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Atto:LEGGE REGIONALE 28 aprile 2017, n. 15
Titolo:Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.
Pubblicazione:( B.U. 29 aprile 2017, n. 51 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario


Art. 1 (Sanzioni nel settore sanitario)
Art. 2 (Semplificazione dei controlli in agricoltura. Istituzione del RUCIAA)
Art. 3 (Disposizioni di attuazione della normativa statale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)
Art. 4 (Modifiche agli atti di programmazione comunitaria per l’anno 2017)
Art. 5 (Utilizzo del Palazzo delle Marche)
Art. 6 (Personale dei gruppi consiliari)
Art. 7 (Modifiche della l.r. 9/1986)
Art. 8 (Modifiche della l.r. 33/1989)
Art. 9 (Modifica della l.r. 29/1992)
Art. 10 (Modifica della l.r. 36/1998)
Art. 11
Art. 12 (Modifica della l.r. 28/2001)
Art. 13 (Modifica della l.r. 34/2001)
Art. 14 (Modifiche della l.r. 36/2005)
Art. 15 (Modifica della l.r. 5/2006)
Art. 16 (Modifiche della l.r. 9/2006)
Art. 17 (Modifica della l.r. 6/2007)
Art. 18 (Modifica della l.r. 18/2008)
Art. 19 (Modifiche della l.r. 23/2008)
Art. 20 (Modifiche della l.r. 30/2008)
Art. 21 (Modifiche della l.r. 32/2008)
Art. 22 (Modifica della l.r. 6/2009)
Art. 23 (Modifiche della l.r. 7/2009)
Art. 24 (Modifica della l.r. 11/2009)
Art. 25 (Modifica della l.r. 24/2009)
Art. 26 (Modifica della l.r. 4/2010)
Art. 27
Art. 28 (Modifica della l.r. 13/2013)
Art. 29 (Modifica della l.r. 1/2014)
Art. 30 (Modifica della l.r. 34/2014)
Art. 31 (Modifiche della l.r. 3/2015)
Art. 32 (Modifica della l.r. 4/2015)
Art. 33 (Modifiche della l.r. 14/2015)
Art. 34 (Modifica alla l.r. 11/2017)
Art. 35 (Disposizioni finanziarie)
Art. 36 (Abrogazioni)
Art. 37 (Dichiarazione d’urgenza)



1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rilevata nell’ambito dell’attività del Servizio sanitario regionale, sono irrogate dall’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), che introita i relativi proventi.
2. Le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) e al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006) sono irrogate dalla Regione, che impiega i relativi proventi per il finanziamento dell’attività di prevenzione e controllo del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro. Le modalità di pagamento delle sanzioni sono definite con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
3. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).




1. La Regione, al fine di semplificare le attività di ispezione, di vigilanza e di controllo in loco, adotta un sistema informativo unitario e integrato per il coordinamento delle verifiche sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuate dagli enti competenti, mediante l’attivazione di un apposito registro informatico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari (RUCIAA), in cooperazione applicativa con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell’agricoltura), e con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR).
3. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, nonché di implementazione e adesione al sistema.



1. Nel caso di incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il responsabile del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), ne dichiara la nullità effettuando la relativa comunicazione all’organo che ha conferito l’incarico e al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite, nonché alla procedura surrogatoria disciplinata dal comma 3. Il periodo di interdizione di cui all’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013 decorre dalla data di adozione dell’atto dichiarativo della nullità.
2. L’organo che può procedere al conferimento dell’incarico in via sostitutiva è:
a) il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale o dall’Ufficio di presidenza;
b) il Vicepresidente più anziano di età del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
c) il Presidente della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dalla Giunta regionale;
d) il Vicepresidente della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal Presidente della Giunta regionale;
e) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale della Giunta regionale;
f) il segretario generale della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
g) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
h) il segretario generale della Giunta regionale, se l’affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative della Giunta regionale.

3. Entro venti giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico conferito, il responsabile di cui al comma 1 invita l’organo di cui al comma 2 a valutare la necessità di affidare nuovamente l’incarico di cui trattasi. Se quest’ultimo ritiene che sussiste, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo di procedere alla nomina ovvero se ritiene opportuno rinnovare l’incarico procede, entro quindici giorni, ad attivare la procedura di nomina che si conclude entro i successivi quindici giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.



1. Per l’anno 2017, al fine di intervenire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017, le proposte di modifica, anche di natura sostanziale, agli atti di programmazione indicati all’articolo 7 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie), una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alle competenti Commissioni consiliari le quali esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione dell’atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere.



1. La Giunta regionale può concedere in comodato gratuito ai soggetti ai quali la Regione aderisce o partecipa, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, spazi dell’immobile, di proprietà della stessa Regione, sito ad Ancona e denominato “Palazzo delle Marche”.



1. Agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti per le esigenze dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).
2. Fermo restando il limite di spesa stabilito dall’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), il compenso omnicomprensivo che spetta al personale esterno con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale in misura non superiore, su base mensile, al trattamento economico omnicomprensivo del personale dipendente di categoria D3 assegnato agli stessi gruppi.
3. Alla spesa di funzionamento dei gruppi consiliari, compresa quella relativa agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, e dall’articolo 14, commi 7 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



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Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il primo comma dell’art. 2, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.
Il comma 2 aggiunge il comma 3 bis all’art. 5 bis, l.r. 18 aprile 1986, n. 9.



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Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica la lettera h) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 1989, n. 33.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 30 dicembre 1989, n. 33.
Il comma 3 aggiunge la lettera b bis) al comma 3 dell'art. 6, l.r. 30 dicembre 1989, n. 33.
Il comma 4 sostituisce il comma 7 dell'art. 6, l.r. 30 dicembre 1989, n. 33.
Il comma 5 abroga l'art. 2; il comma 2 e la lettera f) del comma 3 dell'art. 6 e l'Allegato, l.r. 30 dicembre 1989, n. 33.



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Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 2, l.r. 19 luglio 1992, n. 29.


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Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 23, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.

Art. 11


Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



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Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 15, l.r. 14 novembre 2001, n. 28.


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Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 sostituisce la lett. d) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.


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Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 18, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 20 quater, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.



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2. Gli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 5/2006, come modificato dal comma 1 di questo articolo, devono essere inseriti nel programma degli interventi approvato alla data di entrata in vigore di questa legge dall’Assemblea d’Ambito di riferimento ed essere coerenti con gli altri piani e programmi previsti in materia dalle norme vigenti.



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Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 62, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 66, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 abroga la lettera b) del comma 2 dell'art. 65, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.



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Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 aggiunge il comma 2.1 all'art. 24, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.


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Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 21, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.


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Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 4, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 2 sostituisce il comma 5 dell'art. 4, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



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Nota relativa all'articolo 20
Il comma 1 aggiunge l'art. 5 bis, l.r. 30 ottobre 2008, n. 30.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 30 ottobre 2008, n. 30.



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3. I termini dei procedimenti svolti in attuazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere sono fissati in novanta giorni.


Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 6, l.r. 11 novembre 2008, n. 32.
Il comma 2 modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 6, l.r. 11 novembre 2008, n. 32.



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Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1, l.r. 17 marzo 2009, n. 6.


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Nota relativa all'articolo 23
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 2, l.r. 31 marzo 2009, n. 7.
Il comma 2 sostituisce l'art. 3, l.r. 31 marzo 2009, n. 7.



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Nota relativa all'articolo 24
Il comma 1 sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'art. 9, l.r. 3 aprile 2009, n. 11.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 25
Il comma 1 aggiunge la lettera c bis) al comma 4 dell'art. 7, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 26
Il comma 1 sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.

Art. 27


Nota relativa all'articolo 27
Abrogato dall'art. 16, l.r. 9 maggio 2019, n. 11.


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Nota relativa all'articolo 28
Il comma 1 modifica il comam 3 dell'art. 7, l.r. 17 giugno 2013, n. 13.


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Nota relativa all'articolo 29
Il comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 6, l.r. 17 febbraio 2014, n. 1.


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Nota relativa all'articolo 30
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 14, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.


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Nota relativa all'articolo 31
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 10, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 16, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 16, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
Il comma 4 sostituisce l'art. 21, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.



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Nota relativa all'articolo 32
Il comma 1 aggiunge la lettera a bis) al comma 1 dell'art. 3, l.r 16 febbraio 2015, n. 4.


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Nota relativa all'articolo 33
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 10, l.r. 13 aprile 2015, n.14.
Il comma 2 aggiunge il comma 2 bis all'art. 10, l.r. 13 aprile 2015, n.14.



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Nota relativa all'articolo 34
Il comma 1 modifica l'art. 1, l.r. 29 marzo 2017, n. 11.


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 7, fino ad un massimo di euro 12.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019.
2. A decorrere dall’anno 2019 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, fino ad un massimo di euro 6.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l’aumento della disponibilità della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del Bilancio di previsione 2017/2019.
4. A decorrere dall’anno 2019 le spese del comma 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell’ambito dell’autorizzazione di spesa della l.r. 14/2015.



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Nota relativa all'articolo 36
Il comma 1 abroga la l.r. 27 giugno 1984, n. 15; la l.r. 22 aprile 1987, n. 20; la l.r. 20 aprile 1989, n. 5; la l.r. 1 agosto 1989, n. 20; la l.r. 26 aprile 1990, n. 33; la l.r. 26 aprile 1990, n. 43; la l.r. 9 settembre 1993, n. 25; la l.r. 3 gennaio 1994, n. 1; la l.r. 21 dicembre 1994, n. 46; la l.r. 12 aprile 1995, n. 47; la l.r. 2 settembre 1996, n. 39; la l.r. 20 gennaio 1997, n. 11, e la l.r. 25 giugno 2013, n. 14.
Il comma 2 abroga l’art. 19 bis, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6; l’art. 19, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37; l’art. 38, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; il comma 2 dell’art. 16, l.r. 18 marzo 2014, n. 3; l’art. 1, l.r. 16 settembre 2015, n. 21.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.