Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 39
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).
Pubblicazione:( B.U. 29 dicembre 2017, n. 139 Supplemento n. 5)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell’allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2018/2020 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2018: euro 4.595.716.304,93;
b) previsione entrate - anno 2019: euro 3.692.619.927,62;
c) previsione entrate - anno 2020: euro 3.688.539.964,05.



1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata a questa legge.
2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata a questa legge.
3. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
4. Per gli anni 2018 e 2020 è autorizzato il rifinanziamento di interventi previsti dalla legge regionale 27 giugno 1973, n. 15 (Concessione di un contributo annuo all’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche), per l’importo indicato nella Tabella B, allegata a questa legge.


1. La somma di euro 25.000,00 per l’annualità 2018, compresa nell’autorizzazione della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), è assegnata all’Università per la pace quale contributo per le spese di funzionamento.


1. .........................................................................
2. L’esenzione di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 35/2016 è estesa agli altri soggetti passivi di cui al comma 32 dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
3. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 200.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2018/2020, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 6, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.


1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile dei quali risultino proprietari le organizzazioni di volontariato altresì iscritte all’albo di protezione civile della Regione Marche, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).
 

2. Dall’applicazione del comma 1 deriva un minore gettito stimato in euro 305.600,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2018/2020, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.


1. .........................................................................
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
3. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 4.600.000,00, per ogni annualità per gli esercizi 2018 e 2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica i commi 1 e 3 dell'art. 3, l.r. 28 dicembre 2015, n. 30.


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), ai soli effetti dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell’Allegato 1 di questa legge è riportato l’elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione. Tale allegato sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.

Nota relativa all'articolo 7
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, ai soli effetti dell'art. 58, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, l'Allegato 1 della medesima l.r. 51/2018, che riporta l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 aggiunge l'art. 48 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 aggiunge i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies all'art. 34, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.


1. Per l’anno 2018, è istituito un fondo straordinario pari a 200.000,00 euro da ripartire, previo avviso pubblico, fra i Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti in proporzione diretta all’ammontare del disavanzo approvato ed attestato dal Responsabile del servizio finanziario dei Comuni, e con contributi minimi non inferiori a 5.000,00 euro.


1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 9, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.


1. Il fondo per le fusioni dei Comuni, di cui all’articolo 21 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), stanziato con questa legge, è ripartito fra i Comuni aventi titolo al riparto nell’annualità 2017.


1. Al fine di garantire la continuità degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata, per l’anno 2018, un’anticipazione straordinaria di euro 40 milioni.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020.
3. Le risorse anticipate confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell’ordinanza OCDPC 388 del 26 agosto 2016 attraverso la quale vengono finanziati gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale.
4. Al recupero delle somme anticipate si provvederà entro sessanta giorni dall’effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

Nota relativa all'articolo 13

Così modificato dall'art. 11, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43.




1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio per complessivi euro 14.972,73 inerente l’acquisizione di un software per la funzione di tutela del mare in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura nello stanziamento, già iscritto per l’anno 2018 nella Missione 9, Programma 06, Capitolo 2090620006.


1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l’Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
ALLEGATO 1
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, ai soli effetti dell'art. 58, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, l'Allegato 1 della medesima l.r. 51/2018, che riporta l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.
Ai sensi dell'art. 6, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, ai soli effetti dell'art. 58, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, l'Allegato 1 della medesima l.r. 41/2019, che riporta l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.
TABELLA B
Ai sensi del comma 1 dell'art. 15, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43, la tabella B “Rifinanziamento per gli anni 2018/2020 di leggi regionali scadute” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla medesima l.r. 43/2018.
TABELLA C
Ai sensi dell'art. 15, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2, nella Tabella C di questa legge, nell'annualità 2018 è inserita la voce: Missione 10 - Programma 5 - Contributo straordinario alla Provincia di Fermo per la rotatoria intersezione tra le strade SP 157 Girola e SP 239 ex 210 Fermana-Faleriense in Località Molino-Girola del Comune di Fermo: euro 50.000,00. Contestualmente è ridotta del medesimo importo l'autorizzazione di spesa per l'anno 2018 contenuta nella stessa Tabella C alla Missione 10 - Programma 5 'Trasferimenti ad Anas per la manutenzione ordinaria delle strade CNI/17'.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 12 marzo 2018, n. 3, nella Tabella C allegata a questa legge la voce: 'Contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo delle iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani - corrente' inserita nella Missione 12 - Programma 03, è soppressa.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 23 luglio 2018, n. 27, questa tabella è sostituita dalla tabella C allegata alla medesima l.r. 27/2018.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 3 ottobre 2018, n. 39, alle autorizzazioni di spesa contenute in questa tabella sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 3 allegata alla medesima l.r. 39/2018.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 15, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43, la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla medesima l.r. 43/2018.
TABELLA D
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 23 luglio 2018, n. 27, questa tabella è sostituita dalla tabella D allegata alla medesima l.r. 27/2018.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 3 ottobre 2018, n. 39, alle autorizzazioni di spesa contenute in questa tabella sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 4 allegata alla medesima l.r. 39/2018.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 15, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43, la tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla medesima l.r. 43/2018.
TABELLA E
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 23 luglio 2018, n. 27, questa tabella è sostituita dalla tabella E allegata alla medesima l.r. 27/2018.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 3 ottobre 2018, n. 39, alle autorizzazioni di spesa contenute in questa tabella sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 4 allegata alla medesima l.r. 39/2018.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 15, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43, la tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla medesima l.r. 43/2018.