo. Esso contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.



1. Per ciascun impianto legittimato secondo le modalità di cui all'articolo 4, il gestore fornisce, entro quindici giorni dall’attivazione del medesimo, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune competente per territorio e all’ARPAM, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati.
2. L'ARPAM provvede alla verifica dei livelli di esposizione previsti dalla normativa statale vigente entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Qualora da tale verifica risultino livelli di esposizione almeno pari al 75 per cento di quelli prescritti, l'ARPAM provvede ad effettuare un ulteriore controllo nei dodici mesi successivi.
3. La verifica di cui al comma 2 non è necessaria qualora, entro 600 metri in pianta dal luogo di installazione, per gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, e 300 metri in pianta, per tutti gli altri impianti radioelettrici, non siano presenti luoghi ove si applica il valore di attenzione o l'obiettivo di qualità.
4. Nell'ipotesi in cui nella comunicazione di cui al comma 1 venga dichiarato l'utilizzo di una potenza inferiore rispetto a quella autorizzata, il gestore, entro i dodici mesi successivi alla comunicazione, può aumentare detta potenza sino al limite massimo autorizzato, previa ulteriore comunicazione. Decorso tale termine in assenza della ulteriore comunicazione, l'impianto è autorizzato per la potenza inferiore dichiarata ai sensi del comma 1.



1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 11, approvano un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando gli strumenti di programmazione urbanistica.
2. I Comuni, singoli o associati, individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, anche adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell’ARPAM, dei gestori e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.
3. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano:
a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di favorire l'accorpamento dei medesimi su strutture di supporto comuni ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f), o all’interno di siti comuni, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 300 metri in pianta dal confine comunale.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva ed a quelli soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011.



1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai Comuni che approvano, singolarmente o in forma associata, la disciplina di cui all'articolo 6 nella misura massima rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento delle spese sostenute e documentate.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.



1. Nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'articolo 10 e delle procedure abilitative di cui all'articolo 4, in caso di comprovate e documentate esigenze, è consentita l'installazione di impianti provvisori in deroga alla disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 6 per la durata massima di sessanta giorni. L'ARPAM esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.
2. Il Comune può comunque individuare una diversa collocazione degli impianti di cui al comma 1.
3. E' consentita, su richiesta, una proroga del termine di durata dell'impianto per ulteriori trenta giorni, al termine della quale il gestore è tenuto a rimuovere l'impianto.


1. E' istituito presso l'ARPAM il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 36/2001.
2. Il Catasto di cui al comma 1 contiene i dati e le informazioni di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente), relativi agli impianti ubicati nel territorio regionale.
3. La Regione, i Comuni e l'ARPAM collaborano all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo.
4. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) si avvale delle informazioni contenute nel Catasto regionale di cui al comma 1 per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera m), della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)).


1. Nella localizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questa legge si osservano i seguenti criteri:
a) gli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva sono posti in via prioritaria in zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica;
c) l’installazione degli impianti disciplinati da questa legge su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze è vietata;
d) la localizzazione di impianti per emittenza radiofonica e televisiva sugli edifici destinati a permanenze di persone non inferiore a quattro ore è vietata;
e) (abrogata)
f) l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi, è favorito, qualora comporti una razionalizzazione della distribuzione degli impianti ed una migliore tutela ambientale e sanitaria della popolazione.

2. In deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, è consentito installare impianti diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva negli impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali qualora il centro elettrico sia almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri in pianta.
3. I criteri di cui al comma 1 non trovano altresì applicazione per gli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e per gli impianti dedicati ad emergenze sanitarie e di protezione civile.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questa legge trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, al Comune competente i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale o intercomunale di cui all’articolo 6. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendono apportare modifiche ai piani e programmi relativi all’anno precedente.
2. I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all’individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti.
3. I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici.
4. La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l’installazione di nuovi impianti disciplinati da questa legge e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 87 ter del d.lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.



1. I gestori di impianti radioelettrici sono tenuti a rimuovere l’impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi successivi alla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l’impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi in cui l’impianto sia disattivato prima della scadenza della concessione ministeriale e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l’installazione abbia esaurito la propria efficacia.



1. L'ARPAM svolge le attività di supporto tecnico ai Comuni connesse all'esercizio delle funzioni amministrative previste da questa legge ed in particolare:
a) esprime parere in merito:
1) all'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e alla sommatoria dei campi elettromagnetici generati da eventuali altre sorgenti a radiofrequenza presenti nella zona;
2) al rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici adiacenti;
b) effettua la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti radioelettrici;
c) fornisce ai Comuni il supporto tecnico ai fini della vigilanza e del controllo di cui all'articolo 17.


1. A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPAM, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
2. Le azioni di risanamento:
a) sono disposte dal Comune previo parere dell'ARPAM, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. Qualora le azioni di risanamento non possono garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla delocalizzazione degli impianti con oneri a carico dei titolari dei medesimi.
4. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un Comune diverso da quello attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i Comuni interessati.


1. I gestori degli impianti radioelettrici preesistenti all'entrata in vigore di questa legge trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Comune competente e all'ARPAM i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le indicazioni contenute nel Modello B dell'Allegato 13 del d.lgs. 259/2003, ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale di cui all'articolo 9.


1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare permanente, individua i siti ove localizzare e concentrare gli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva, garantendo la salvaguardia ambientale, sanitaria, paesaggistica ed architettonica e tenendo conto di quanto previsto nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.
2. Entro novanta giorni dall'individuazione dei siti di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il piano di trasferimento degli impianti.
3. Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti sono a carico dei titolari degli impianti medesimi.


1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione di questa legge, con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta dell'ARPAM medesima secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della legge 36/2001.


1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8 mila euro a 80 mila euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo legittimante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 50 mila euro.
3. L'omessa trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.
4. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila euro a 30 mila euro.
5. Il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 15 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti da questa legge ovvero il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 36/2001, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del d.l. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.
7. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste da questa legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
9. I Comuni inviano entro il 31 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente una relazione sull'esito dei procedimenti sanzionatori attivati.




1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 30.000,00 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 ”Fondo di riserva per le spese impreviste”, relativi a detto anno del bilancio di previsione 2017/2019.


1. I Comuni adottano la disciplina comunale e intercomunale di cui all'articolo 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 2 dell'articolo 7 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. In sede di prima applicazione, i piani di rete ed i programmi di sviluppo di cui all'articolo 11 sono trasmessi al Comune competente per territorio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
4. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi.
5. Per tutto quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente in materia.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 abroga la l.r. 13 novembre 2001, n. 25.