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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 33
Titolo:Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)
Pubblicazione:(B.U. 30 luglio 2020, n. 68)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni

Sommario





1. La Regione, nel più ampio quadro di iniziative volte a promuovere la conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia, nell'arte e nella cultura del territorio, intende celebrare, in occasione del V Centenario della nascita (1521-2021), la figura del pontefice marchigiano Sisto V.


1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:
a) iniziative, incontri, eventi, manifestazioni in onore di papa Sisto V nel territorio marchigiano anche in collaborazione e sinergia con quanto disposto a livello nazionale;
b) iniziative per l'accoglienza;
c) iniziative per la promozione della rete dei musei Sistini;
c bis) interventi di investimento per la valorizzazione di beni culturali connessi alle celebrazioni di Sisto V.

1 bis. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 8, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53.
Ai sensi dell'art. 14, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2021.



1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021), per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali destinati alla valorizzazione della figura del pontefice e dei luoghi legati a Sisto V, comprendenti attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi, da attuarsi in una prospettiva regionale e nazionale;
b) elaborare un piano di iniziative destinate alla divulgazione e alla diffusione della conoscenza della vita e dell'attività di papa Sisto V con particolare riferimento al settore della formazione scolastica, artistica ed universitaria;
c) elaborare e coordinare programmi volti a promuovere attività da attuarsi attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati, capaci di concorrere alla realizzazione di eventi e manifestazioni di carattere scientifico, culturale ed economico;
d) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni.



1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, pone in essere gli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3, promuovendo la partecipazione dei seguenti soggetti:
a) Presidente della Giunta o assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;
b) Dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
c) Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche o suo delegato;
d) Vescovo di San Benedetto del Tronto, Montalto e Ripatransone o suo delegato;
e) Arcivescovo di Fermo o suo delegato;
f) Arcivescovo di Camerino-San Severino o suo delegato;
g) Arcivescovo della Prelatura di Loreto o suo delegato;
h) Sindaco del Comune di Montalto delle Marche o suo delegato;
i) Sindaco del Comune di Grottammare o suo delegato;
l) Sindaco del Comune di Fermo o suo delegato;
m) Sindaco del Comune di Rotella o suo delegato.

2. Nell'atto indicato al comma 1 la Giunta regionale assicura:
a) la costituzione di una segreteria a supporto del Comitato medesimo i cui componenti sono individuati dal Comitato stesso;
b) la possibilità per il Comitato di istituire sottocommissioni tematiche con compiti di organizzazione e coordinamento;
c) la facoltà di integrare, su richiesta del Comitato, per questioni specifiche il Comitato stesso con rappresentanti di enti ed istituzioni come il Pio Sodalizio dei Piceni e il Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali delle Marche, nonché con rappresentanti delle amministrazioni comunali;
d) che la partecipazione ai lavori da parte dei componenti del Comitato è svolta a titolo gratuito.


Art. 5

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 8, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53.


1. Per l'attuazione delle iniziative previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00 iscritta nella Missione 5, Programma 02, Titolo I del bilancio di previsione 2020/2022.
1 bis. Per l'attuazione delle iniziative previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 240.000,00, iscritta nella Missione 5, Programma 02, Titolo 1 per euro 130.000,00 e nella Missione 5, Programma 1, Titolo 2 per euro 110.000,00, del bilancio di previsione 2021/2023.
2. Le spese autorizzate ai commi 1 e 1 bis sono ripartite come di seguito indicato:
a) per l'anno 2020 euro 50.000,00 al Comune di Grottammare per il finanziamento degli interventi indicati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
b) per l'anno 2021: euro 130.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2; euro 110.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 2.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede per l'anno 2020 per euro 50.000,00 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 5, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione 2020/2022.
3 bis. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 bis per l'anno 2021 si provvede per euro 130.000,00 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023 e per euro 110.000,00 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021/2023.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 8, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, e dall'art. 5, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33.
Ai sensi dell'art. 14, l.r. 31 dicembre 2020, n. 53, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2021.