Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2019, n. 33
Titolo:

Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo.

Pubblicazione:(B.U. 10 ottobre 2019, n. 80)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:

 In attuazione di questa legge é stato emanato il r.r. 17 marzo 2021, n. 1.


Sommario





1. La Regione, nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea, promuove la multifunzionalità nel settore della pesca marittima anche verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità al fine di valorizzare la diversificazione della pesca tradizionale e il ruolo degli imprenditori ittici, nell'ottica della creazione di nuova occupazione, in particolare giovanile.
2. Per la definizione di imprenditore ittico si osservano le disposizioni del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).
2 bis. Le disposizioni di questa legge si applicano anche alle imprese di acquacoltura, come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 14 gennaio 2021, n. 2.


1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per pescaturismo si intende l'attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco su unità da pesca di persone che non fanno parte dell'equipaggio per finalità turistico ricreative.
2. Nel pescaturismo sono ricompresi:
a) l'osservazione e l'illustrazione delle diverse attività di bordo durante la navigazione nonché delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza relativa alla imbarcazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni);
b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva, così come disciplinata dalla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) nonché dalla pertinente normativa statale ed europea;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere del pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;
d) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo, secondo le modalità stabilite da questa legge, finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione dei prodotti della pesca locale, anche attraverso la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore;
e) l'ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata con imbarcazioni munite di specifiche dotazioni di accessibilità e di sicurezza in materia, nel rispetto delle norme emanate dal Capo del circondario marittimo in tema di escursioni nautiche e immersioni subacquee e della pertinente normativa statale.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 5, l.r. 30 aprile 2020, n. 16.


1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per ittiturismo si intende la pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria e cooperativa, nella quale sono ricomprese le attività:
a) di ospitalità;
b) di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione;
c) didattiche, ricreative, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.

2. Le attività previste al comma 1 sono svolte in strutture che siano nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'imprenditore stesso.


1. Sono connesse all'attività di pesca professionale, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 2 del d.lgs. 4/2012, le attività di seguito elencate, purché non prevalenti ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica: 
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei prodotti ittici dal regolamento CE n. 1224/2009, dal regolamento UE n. 404/2011, dal regolamento UE n. 1379/2013 e dal decreto ministeriale del 10 novembre 2011;
b) le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali, anche con specifiche campagne promozionali;
c) interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero, con particolare riferimento alla prevenzione e al recupero delle plastiche in mare;
d) le attività di informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

1 bis. Il carattere di prevalenza di cui al comma 1 si realizza allorquando il tempo di lavoro impiegato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 6, l.r. 30 aprile 2020, n. 16, e dall'art. 1, l.r. 14 gennaio 2021, n. 2.


1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori.
2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica. Tali fabbricati devono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché il comma 2 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 3, l.r. 17 dicembre 2019, n. 40, e dall'art. 1, l.r. 14 gennaio 2021, n. 2.


1. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è subordinato:
a) al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'imbarcazione, ai sensi dell'articolo 5 del d.m. 293/1999;
b) agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune nel quale si intende avviare l'attività nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 2 specificano le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di apertura richiesti dal titolare.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 4, l.r. 17 dicembre 2019, n. 40; dall'art. 7, l.r. 30 aprile 2020, n. 16, e dall'art. 1, l.r. 14 gennaio 2021, n. 2.


1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo, articolato in due sezioni.


1. La Regione promuove la formazione degli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione previste da questa legge.
2. I percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).


1. La Regione promuove la conclusione di accordi di filiera tra produttori locali e imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo al fine di favorire l'utilizzo dei prodotti da filiera corta e dei prodotti provenienti dal mercato locale, conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche.


1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese, sviluppo rurale e sostegno all'economia ittica.
2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 11

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 5, l.r. 17 dicembre 2019, n. 40.


1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese della pesca, del turismo e del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta uno o più regolamenti riguardanti, in particolare:
a) i contenuti della SCIA da presentare per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e gli obblighi a carico della medesima attività;;
b) le caratteristiche e le ubicazioni degli immobili adibiti alle attività di ittiturismo ai sensi degli articoli 3 e 5;
c) (abrogata)
d) le modalità concernenti l'iscrizione e la cancellazione nell'elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo previsto all'articolo 7.
e) (Abrogata)

1 bis. La Giunta regionale approva gli ulteriori atti necessari all'attuazione delle disposizioni di questa legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 8, l.r. 30 aprile 2020, n. 16, e dall'art. 1, l.r. 14 gennaio 2021, n. 2.


1. Chiunque eserciti l'attività di ittiturismo in assenza della SCIA di cui all'articolo 6 o in violazione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
2. Chiunque violi le disposizioni contenute nei regolamenti regionali adottati ai sensi dell'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. Il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 1998 n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. I Comuni effettuano controlli presso ciascuna attività ittituristica con periodicità almeno triennale, trasmettendo alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

Nota relativa all'articolo 12 bis
Aggiunto dall'art. 9, l.r. 30 aprile 2020, n. 16.


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.


1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge si osservano le disposizioni stabilite dalla normativa statale ed in particolare il d.lgs. 4/2012.
2. Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 14 bis della l.r. 11/2004; le disposizioni attuative ivi richiamate si osservano, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti all'articolo 12 di questa legge.

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 2 abroga gli artt. 11, 12 e 14 bis, l.r. 13 maggio 2004, n. 11
Così modificato dall'art. 10, l.r. 30 aprile 2020, n. 16.