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Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2019, n. 4
Titolo:Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche
Pubblicazione:(B.U. 28 febbraio 2019, n. 16)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali

Sommario





1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, promuove la valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche, per incentivarne la conoscenza e la fruizione turistica a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali.
2. Per le finalità di questa legge, per “mulini storici ad acqua” si intendono i mulini ad acqua realizzati in data antecedente al 1900.


1. La Regione:
a) effettua il censimento dei mulini ad acqua delle Marche, distinguendo tra quelli funzionanti e quelli inutilizzati;
b) promuove interventi finalizzati ad assicurarne un’ampia conoscenza;
c) incentiva l’utilizzo degli impianti di macinazione tradizionale e di molitura per fini produttivi;
d) svolge ogni altra attività finalizzata a sostenere la salvaguardia, la conservazione e il ripristino, nell’ambito del più ampio contesto dell’antica civiltà rurale.



1. La Regione persegue le finalità di questa legge attraverso la pianificazione regionale in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, della programmazione turistica, della tutela ambientale e delle energie rinnovabili.
2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano inoltre gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.


1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale effettua il censimento dei mulini storici ad acqua delle Marche e, previo parere della competente Commissione assembleare, individua le linee di intervento della programmazione regionale ed europea utili per l’attuazione delle finalità di questa legge, con l’indicazione delle eventuali risorse disponibili.


1. Al fine di non comprometterne la funzione produttiva e la valenza turistico-culturale, il disciplinare di concessione delle derivazioni di acqua pubblica relative ai mulini storici delle Marche determina unicamente il canone concessorio, nei limiti stabiliti dalla pertinente normativa statale.
1 bis. Restano a carico dell'amministrazione concedente i costi relativi alla manutenzione straordinaria dei beni demaniali oggetto della concessione, secondo quanto stabilito con apposito atto dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 16, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43. Cosě modificato dall'art. 4, l.r. 2 luglio 2020, n. 25.
Ai sensi dell'art. 10, l.r. 2 luglio 2020, n. 25, il provvedimento previsto da questo articolo, come modificato dalla medesima l.r. 25/2020, č adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale.



1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il numero dei mulini storici censiti, con l’indicazione di quelli funzionanti e non funzionanti;
b) la localizzazione dei mulini storici;
c) gli interventi di valorizzazione effettuati, con particolare riferimento a quelli di restauro e mantenimento dei mulini, salvaguardia di edifici con valenza storica, rilancio dell’attività di macinazione tradizionale;
d) gli esiti degli interventi indicati alla lettera c), anche in relazione al riutilizzo dei mulini non funzionanti;
e) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi di valorizzazione e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale.

2. Acquisita la relazione indicata al comma 1, l’Assemblea legislativa valuta l’attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nella valorizzazione dei mulini ad acqua.
3. L’Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.


1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
2. Limitatamente alle risorse regionali, per gli interventi previsti dall’articolo 4 per l’anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 e per l’anno 2021 la spesa massima di euro 100.000,00.
3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 05, Programma 01, del bilancio di previsione 2019/2021.
4. A decorrere dagli anni successivi al 2021 l’autorizzazione di spesa per l’attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.