Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 43
Titolo:Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione:(B.U. 31 dicembre 2019, n. 106 - Rettifica nel BUR n. 8 del 23 gennaio 2020)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 sostituisce le lettere a), c) e d) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.



1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 4 quinquies dell'art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.


1. Nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) vigente e fino alla entrata in vigore del nuovo P.R.A.E, in deroga alla programmazione prevista dai P.P.A.E. (Programmi Provinciali delle Attività Estrattive) per i soli materiali di difficile reperibilità, come previsti dallo stesso P.R.A.E., è consentito l'ampliamento dei progetti di coltivazione già autorizzati a norma della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) insistenti sui siti ubicati entro i poli e bacini estrattivi già individuati dai vigenti strumenti di pianificazione generali e di programmazione di settore entro la data di definitiva entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).
2. L'ampliamento di cui al comma 1, quale variante sostanziale al progetto autorizzato, è soggetto al procedimento previsto all'articolo 13 della l.r. 71/1997. Tale ampliamento è consentito fino alla consistenza volumetrica del 30 per cento dei volumi complessivi di escavazione autorizzati e per i soli siti estrattivi in cui sia stato raggiunto almeno il 60 per cento del volume di scavo originariamente autorizzato.
3. L'ampliamento di cui al comma 1 è subordinato alla accertata regolarità del pagamento dei contributi di cui alla l.r. 71/1997 da parte dei soggetti proponenti, nonché alla disponibilità da parte dei medesimi di idonei impianti di lavorazione dei materiali estratti.
4. I quantitativi autorizzati ai sensi dell'ampliamento di cui al comma 1 sono scomputati da quelli individuati dall'aggiornamento del P.R.A.E. e dal recepimento del medesimo negli strumenti di programmazione provinciali.
5. Ai progetti di ampliamento di cui al comma 1 si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive").


1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. I procedimenti di cui alla lettera s bis) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 24/1998, come inserita da questo articolo, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dai Comuni o dagli altri enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 5 della medesima legge regionale.

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge la lettera s bis) al comma 2 dell'art. 4, l.r. 27 luglio 1998, n. 24.
Il comma 2 abroga la lettera a) del comma 1 dell'art. 5, l.r. 27 luglio 1998, n. 24.


Art. 6

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 3, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.

Art. 8

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 7, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 7, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.



1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. In sede di prima applicazione di questo articolo, gli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 36/2005, operanti alla data di entrata in vigore di questa legge, restano in carica per ulteriori due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 23, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 23 bis, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.



1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 aggiunge la lettera b bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 2 aprile 2012, n. 5.
Il comma 1 aggiunge l'art. 14 bis, l.r. 2 aprile 2012, n. 5.



1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 9 bis, l.r. 20 aprile 2015, n. 17.


1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 aggiunge il comma 5 bis all'art. 18, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.


1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale e la Fondazione provvedono agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 4 della l.r. 30/2015, come modificato da questa legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 30/2015, come inserito dal comma 2.

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 modifica l'alinea del comma 1 dell'art. 4, l.r. 28 dicembre 2015, n. 30.
Il comma 2 aggiunge i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies all'art. 4, l.r. 28 dicembre 2015, n. 30



1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 9, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.
Il comma 2 aggiunge il comma 4 bis all'art. 9, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.



1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 aggiunge l'art. 4 bis, l.r. 20 febbraio 2019, n. 4.


1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 modifica l'art. 10, l.r. 27 giugno 2019, n. 17.


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.