Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 novembre 2019, n. 38
Titolo:Disposizioni in materia di equo compenso
Pubblicazione:(B.U. 28 novembre 2019, n. 93)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri

Sommario





1. La Regione, in armonia con l'articolo 36 della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali dello Statuto regionale in materia di sviluppo economico, promuove e valorizza le attività professionali e garantisce, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia, il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), all'equo compenso inteso quale compenso che deve essere necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione.


1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa, adottano atti di indirizzo che garantiscono il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1, rivolti rispettivamente agli uffici dell'Assemblea legislativa e agli uffici della Giunta regionale, agli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e alle società partecipate dalla Regione nonché agli enti locali o altri enti, pubblici o privati, che esercitano funzioni conferite dalla Regione stessa.
2. In particolare gli atti di indirizzo indicati al comma 1 assicurano che:
a) nelle procedure di affidamento di lavori e servizi:
1) i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali, se dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri o a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013;
2) i parametri indicati al numero 1) siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara;
b) nei contratti di incarico professionale non siano inserite clausole vessatorie così come definite e individuate all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

3. La Regione promuove l'adozione da parte degli enti locali di misure atte a garantire quanto previsto da questo articolo.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 4 luglio 2022, n. 14.
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 4 luglio 2022, n. 14, le disposizioni della medesima legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore.



1. La presentazione per conto dei privati cittadini e delle imprese di un'istanza, comunque denominata, anche di natura autorizzatoria o concessoria, prevista da norme e da regolamenti regionali, provinciali, comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera o dalle lettere di affidamento dell'incarico sottoscritte dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni.
2. La lettera di affidamento dell'incarico deve contenere i dati del professionista, gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio, posta elettronica certificata, gli estremi dell'assicurazione professionale obbligatoria, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste ed il relativo compenso.
3. Il compenso di cui al comma 2 deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale da svolgere.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 4 luglio 2022, n. 14.
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 4 luglio 2022, n. 14, le disposizioni della medesima legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore.



1. L'amministrazione, al momento conclusivo di un iter amministrativo iniziato con la presentazione di un'istanza, di cui all'articolo 2 bis, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle opere, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale e, sulla base di questi, dai competenti organi degli enti di cui all'articolo 2, pubblicati nei rispettivi siti web.
2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione competente ai sensi del comma 1.
3. Nel caso di prestazione a carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali di cui al comma 1 è comunque subordinato alla preventiva attestazione da parte dell'amministrazione competente in ordine all'idoneità del progetto o dell'elaborato tecnico comunque denominati, presentato per la conclusione dell'iter amministrativo.

Nota relativa all'articolo 2 ter
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 4 luglio 2022, n. 14.
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 4 luglio 2022, n. 14, le disposizioni della medesima legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore.



1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale che comprenda i risultati di un'attività di monitoraggio, effettuata anche mediante la raccolta e l'analisi dei dati acquisiti dai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 2, dagli enti locali e dagli ordini professionali, sul rispetto delle disposizioni di questa legge. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.


1. In sede di prima applicazione l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale adottano gli atti indicati all'articolo 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge; la prima relazione prevista all'articolo 3 è presentata entro il 31 marzo 2021.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.