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Atto:LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 14
Titolo:Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità.
Pubblicazione:(B.U. 30 maggio 2019, n. 42)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario



CAPO I
Adempimenti conseguenti all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 145/2018



1. Questa legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.
2. Sono oggetto della disciplina di cui a questa legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità , nonchè le quote di assegno vitalizio pro rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale").
3. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).


1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste da questo articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 le aliquote di cui all'Allegato A a questa legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, al momento della prima applicazione di questa legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A a questa legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione di questa legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 14 della l.r. 34/2014.
8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi di questa legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.


1. Per il calcolo del montante contributivo si applica quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.
2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'ammontare dell'indennità consiliare lorda definita dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, secondo i dati riportati nella Tabella 1 allegata all'Intesa, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.
3. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento durante l'espletamento del mandato consiliare, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.
4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità consiliare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del consigliere vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.


1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
CAPO II
Modifiche alla l.r. 23/1995 e disposizioni finali e transitorie



1. .....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 7 ter, l.r. 13 marzo 1995, n. 23, con i commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies.


1. .....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce l'art. 17, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. La rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui a questa legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.
2. La facoltà  di rinunciare al trattamento previdenziale è riconosciuta anche ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale in carica alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. La rinuncia di cui al comma 2 è comunicata dagli interessati al Presidente dell'Assemblea legislativa a decorrere dalla data di cessazione dalla carica e non oltre i sei mesi antecedenti l'erogazione del trattamento previdenziale. Nell'anno 2020 le restituzioni delle trattenute operate si effettuano entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della rinuncia suddetta. Per i consiglieri che maturano il diritto a percepire il trattamento previdenziale nel 2020, la rinuncia è comunicata entro sessanta giorni dalla data di cessazione dalla carica.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 9, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.


1. .....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 abroga l'art. 14, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, a decorrere dal 1° dicembre 2019.


1. Per l'anno 2019 le risorse necessarie per l'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 stimate in euro 8.420,00, sono già iscritte a carico degli stanziamenti della Missione 1, Programma 01, del bilancio di previsione 2019/2021.
2. Per gli anni 2020 e 2021, per effetto degli articoli 2, 3 e 4 vengono ridotti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 iscritti nella Missione 1, Programma 01, rispettivamente per euro 111.952,00 per l'anno 2020 ed euro 283.922,00 per l'anno 2021 e vengono contestualmente incrementati gli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01, per gli importi relativi alle rispettive annualità.
3. Per gli anni successivi gli oneri per l'attuazione di questa legge sono quantificati con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono autorizzati ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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