Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 aprile 2020, n. 16
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 4 aprile 2011, n.5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici" e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 "Promozione della multifunzionalitŕ nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo"
Pubblicazione:(B.U. 7 maggio 2020, n. 37)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

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Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 2

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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.


Art. 3

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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.



1. ....................................................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce il titolo della l.r. 4 aprile 2011, n.5.


1. ....................................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica la lettera d) del comma 2 dell'art. 2, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33.


1. ....................................................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33.


1. ....................................................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 6, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33.


1. ....................................................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 12, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33.


1. ....................................................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 aggiunge l'art. 12 bis, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33.


1. ....................................................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 14, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. 


1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 27/2009, che alla data di entrata in vigore di questa legge risultano sprovvisti di servizi igienico-sanitari, possono continuare a svolgere la loro attività purché non dotati dei servizi accessori di cui all'articolo 73 della medesima l.r. 27/2009.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli impianti devono essere adeguati alla normativa vigente in occasione della prima richiesta di modifica successiva alla data di entrata in vigore di questa legge, presentata ai sensi dell'articolo 21 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio)).

Art. 13

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Nota relativa all'articolo 13
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.