Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 1 agosto 2019, n. 27
Titolo:Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica.
Pubblicazione:(B.U. 8 agosto 2019, n. 65)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti
Note:Si segnala che di seguito è riportato il testo della l.r. 1 agosto 2019, n. 27, così come pubblicato nel B.U.R. dell'8 agosto 2019, n. 65, e che il primo comma degli articoli 1, 4 e 8 della medesima legge è stato erroneamente indicato con il seguente numero: 3 (nella deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2019, n. 137 (Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale), il primo comma dei predetti articoli  è indicato con il seguente numero: 1).

Sommario





3. La Regione, al fine di dare attuazione ai principi della Economia Circolare, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), disciplina le modalità di utilizzo dei prodotti di plastica al fine di ridurre la produzione dei medesimi, favorire uno sviluppo sostenibile e diffondere una educazione ambientale e sociale.

Nota relativa all'articolo 1
Si segnala che è riportato il testo dell'articolo 1 della l.r. 1 agosto 2019, n. 27, così come pubblicato nel B.U.R. dell'8 agosto 2019, n. 65, e che il primo comma del medesimo articolo è stato erroneamente indicato con il seguente numero: 3 (nella deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2019, n. 137 (Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale), il primo comma del predetto articolo è indicato con il seguente numero: 1).


1. E' vietato l'utilizzo dei prodotti di plastica monouso individuati nell'Allegato A a questa legge e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, così come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, ad eccezione di quelli utilizzati per finalità medico-sanitarie.
2. I prodotti di plastica monouso, così come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904, individuati nell'Allegato B a questa legge sono oggetto di misure necessarie a conseguire una riduzione in ambito regionale del loro consumo.


1. E' fatto divieto di utilizzare i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 2:
a) alla Regione;
b) alle Province ed ai Comuni, in forma singola o associata secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente in materia;
c) ai soggetti partecipati dagli enti di cui alle lettere a) e b) in modo maggioritario e agli enti, aziende ed agenzie sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni medesime;
d) alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
e) alle università, agli istituti pubblici di educazione ed istruzione e agli enti di formazione accreditati;
f) a chiunque svolge una attività economica in area demaniale marittima;
g) a chiunque organizza manifestazioni ed eventi avvalendosi di contributi regionali o del patrocinio della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Nelle spiagge del litorale marchigiano è vietato l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
3. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 adottano altresì misure necessarie a conseguire una riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al comma 2 dell'articolo 2.
4. Resta ferma la facoltà dei Comuni di svolgere azioni di sostegno e promozione a favore di manifestazioni ed eventi che non utilizzano i prodotti previsti dall'articolo 2.


3. E' vietato fumare nei tratti di arenile del litorale regionale qualora non siano disponibili specifici contenitori, appositamente forniti o procurati a titolo personale, per la raccolta dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica.

Nota relativa all'articolo 4
Si segnala che è riportato il testo dell'articolo 4 della l.r. 1 agosto 2019, n. 27, così come pubblicato nel B.U.R. dell'8 agosto 2019, n. 65, e che il primo comma del medesimo articolo è stato erroneamente indicato con il seguente numero: 3 (nella deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2019, n. 137 (Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale), il primo comma del predetto articolo è indicato con il seguente numero: 1).


1. L'utilizzo dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 2 è consentito nei seguenti casi:
a) emergenze igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti;
b) diete personalizzate, con certificazione medica, non confezionabili in loco;
c) interruzioni del servizio di acquedotto o calamità naturali.



1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 individuano, ciascuno per le proprie competenze, le modalità attuative delle disposizioni contenute in questa legge.
2. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 comunicano le informazioni di cui al comma 1 alla Giunta regionale.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 14, i divieti contenuti in questa legge e le relative deroghe trovano immediata applicazione.


1. In conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e alla prevenzione quale criterio di priorità nella gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del medesimo decreto legislativo, la Giunta regionale promuove, anche mediante erogazione di contributi regionali, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con particolare riferimento a quelli realizzati dalle università e dagli istituti di ricerca, pubblici e privati, finalizzati a sostituire i prodotti di plastica di cui all'articolo 2, in particolare utilizzando materiali diversi dalla plastica, biodegradabili o compostabili.
2. La Giunta regionale promuove e sostiene l'adozione da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 di iniziative ed attività dirette a conseguire una riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al comma 2 dell'articolo 2.
3. In conformità ai principi di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove altresì la riduzione dell'utilizzo dei prodotti di plastica diversi da quelli di cui all'articolo 2 e ne favorisce il riutilizzo o il riciclo mediante l'incentivazione di sistemi di cauzione-rimborso.


3. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare i cittadini e gli altri soggetti interessati sui potenziali benefici derivanti dall'applicazione di questa legge nonché a diffondere la cultura della riduzione delle plastiche monouso e delle plastiche oxo-degradabili.

Nota relativa all'articolo 8
Si segnala che è riportato il testo dell'articolo 8 della l.r. 1 agosto 2019, n. 27, così come pubblicato nel B.U.R. dell'8 agosto 2019, n. 65, e che il primo comma del medesimo articolo è stato erroneamente indicato con il seguente numero: 3 (nella deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2019, n. 137 (Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale), il primo comma del predetto articolo è indicato con il seguente numero: 1).


1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, adotta un programma annuale finalizzato a sostenere gli interventi posti in essere per attuare le disposizioni di cui all'articolo 3 nonché le attività e le iniziative previste dagli articoli 7 e 8.
2. Il programma di cui al comma 1 contiene, in particolare:
a) le azioni da finanziare con le risorse di cui all'articolo 13;
b) l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti di cui alla lettera a);
c) gli indicatori di risultato diretti a verificare gli effetti delle azioni realizzate in relazione alle finalità della legge ed agli obiettivi sottesi ai singoli interventi finanziati.

3. Il programma di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e conserva validità sino all'approvazione del successivo.


1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00.
2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 e all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 a euro 300,00.
3. Le funzioni attinenti all'irrogazione, accertamento e vigilanza delle sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinati per una quota pari al 30 per cento alla copertura degli oneri sostenuti dai Comuni per attuare le disposizioni contenute in questa legge.


1. A partire dal primo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all' Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa e sull'impatto nel territorio regionale della normativa nazionale ed europea in materia, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) la percentuale del rifiuto compostabile sul totale del rifiuto prodotto;
b) la quantità della frazione di sopravaglio rispetto al totale del rifiuto indifferenziato avviato al trattamento meccanico biologico (T.M.B.);
c) il numero degli enti che hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6;
d) gli interventi e le azioni realizzati specificandone i tempi di attuazione e i risultati conseguiti rispetto agli indicatori di risultato previsti nel programma regionale di cui all'articolo 9;
e) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.



1. La Regione adegua le disposizioni normative introdotte da questa legge alla disciplina statale di recepimento dei contenuti della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, per le parti con essa non compatibili.
2. La disciplina statale di cui al comma 1 si applica, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.


1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, autorizzate per l'anno 2020 sino ad un massimo di euro 10.000,00 per le spese di parte corrente e sino ad un massimo di euro 100.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte con le risorse già inscritte nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", del bilancio di previsione 2019/2021, correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
2. A decorrere dall'anno 2021, le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. I quantitativi dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 2 disponibili alla data di entrata in vigore di questa legge possono essere utilizzati sino al 31 marzo 2020, al fine di consentire lo smaltimento delle relative scorte.
2. In sede di prima applicazione, il programma di cui all'articolo 9 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. I contributi previsti nel programma di cui all'articolo 9 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Allegati

Scarica allegati in formato pdf