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Atto:LEGGE REGIONALE 07 aprile 2017, n. 13
Titolo:Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche.
Pubblicazione:( B.U. 07 aprile 2017, n. 42 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

Sommario





1. Al fine di consentire l’operatività dell’aeroporto delle Marche quale piccolo aeroporto regionale che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio della regione, sono concessi alla società di gestione Aerdorica s.p.a., di cui alle leggi regionali 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.), e 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell’aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), nelle more delle decisioni in merito alla privatizzazione, aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione destinati ad assicurare la prosecuzione delle attività aziendali in condizioni di equilibrio economico-finanziario e il ripristino della redditività, in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell’Unione europea e in particolare dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà).
2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, detta le disposizioni necessarie per l’utilizzo delle somme stanziate e per dare attuazione a questa legge.
3. L’esecutività di questa legge è subordinata al positivo espletamento delle procedure previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.




1. Per l’anno 2017 è concesso alla società Aerdorica s.p.a. un aiuto per il salvataggio di complessivi euro 7.280.000,00, sotto forma di prestito da utilizzare per il pagamento dei fornitori strategici e degli istituti di credito, secondo quanto previsto dal piano di risanamento asseverato ai sensi della normativa statale vigente. La durata del prestito non può superare i sei mesi decorrenti dall’erogazione della prima rata.
2. L’effettiva erogazione dell’aiuto è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
3. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti al punto 55, lettera d), punto ii), della Comunicazione 2014/C 249/01, la società presenta alla Regione, entro e non oltre quattro mesi dalla data di autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio, un adeguato piano di ristrutturazione conforme a quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione e comunque atto a consentire il ripristino di normali condizioni di redditività.
4. Il rimborso delle risorse concesse a titolo di aiuto per il salvataggio può avvenire anche mediante l’assegnazione al socio Regione Marche di azioni di nuova emissione. In tal caso l’importo del prestito è ricompreso nell’importo assegnato ai sensi dell’articolo 3.



1. Previa autorizzazione della Commissione europea, a seguito della presentazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 2, comma 3, è concesso un aiuto per la ristrutturazione per un massimo di euro 25.050.000,00 attraverso la ricapitalizzazione, comprensivo dell’importo di cui all’articolo 2, comma 4, ai sensi del punto 58 della comunicazione 2014/C 249/01.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 5 giugno 2018, n. 19.


1. Il piano di ristrutturazione di cui all’articolo 3 può prevedere l’assegnazione di contributi al funzionamento. La concessione dei contributi al funzionamento è subordinata all’approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione Europea.
2. Per l’anno 2017, i contributi di cui al comma 1 non possono superare l’importo massimo di euro 1.050.000,00. Per gli anni successivi al 2017 l’entità della spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri complessivi.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 12, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.


1. La copertura della spesa autorizzata dall’articolo 2 per complessivi euro 7.280.000,00, iscritta in aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, è garantita dalle risorse di pari importo che vengono iscritte al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 2 “Riscossione di crediti a breve termine”, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019, annualità 2017.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo 3 per complessivi euro 20.000.000,00, iscritta in aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, si provvede mediante equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017. Non essendosi verificate nel 2017 tutte le condizioni necessarie all’erogazione del contributo di cui all’articolo 3 di questa legge, per il biennio 2018-2019 si autorizza per la medesima finalità, in sostituzione della relativa spesa non più effettuata, la spesa massima di euro 25.050.000,00 di cui 23.050.000,00 per il 2018 ed euro 2.000.000,00 per il 2019.
2 bis. La copertura per l’anno 2018 della spesa autorizzata dall’articolo 3, iscritta in aumento della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", è garantita per euro 7.280.000,00 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 10, Programma 04, e per euro 15.770.000,00 dalla contestuale riduzione delle risorse già iscritte a carico delle seguenti Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020:
a) riduzione di euro 6.950.000,00 della Missione 1, Programma 04;
b) riduzione di euro 3.770.000,00 della Missione 20, Programma 03;
c) riduzione di euro 2.000,000,00 della Missione 50, Programma 01;
d) riduzione di euro 3.050.000,00 della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 "Spese correnti".

2 ter. La copertura per l’anno 2019 della spesa autorizzata dall’articolo 3 è garantita per euro 2.000.000,00 dalla contestuale riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dall’articolo 4 per complessivi euro 1.050.000,00, iscritta in aumento della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, si provvede mediante riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017 a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per euro 1.000.000,00 e a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per euro 50.000,00.
4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare, ai fini della gestione, le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.
4 bis. L’efficacia di questa legge è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla condizione che non intervenga il fallimento della società Aerdorica.
4 ter. Alla Tabella A di cui all’allegato 18 alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020), alla voce “LR 13 – 07/04/2017” della colonna “LEGGE” l’importo “2.000.000,00” della spesa autorizzata di cui alla colonna “2018” è sostituito dal seguente: “23.050.000,00”.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 13, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2, e dall'art. 2, l.r. 5 giugno 2018, n. 19.


1. .........................................................................
2. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 30 dicembre 2016, n. 36.
Il comma 2 abroga l'art. 8 e l'allegato 18, l.r. 30 dicembre 2016, n. 36.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.