Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 36
Titolo:Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.
Pubblicazione:( B.U. 28 dicembre 2017, n. 138 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria

Sommario





1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge il comma 4 ter all'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 6 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.

Art. 3

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 1, l.r. 3 aprile 2018, n. 6.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 19, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell’articolo 2 e dall’articolo 6 bis della l.r. 10/1997, come inseriti dagli articoli 1 e 2.
2. I Comuni singoli o associati e le Unioni Montane, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, promuovono l’adozione del protocollo di cui al comma 4 quater dell’articolo 2 della l.r. 10/1997, come inserito dall’articolo 1, da parte dei gestori di canili convenzionati.