Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 2018, n. 27
Titolo:Modifiche alle leggi regionali 4 dicembre 2017, n. 34 “Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019”, 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilitŕ 2018”, 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020” e modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
Pubblicazione:( B.U. 27 luglio 2018, n. 66 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 22, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.


1. La tabella C allegata alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018), è sostituita dalla tabella C allegata a questa legge.
2. La tabella D allegata alla l.r. 39/2017 è sostituita dalla tabella D allegata a questa legge.
3. La tabella E allegata alla l.r. 39/2017 è sostituita dalla tabella E allegata a questa legge.

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce la tabella C, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39, con la tabella C allegata a questa legge.
Il comma 2 sostituisce la tabella D, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39, con la tabella D allegata a questa legge.
Il comma 3 sostituisce la tabella E, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39, con la tabella E allegata a questa legge.



1. ..........................................................................
2. La Tabella A allegata alla l.r. 40/2017 (Allegato 18) è sostituita dalla tabella A allegata a questa legge.
3. L’elenco delle spese obbligatorie allegato alla l.r. 40/2017 (Allegato 13) è sostituito dall’elenco delle spese obbligatorie allegato a questa legge.

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 29 dicembre 2017, n. 40.
Il comma 2 sostituisce la Tabella A (Allegato 18), l.r. 29 dicembre 2017, n. 40, con la tabella A allegata a questa legge.
Il comma 3 sostituisce l'elenco delle spese obbligatorie (Allegato 13), l.r. 29 dicembre 2017, n. 40, con elenco delle spese obbligatorie allegato a questa legge.



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2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. ..........................................................................

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7. ..........................................................................
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nel caso in cui la normativa statale stabilisca la sospensione degli aumenti dei tributi regionali per l’anno 2019, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge.

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 4 sostituisce il comma 1 dell'art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 5 modifica il comma 3 dell'art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 6 sostituisce il comma 4 ter dell'art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 7 aggiunge il comma 4 quinquies dell'art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.



1. Per l’anno 2018 si autorizza l’aumento di euro 865.000,00 a carico della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, del bilancio di previsione 2018/2020 e la contestuale riduzione della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, del bilancio di previsione 2018/2020 di euro 865.000,00.


1. Dall’applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


1. Per effetto dell’articolo 4 lo stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 01 “Tributi” per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è incrementato  di euro 877.000,00 e conseguentemente lo stanziamento della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma  08   “Qualità dell’aria e riduzione inquinamento”, è incrementato di euro 877.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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