Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 02 agosto 2017, n. 25
Titolo:Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016
Pubblicazione:( B.U. 03 agosto 2017, n. 84 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario





1. Questa legge detta disposizioni urgenti volte a semplificare e accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dai medesimi.
2. Questa legge si applica esclusivamente nel territorio dei Comuni della Regione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle previsioni del medesimo decreto-legge e dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale vigente e, per quanto non in contrasto, per l’attuazione delle previsioni di cui al Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2 bis. Le norme di questa legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa statale vigente comunque più favorevoli, di maggior semplificazione o contenenti l’ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 1 agosto 2019, n. 25.


1. Le varianti ai piani regolatori generali necessarie per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 di questa legge, diversi da quelli di cui agli articoli 11 e 16 del d.l. 189/2016, sono approvate in via definitiva dal Comune ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà. Tra tali interventi sono compresi, in particolare, anche quelli di cui al comma 2 dell’articolo 20 del medesimo d.l. 189/2016.
2. Prima dell’adozione delle varianti di cui al comma 1, il Comune indice una conferenza dei servizi decisoria ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire il parere di conformità geomorfologica previsto dall’articolo 89 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché, ove necessari, i pareri dell’ente gestore dell’area naturale protetta e dell’area Natura 2000, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di eventuali altri soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi interessati.
3. Le varianti di cui al comma 1 possono derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTC), al piano paesistico ambientale regionale (PPAR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989, anche con riferimento ai Comuni che non hanno adeguato a esso il proprio strumento urbanistico generale, nonché al piano di inquadramento territoriale (PIT). In tal caso l’adozione delle stesse è subordinata al parere favorevole della Regione, espresso nella conferenza dei servizi di cui al comma 2. Nella medesima conferenza, la Provincia formula le osservazioni di cui al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 34/1992.
4. Il Comune adotta la variante in conformità alle prescrizioni e ai pareri della conferenza dei servizi di cui al comma 2, decidendo anche in ordine alle osservazioni formulate nella stessa.
5. Il procedimento semplificato di questo articolo si applica anche con riferimento alle disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Regioni, Province e Comuni di cui all’articolo 26 ter della l.r. 34/1992, omettendo la verifica di conformità provinciale che è sostituita dal parere vincolante della Regione.
6. Alle varianti disciplinate da questo articolo non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) e le limitazioni previste dal comma 9 dell’articolo 26 bis della l.r. 34/1992.
7. Nei procedimenti di questo articolo, il Comune è autorità competente nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), se necessaria ai sensi della legislazione statale e regionale vigente. Le Province partecipano al medesimo procedimento in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni. La VAS è resa all’interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 5, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.


1. Per gli immobili di cui all’articolo 1, se sono stati realizzati, prima degli eventi sismici, interventi o opere in parziale difformità dal titolo abilitativo per i quali sia applicabile il procedimento di cui al comma 2 dell’articolo 34 del d.p.r. 380/2001, i soggetti interessati, individuati ai sensi dell’articolo 6 del d.l. 189/2016, presentano una perizia a firma di un tecnico abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma 2 dell’articolo 34, anche contestualmente alla domanda di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.
2. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, non rilevano ai fini del comma 1 le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che il Comune ha espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non ha contestato come abuso edilizio o che non ha considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. Le suddette tolleranze sono asseverate da un tecnico abilitato anche contestualmente alla domanda di contributo. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21 nonies della legge 241/1990, nei limiti e condizioni ivi previste.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001, costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni di cui alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), e gli interventi in essa previsti possono essere considerati ai fini della sanatoria.
4. Il versamento degli oneri previsti dagli articoli 34 e 36 del d.p.r. 380/2001 è effettuato preventivamente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 2, l.r. 29 gennaio 2020, n. 2.


1. Per la ricostruzione o la riparazione degli immobili di cui all’articolo 1 in territorio agricolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).
2. In caso di delocalizzazione, qualora sia strettamente necessario in considerazione di obiettive difficoltà legate al singolo intervento, è possibile ridurre:
a) a metri cinque la distanza minima dai confini prevista dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 13/1990;
b) a metri 10 la distanza minima dai confini prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/1990.

3. In caso di interventi di demolizione e ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 è consentito derogare a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 13/1990.
3 bis. Per gli edifici rurali iscritti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 13/1990 o individuati ai sensi dell'articolo 38 del PPAR (Piano Paesaggistico Ambientale Regionale), compresi nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 1, distrutti o gravemente danneggiati con "Livello Operativo L4" come determinato dalle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 adottate in attuazione del d.l. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi interventi:
a) di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001;
b) di demolizione e ricostruzione, nei casi e secondo i criteri stabiliti da questa legge;
c) di delocalizzazione nel caso l'intervento ricada in aree interessate da rischio idrogeologico elevato o molto elevato come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune nell'ambito dei fondi di proprietà o in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), anche ove altrimenti denominate.

3 ter. Le disposizioni contenute nel comma 3 bis non si applicano:
a) agli edifici considerati beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
b) agli edifici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
c) agli altri edifici di particolare valore storico-architettonico per cui il Comune ritenga necessario procedere comunque a interventi di recupero e restauro, da individuare con atto comunale.

3 quater. Ai fini del mantenimento delle relazioni paesaggistiche dell'edificio con il paesaggio circostante, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera b) del comma 3 bis sono ammessi ove si utilizzi per almeno il 50 per cento l'area di sedime esistente e per una pari volumetria.
3 quinquies. Per gli edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici e siti su aree di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i cui proprietari non abbiano i requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull'area di sedime non sia tecnicamente possibile in quanto la medesima ricada in aree interessate da pericolosità elevata o molto elevata, come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, é consentita la delocalizzazione previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 13/1990, nell'ambito dei fondi della medesima proprietà, in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche ove altrimenti denominate. Le disposizioni di questo comma si applicano anche alle aree, individuate al comma 2 dell'articolo 22 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017 n. 19, come modificata dall'Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 85, adottate in attuazione del d.l. 189/2016, caratterizzate da instabilità, ancorché non cartografate, purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto all'ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.
3 sexies. La delocalizzazione di cui al comma 3 quinquies in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è consentita, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del suddetto decreto, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del citato decreto, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 2, l.r. 1 agosto 2019, n. 25; dall'art. 4, l.r. 28 maggio 2020, n. 19, e dall'art. 2, l.r. 5 agosto 2020, n. 44.


1. Al fine di rispettare gli obiettivi e gli indirizzi generali del PPAR relativi al sistema storico-culturale e i principi di una corretta edilizia, la ricostruzione degli edifici mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) mantenimento o miglioramento dei caratteri paesaggistici complessivi del contesto;
b) mantenimento o miglioramento del rapporto tra edificio, contesto e paesaggio circostante;
c) eliminazione del rischio sismico o, qualora non si demolisca l'edificio esistente, la sua riduzione ai sensi della normativa vigente in materia;
d) conseguimento di adeguati livelli di sostenibilità nell'edilizia.

2. I progetti di ricostruzione sono accompagnati da una relazione che:
a) dimostri, per gli edifici interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture, la effettiva necessità di demolizione completa per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;
b) descriva i caratteri tipologici e paesaggistici dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
c) evidenzi il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.


Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 1 agosto 2019, n. 25.


1. Al fine di consentire il temporaneo alloggio dei proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi sismici aventi residenza fuori dai Comuni di cui all’articolo 1, le aree di sosta previste dall’articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), possono essere realizzate nel territorio dei Comuni medesimi utilizzando il procedimento semplificato di cui all’articolo 2.
2. Per la realizzazione delle aree di sosta di cui al comma 1, i Comuni possono utilizzare anche risorse messe a disposizione da soggetti privati.
3. Le aree di sosta di cui al comma 1 sono individuate anche per scopi di protezione civile dai piani comunali di cui al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).



1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) non si applica agli interventi di messa in sicurezza e ripristino di infrastrutture stradali e altre opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma del 2016, così come individuate all’articolo 1 di questa legge.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.