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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 41
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)
Pubblicazione:(B.U. 31 dicembre 2019, n. 106)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa)
Art. 3 (Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica)
Art. 4 (Modifica alla l.r. 35/2001)
Art. 5 (Modifica alla l.r. 49/2013)
Art. 6 (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)
Art. 7 (Cessione complesso immobiliare "ex Hotel Marche di Tolentino")
Art. 8 (Modifica alla l.r. 31/2001)
Art. 9 (Modifica alla l.r. 35/2016)
Art. 10 (Finalizzazione di spesa)
Art. 11 (Fondo straordinario per gli oneri conseguenti all'inagibilità degli edifici scolastici)
Art. 12 (Fondo per le fusioni dei Comuni - investimenti)
Art. 13 (Fondo straordinario per le Unioni di comuni non montane)
Art. 14 (Fondo straordinario per i piccoli Comuni)
Art. 15
Art. 16 (Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)
Art. 17 (Copertura finanziaria)
Art. 18 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati



1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2020-2022 è definito come segue:
 a) previsione entrate - anno 2020: euro 5.109.264.021,77;
 b) previsione entrate - anno 2021: euro 4.056.234.799,18;
 c) previsione entrate - anno 2022: euro 3.947.485.339,54.



1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono autorizzate le spese per gli importi indicati nella Tabella B allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
3. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata a questa legge.
4. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata a questa legge.


1. Al fine di garantire la continuità degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata, per l'anno 2020, un'anticipazione straordinaria di 20 milioni di euro.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022.
3. Le risorse anticipate confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 aperta in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 (Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016), attraverso la quale vengono finanziati gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale.
4. Al recupero delle somme anticipate si provvede entro sessanta giorni dall'effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 novembre 2020.


1. ....................................................................................................
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2020/2022, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022.

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 5 bis dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.


1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'art. 7, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), ai soli effetti dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in allegato 1 è riportato l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione. Tale allegato sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.

Nota relativa all'articolo 6
Ai sensi dell'art. 12, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, ai soli effetti dell'art. 58, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, l'Allegato 1 della medesima l.r. 53/2020, che riporta l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, sostituisce sostituisce l'individuazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione effettuata con precedenti atti.


1. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla cessione al Comune di Tolentino del complesso immobiliare denominato "ex Hotel Marche di Tolentino".
2. La cessione di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un accordo di programma che preveda in particolare:
a) l'esatta individuazione dei beni immobili interessati;
b) la riqualificazione urbanistica dell'area in conformità degli strumenti urbanistici vigenti;
c) il cronoprogramma degli interventi redatto dal Comune, con indicate le fonti di finanziamento;
d) il vincolo ventennale di destinazione d'uso dell'area;
e) un corrispettivo da versare alla Regione a titolo di indennità, pari al sessanta per cento del valore dell'immobile determinato con perizia di stima;
f) una liberatoria del Comune a favore della Regione con riferimento a ogni eventuale onere pregresso, connesso alla proprietà dell'immobile;
g) il trasferimento dell'immobile successivamente alla corresponsione dell'indennità indicata alla lettera e).



1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 48 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.


1. ....................................................................................................
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 369.000,00 per l'esercizio 2020, in euro 402.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020/2022, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022.

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 6, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.


1. La somma di euro 30.000,00, compresa nell'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) iscritta nella Missione 01, Programma 01, è finalizzata alla concessione di contributi agli organi di informazione aventi sede legale, alla data degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Marche nell'anno 2016, nelle zone rosse perimetrate ai sensi della normativa statale vigente quale sostegno alla ripresa della normale attività sociale, economica e culturale nelle aree dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 6, l.r. 3 agosto 2020, n. 43.


1. Per l'anno 2020, è istituito un fondo straordinario dell'importo di 100.000,00 euro, destinato alle maggiori esigenze finanziarie dei comuni e delle province che hanno sostenuto oneri economici imprevisti per trasporto pubblico scolastico e per la logistica, a seguito della dichiarazione di inagibilità di edifici scolastici.
2. Il fondo è ripartito ed erogato, sulla base di un avviso pubblico, in proporzione diretta alle spese sostenute e non cofinanziate da altre pubbliche amministrazioni, sulla base dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario e della documentazione dell'inagibilità e delle maggiori spese.
3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022.


1. Per l'anno 2020, il fondo per le fusioni di Comuni di cui all'articolo 21 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) di importo pari a 500.000,00 euro, è vincolato alla realizzazione di investimenti.
2. Ai fini dell'ammissione al riparto del fondo di cui al comma 1, i Comuni istituiti a seguito di fusione o incorporanti sono tenuti ad indicare alla struttura regionale competente in materia di enti locali gli investimenti previsti nell'annualità 2020 dei quali è necessario il finanziamento, a pena di decadenza dal beneficio economico.
3. I Comuni sono tenuti a rendicontare le spese sostenute a seguito dell'assegnazione del fondo.
4. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022.


1. Per l'anno 2020, la Regione concede contributi per l'importo complessivo di euro 30.000,00 per le Unioni di comuni costituite in ambiti territoriali non montani, con popolazione superiore al 90 per cento di quella della dimensione territoriale ottimale ed omogenea, individuata nel programma di riordino territoriale di cui all'articolo 22 della l.r. 18/2008.
2. I contributi sono ripartiti, previo avviso, con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di enti locali, in proporzione diretta al numero di funzioni fondamentali conferite dalla maggioranza dei Comuni appartenenti all'Unione.
3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022.


1. Per l'anno 2022 è istituito un fondo straordinario pari a 100.000,00 euro da ripartire, previo avviso pubblico, fra i Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti in proporzione diretta all'ammontare del disavanzo approvato con deliberazione comunale ed attestato dal responsabile del servizio finanziario, con contributi minimi non inferiori a 5.000,00 euro e con esclusione dal computo del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 118/2011, originato in sede di riaccertamento straordinario, a seguito dell'introduzione dell'armonizzazione contabile.
2. Il contributo è concesso a condizione che i Comuni abbiano intrapreso le azioni di rivalsa o segnalato il danno erariale, nei casi di responsabilità erariale o civile a carico di amministratori o funzionari.
3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022.

Art. 15

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Abrogato dall'art. 11, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33.


1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto legittimo il seguente debito fuori bilancio di euro 1.721,41 per il mantenimento nella massima funzionalità e l'aggiornamento delle cassette di primo soccorso in dotazione delle sedi degli uffici regionali.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, nel capitolo di spesa 2011010034.


1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, si fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.


1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2020.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
 
TABELLA B
Il comma 1 dell'art. 11, l.r. 3 dicembre 2020, n. 49, modifica la Tabella B allegata a questa legge.
TABELLA C
Il comma 1 dell'art. 11, l.r. 19 febbraio 2020, n. 6, modifica la Tabella C allegata a questa legge.
Il comma 1 dell'art. 13, l.r. 9 marzo 2020, n. 11, apporta alla Tabella C di questa legge, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato D della medesima l.r. 11/2020.
Il comma 1 dell'art. 7, l.r. 22 aprile 2020, n. 14, modifica la Tabella C allegata a questa legge.
Il comma 1 dell'art. 6, l.r. 30 aprile 2020, n. 17, modifica la Tabella C allegata a questa legge.
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 9, l.r. 3 giugno 2020, n. 20, modificano la Tabella C allegata a questa legge.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 6, l.r. 3 agosto 2020, n.43, alla Tabella C indicata all'art. 2, comma 2, di questa legge, cosi come da ultimo modificata dall'art. 3 della l.r. 43/2020, sono apportate le variazioni di cui all'Allegato H della medesima l.r. 43/2020.
Il comma 1 dell'art. 11 e il comma 1 dell'art. 12, l.r. 3 dicembre 2020, n. 49, modificano la Tabella C allegata a questa legge.
TABELLA D
Il comma 2 dell'art. 13, l.r. 9 marzo 2020, n. 11, apporta alla Tabella D di questa legge le modifiche riportate nell'allegato E della medesima l.r. 11/2020.
Il comma 1 dell'art. 11, l.r. 3 dicembre 2020, n. 49, modifica la Tabella D allegata a questa legge.
TABELLA E
Il comma 1 dell'art. 11, l.r. 3 dicembre 2020, n. 49, modifica la Tabella E allegata a questa legge.