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Atto:LEGGE REGIONALE 10 luglio 2017, n. 23
Titolo:Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”
Pubblicazione:( B.U. 20 luglio 2017, n. 78 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 3, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 3 bis, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge l'art. 3 ter, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce l'art. 6, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce l'art. 7, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.


1. ..........................................................................
2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 abroga le lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 8, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 8, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.



1. Alle Commissioni speciali e di inchiesta previste dall’articolo 24 dello Statuto si applicano le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni assembleari permanenti.


1. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale nel disciplinare d’intesa le modalità di redazione dell’ATN e dell’AIR ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 ter della l.r. 3/2015, così come inserito dall’articolo 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mettono a disposizione all’interno dell’organizzazione delle rispettive strutture amministrative adeguato ed identico supporto tecnico.


1. All’attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.