Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 luglio 2018, n. 30
Titolo:Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.
Pubblicazione:( B.U. 02 agosto 2018, n. 67 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.


1. ..........................................................................
2. ..........................................................................

3. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Il comma 2 abroga la lett. e) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.
Il comma 3 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 2, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 4, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge gli artt. 5 bis, 5 ter e 5 quater, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 6, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.


1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Il regolamento di cui all’articolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato dall’articolo 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.