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Atto:LEGGE REGIONALE 9 marzo 2020, n. 11
Titolo:Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali
Pubblicazione:(B.U. 12 marzo 2020, n. 23)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario


CAPO I Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio
Art. 1 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2001)
Art. 2 (Modifica all'articolo 9 bis della l.r. 17/2015)
CAPO II Modificazioni alla l.r. 23/2008
Art. 3 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 23/2008)
Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2008)
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2008)
Art. 6 (Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 23/2008)
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2008)
Art. 8 (Introduzione del Capo IV bis nella l.r. 23/2008)
CAPO III Modificazioni e integrazioni alla legislazione regionale
Art. 9 (Modifiche alla l.r. 14/2019)
Art. 10 (Modifica alla l.r. 21/2019)
Art. 11 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo dei flussi turistici)
Art. 12 (Applicazione avanzo presunto di amministrazione)
Art. 13 (Modifiche alle leggi regionali 41/2019 e 42/2019)
CAPO IV (Disposizioni finali)
Art. 14 (Disposizioni in materia di invarianza finanziaria)
Art. 15 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 3 bis dell'art. 3, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.
Il comma 2 aggiunge il comma 3 ter all'art. 3, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.



1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 9 bis, l.r. 20 aprile 2015, n. 17.
CAPO II
Modificazioni alla l.r. 23/2008



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.



1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce l'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce l'art. 4, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 aggiunge l'art. 4 bis, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce l'art. 5, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 aggiunge il Capo IV bis, composto dagli artt. 14 bis, 14 ter e 14 quater, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
CAPO III
Modificazioni e integrazioni alla legislazione regionale



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. Per l'attuazione di questo articolo è autorizzata per l'anno 2020 la spesa una tantum complessiva di euro 4.375.950,00 intesa come limite massimo di spesa, da iscrivere con questa legge nella Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020.
4. La copertura della spesa autorizzata al comma 3 è garantita:
a) per euro 445.375,46 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
b) per euro 3.930.574,54 dalle risorse da reiscrivere con questa legge a carico della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, a titolo di avanzo accantonato per il Fondo passività potenziali, nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. E' iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, la corrispondente quota di avanzo di amministrazione accantonato, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, pari ad euro 3.930.574,54.
6. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 7, l.r. 30 maggio 2019, n. 14.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 7, l.r. 30 maggio 2019, n. 14.



1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 8 luglio 2019, n. 21.


1. La Regione promuove lo sviluppo di flussi turistici in arrivo e la conoscenza della destinazione Marche attraverso il canale del trasporto aereo per incentivare l'arrivo di turisti non ancora raggiunti o per modificarne le preferenze in termini di stagionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/c 99/03.
1 bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Quadro temporaneo), approvato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020, nonché dell'articolo 54, commi 1 e 2, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la Regione sostiene le imprese titolari di licenza di trasporto aereo al fine del recupero del traffico aereo sull'Aeroporto delle Marche in quanto essenziale per la ripresa economica e la redditività strutturale del territorio regionale, fortemente danneggiate a seguito delle conseguenze dovute all'epidemia da COVID-19.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis è autorizzata la spesa complessiva di euro 13.062.965,71 iscritta a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, ripartita come di seguito specificato:
a) euro 2.376.288,35 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2021;
b) euro 2.686.677,36 per gli interventi di cui al comma 1 bis per l'anno 2021;
c) euro 6.000.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2022;
d) euro 2.000.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2023.

3. (Abrogato)
3 bis. La copertura dell'onere autorizzato al comma 2 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023 di cui alla l.r. 54/2020, come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2021, n. 21 (Ratifica della variazione di bilancio adottata con d.g.r. n. 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
4. Alle autorizzazioni di spesa delle Tabelle C e D allegate alla l.r. 41/2019 e della Tabella A allegata alla l.r. 42/2019 sono apportate le variazioni di seguito riportate nell'allegato B di questa legge.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 6, l.r. 3 dicembre 2020, n. 49; dall'art. 9, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, e dall'art. 6, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33.
Ai sensi dell'art. 14, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2021.



1. Ai sensi del comma 468 bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e del comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) è iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022, annualità 2020, la quota dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) pari a complessivi euro 615.990.006,30, di cui all'allegato C di questa legge.
2. Ai sensi del comma 468 bis dell'articolo 1 della legge 232/2016 e del comma 897 dell'articolo 1 della legge 145/2018, sono iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, pari a complessivi euro 615.990.006,30, di cui all'allegato C di questa legge.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.


1. Alla Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)) sono apportate, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato D di questa legge.
2. Alla Tabella D della l.r. 41/2019 sono apportate le modifiche riportate nell'allegato E di questa legge.
3. Alla Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) sono apportate, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato F di questa legge.
4. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2020/2022 sono apportate le variazioni compensative riportate nell'allegato G di questa legge.
5. L'Allegato 13 della l.r. 42/2019 - Spese obbligatorie - è sostituito dall'allegato H di questa legge.
6. L'Allegato a) alla Nota integrativa (Allegato 18) della l.r. 42/2019 è sostituito dall'allegato I di questa legge.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 apporta alla Tabella C, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato D di questa legge.
Il comma 2 apporta alla Tabella D, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41, le modifica riportate nell'allegato E di questa legge.
Il comma 3 apporta alla Tabella A, l.r. 30 dicembre 2019, n. 42, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato F di questa legge.
Il comma 5 sostituisce l'Allegato 13, l.r. 30 dicembre 2019, n. 42, Spese obbligatorie, con l'allegato H di questa legge.
Il comma 6 sostituisce l'Allegato a) alla Nota integrativa (Allegato 18), l.r. 30 dicembre 2019, n. 42, con l'allegato I di questa legge.

CAPO IV
(Disposizioni finali)



1. Dall'applicazione dei Capi I e II nonché dell'articolo 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla loro attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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